× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

cumulo casse professionali

14/09/2017 16:06 - 14/09/2017 16:07#41168 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Brulatti, concordo...chi è abbastanza vicino ai 42/41+10 deve valutare i pro e i contro del cumulo...se la cosa ti può agevolare nella decisione, sappi che il preavviso all'az. san. non è necessariamente rigido...l'art. 39 del CCNL di non-mi-ricordo-che-anno prevede che se il datore di lavoro acconsente, puoi rescindere il rapporto di lavoro a "tempo zero"...ne abbiamo discusso qui nel forum una decina di giorni fa :-)

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/09/2017 15:54#41167 da Brulatti
Risposta da Brulatti al topic cumulo casse professionali
Come anticipato su WA oggi ho avuto un colloquio con una responsabile del patronato che si occupa delle pratiche pensionistiche per conto dell' AUSL di Bologna, che come molte altre aziende pubbliche ha chiuso i suoi uffici pensioni e ha delegato il tutto ai patronati. Ecco il sunto (quando ci si riferisce alle Casse si intende l' ENPAM che pare si sia mossa già dall' uscita della legge):

- le Casse professionali almeno per quanto riguarda l' ENPAM, hanno già pronti tutti i conteggi necessari per l' applicazione del cumulo;

- non si sa ancora da chi e in che modo verrà pagata la quota "cumulo" nell' assegno pensionistico (tutta INPS? INPS/Casse? tutta Casse?): sembra proprio questa la "vexata questio" che nessuno vuole risolvere;

- l' INPS dovrebbe emanare questa famosa circolare che dovrebbe precisare tutti i dettagli per l' applicazione del cumulo, previ accordi con le varie casse professionali;

- i ministeri interessati (lavoro ed economia) non "spingono" in quanto pare non vi sia la copertura finanziaria per l' operazione (forse faranno delle modifiche nella legge di bilancio 2018?) e le casse professionali temono un esborso anticipato di notevole entità;

- è verosimile che gli accordi INPS/Casse professionali non siano conclusi a breve e si prevede, da parte delle Casse, di arrivare ad una conclusione verso la fine dell' anno (legge di bilancio del 2018 permettendolo!);

- l' unica cosa veramente certa è che in caso di cumulo, comunque esplicatosi, ci sarà lo slittamento del TFR al raggiungimento dell' età prevista per la pensione di vecchiaia (e in almeno tre rate differite a seconda dell' entità del TFR stesso);

- per chi è attualmente dipendente, come me, sono poi necessari almeno tre mesi di preavviso all' amministrazione di appartenenza per la richiesta di recesso: quindi se il cumulo, come nel mio caso, si traducesse in un anticipo di pochi mesi, non ne varrebbe neppure la pena di usufruirne; ovviamente chi potrebbe usufruire di periodi più lunghi farà i propri relativi conti.

Conclusioni (almeno per me): aspetto con "calma" la pensione anticipata senza cumulo, che maturerò il 31 ottobre 2018, così almeno mi potrò godere almeno una parte di TFR!
Ringraziano per il messaggio: Nicolett

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/09/2017 14:16#41164 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Ecco la risposta dell'On. Gnecchi a cui avevo scritto raccontandole della riunione Inps, allegando sia il documento presentato a Boeri e alla De Michele, sia il resoconto della riunione.

"On. Marialuisa Gnecchi

10:30 (3 ore fa)

a me
Grazie mille ! Sono contenta di avervi consigliato di avere questo incontro perché Inps deve capire che esistono persone in carne ed ossa che hanno bisogno che quello che viene approvato dal parlamento sia operativo !
Il ministero mi aveva garantito che prima dell'incontro con voi avrebbe scritto a Inps. Almeno questo è successo.
Speriamo che i 15 giorni siano tempi reali !
Cordiali saluti Luisa Gnecchi
Ringraziano per il messaggio: marabluk, tessi, Mar53

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/09/2017 10:45#41158 da srg56
Risposta da srg56 al topic cumulo casse professionali
Aggiungo un'ulteriore precisazione a quanto appena scritto:
E’ da sottolineare che in una prima versione della bozza del decreto 201/2011, all’art.24, comma 1, dove si parlava del calcolo contributivo pro-rata, era prevista una specie di clausola di salvaguardia. In particolare, si prevedeva che in ogni caso l’importo complessivo della pensione non potesse risultare superiore a quello derivante dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del relativo comma. Nel testo definitivo, tale salvaguardia era scomparsa, con la conseguenza che il calcolo comprende tutti i contributi, cioè retributivo con 40 anni fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1.1.2012 in poi.

Ora, il legislatore è corso ai ripari accortosi, forse, dell'errore e non tenendo in considerazione che il contributivo per tutti dal 2012 poteva avvantaggiare coloro che erano in possesso di 40 anni di contributi al 2011. Infatti, per andare in pensione ormai, è necessario essere in possesso di più di 40 anni di contributi, attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e dal 2016 aumenteranno di ulteriori 4 mesi per arrivare a 42 anni 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/09/2017 10:36#41156 da srg56
Risposta da srg56 al topic cumulo casse professionali
Forse questo trafiletto trovato in rete può aiutare a comprendere meglio il comma 707:
La nuova norma contenuta nel comma 707 dell'art.1 della legge 190/2014, riguarda essenzialmente le pensioni liquidate con il sistema retributivo, ed in particolare di coloro che erano in possesso di almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Infatti, per quelli in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 cui si applica il calcolo misto e quelli con contribuzione dal 1° gennaio 1996, essendo liquidata la pensione con il contributivo difficilmente si potrà avere un importo superiore rispetto alle regole vigenti anteriormente al Dl 201/2011, in quanto si tiene conto dell'ammontare dei contributi versati e la pensione risulta sicuramente inferiore rispetto al calcolo retributivo.

Tornando a coloro che hanno diritto al calcolo retributivo, per essi il sistema di calcolo della pensione, commisura l’importo del trattamento spettante, in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa. In questo modo, si permette al lavoratore di avere garantita una determinata percentuale della retribuzione stessa in presenza di 40 anni di contributi; per anzianità inferiori ai 40 anni, la percentuale risulta proporzionalmente inferiore.

Il periodo temporale preso in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile, e la percentuale massima sulla quale calcolare l’importo della pensione, introdotti dal DPR 488/1968, hanno subito nel tempo modifiche, partendo dal 1° maggio 1968 con il 65% per arrivare dal 1° luglio 1982 all’80%.
Con la legge di riforma Fornero-Monti, al calcolo retributivo, con massimo 40 anni, si possono aggiungere anche gli anni successivi al 31.12.2011 da calcolare con il sistema contributivo e quindi sforare la percentuale citata

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/09/2017 09:04#41151 da docap
Risposta da docap al topic cumulo casse professionali
Allego questo passaggio estrapolato da "Pensioni Oggi metodo retributivo" che mi sembra abbastanza chiaro e dovrebbe andare nel solco della nostra interpretazione

Dato che l'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni l'importo della pensione erogabile con il sistema retributivo, nel migliore dei casi, non può superare l'80% della media della retribuzione pensionabile (40 x 2% = 80%). A tal fine occorre segnalare che, con il passaggio al sistema contributivo, questo valore potrebbe essere superato per via dell'aggiunta della quota C di pensione maturata successivamente al 2011. Per tale ragione il legislatore ha imposto di recente un tetto pensionabile (articolo 1, comma 707 della legge 190/2014).
Ringraziano per il messaggio: Nicolett

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati