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cumulo casse professionali

15/09/2017 08:57#41197 da marcos57
Risposta da marcos57 al topic cumulo casse professionali
Si riesce a sapere quanti iscritti ha il Comitato a tutt'oggi?

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14/09/2017 20:21#41178 da bepi
Risposta da bepi al topic cumulo casse professionali
Per la manifestazione del 23 chiamiamo STRISCIA LA NOTIZIA ???

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14/09/2017 20:17#41177 da Mar53
Risposta da Mar53 al topic cumulo casse professionali
Da questo sito :


it.blastingnews.com/lavoro/2017/09/pensi...002008089.htmlQuando sarà il prossimo incontro?

riguardo all'incontro di oggi tra Governo e sindacati sul tema "Pensioni" viene detto che :

"Il prossimo incontro prima della Legge di Bilancio 2018 sarà intorno ai primi di ottobre, la data ancora non è certa, i sindacati stanno preparando un pacchetto di proposte che presenteranno al Governo che le porrà al vaglio.

Fino al 21 settembre, questa la data in cui dovrebbe essere reso noto il DEF temo che Poletti non si esporrà."

Quindi sembra che il DEF ( per la legge Bilancio 2018 ) sia sostanzialmente già pronto

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14/09/2017 16:39#41171 da pamyna
Risposta da pamyna al topic cumulo casse professionali
Grazie Maurizio per questo chiaro riepilogo!

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14/09/2017 16:24#41170 da Maurizio Cardi
Risposta da Maurizio Cardi al topic cumulo casse professionali
1) Cumulo Contributivo

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione e di ricongiunzione, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria nonché agli enti di previdenza che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 239, come modificato dalla Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 195.

INPS: la nota ministeriale interna pervenuta all'INPS in data 11.9.2017 avrebbe finalmente sbloccato l’impasse del cumulo.
Comitato: Ma quali sono i tempi necessari per emanare la famosa circolare e rendere operativo l’istituto del cumulo ?
Non è stato fornito nessun riferimento in merito, trincerandosi dietro una serie di difficoltà operative legate alla stipula delle famose convenzioni e ad altre procedure.
Si evidenzia un impegno personale della Di Michele di risolvere in tempi ragionevoli il problema e a dare informazioni sull’iter procedurale tra 15 giorni.

Quesito: oltre la circolare INPS ci sarà bisogno di definire altre procedure?




2) Pensione Anticipata

La facoltà del cumulo contributivo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia maturato l'anzianità contributiva prevista [dalla Riforma Fornero per la pensione anticipata = 42,10 o 41,10].
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 239, come modificato dalla Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 195.

INPS : mai sollevato problemi per la pensione anticipata che sarà liquidata secondo i principi della Fornero.

Nota: Bene, del resto la Legge n. 232 del 2016 non ha modificato il comma 241 della riforma Fornero, che stabilisce i "requisiti più elevati" solo per la pensione di vecchiaia.

Quesito: allora perché non sbloccano le domande già presentate e ancora sospese in conformità alla circolare INPS n.60/2017 ?




3) Pensione di Vecchiaia

La facoltà del cumulo contributivo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia il requisito contributivo e i requisiti anagrafici previsti [dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia = 20 + 66,7] .
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 239, come modificato dalla Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 195.

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 241

INPS: la pensione di vecchiaia in cumulo si raggiungerebbe con il requisito INPS (età e contribuzione), che liquiderebbe subito la propria quota; le casse interessate liquiderebbero la loro quota al raggiungimento dei loro requisiti.

Nota: la questione riguarda le casse che hanno criteri di anzianità contributiva più elevati dei 20 anni dell'INPS: 30 anni ENPAF (farmacisti); 32 anni Cassa Forense, INARCASSA (ingegneri e architetti) e CNPR (ragionieri); 33 anni CNPADC (commercialisti); 35 anni CIPAG (geometri) e ENPAV (veterinari).
Nonché le casse che hanno criteri di età più elevati dei 66,7 dell'INPS: 67 anni ENPACL (consulenti del lavoro) e CNPR (ragionieri); 67 anni e 6 mesi ENPAM (medici); 68 anni CNPADC (commercialisti), ENPAV (veterinari), Cassa Forense e ENPAF (farmacisti); 69 anni CIPAG (geometri).


4) Metodo di Calcolo, riscatto laurea e clausola di salvaguardia

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 245

Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione [contributivo o retributivo per la parte relativa agli anni prima del 2012] si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 246

In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo retributivo.
art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nota: qui non ci dovrebbero essere dubbi interpretativi, valgono tutti i contributi presso le casse, inclusi i periodi di studio riscattati, anche in base al protocollo sul welfare (legge n.247/2007) e nessun gradino minimo di anni di contribuzione.
Inoltre per chi ha un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.1995 (compreso cumulo e riscatti) l'INPS è tenuto ad applicare il comma 707 della Legge 190/2014, che dispone che l’importo complessivo della pensione (parte retributiva + parte contributiva) non possa essere più alto di quello che risulterebbe dal calcolo con il solo sistema retributivo, ma questo non è ostativo per il calcolo della parte retributiva della pensione in cumulo.




5) Pagamento

Per il pagamento si fa rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2006.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 244

L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
art. 5 Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"

INPS: ogni ente interessato calcolerà la pro quota secondo le proprie regole di calcolo proporzionalmente agli anni versati, da rimettere all’INPS che pagherà un’unica pensione.

Comitato: Si ricorda quindi che non sarà giustificabile ulteriore ritardo che possa essere motivato dalla stipula di tali convenzioni, che già esistono, come del resto comunicato ufficialmente da alcune casse professionali.

Nota: valgono le convenzioni già esistenti (Circolare Inps n. 69 del 09-05-2006) ?




6) Anticipo della quota INPS

Comitato: Abbiamo sollevato il problema di chi si è dimesso dal lavoro e si trova nella condizione di non poter percepire ne pensione ne stipendio e abbiamo insistentemente chiesto un intervento dell’INPS per garantire un minimo ristoro, attraverso il pagamento iniziale della sola quota INPS.
Nessuna apertura in merito perché non consentito dalle norme vigenti, ma l’assicurazione al riconoscimento fino all’ultimo centesimo, degli arretrati maturati.

Quesito: quali norme impediscono che l'INPS liquidi una pensione calcolata in via provvisoria (come peraltro ha fatto in altri casi, vedasi il messaggio INPS del 12 gennaio 2015 n. 211: «In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria».), salvo conguaglio successivo con la quota delle casse?
Ringraziano per il messaggio: Nicolett, SEAN, mainar, Mar53

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14/09/2017 16:23#41169 da Maurizio Cardi
Risposta da Maurizio Cardi al topic cumulo casse professionali
Un sincero grande ringraziamento a Marco Nicoletti, Paola Mauro, Emilio Cianfaglione, Piero Lelli e a tutti coloro che si sono impegnati e sono riusciti a far riconoscere il Comitato come interlocutore dei massimi livelli dell'INPS.
Fatto che costituisce un primo risultato assolutamente non disprezzabile e tantomeno scontato.
Purtroppo in Italia il confronto di privati cittadini con l'Amministrazione Pubblica è un'esperienza sconfortante e si comprende la reazione di Nicoletti, che invito anch'io, come tutti, a resistere e ad insistere.
Sono sicuro che le obiezioni che non si è riusciti a porre nell'incontro già avvenuto con i dirigenti INPS saranno avanzate con maggior forza nel prossimo incontro.
Nicoletti teme (non a torto visto i precedenti) che nella prossima legge di bilancio possa essere inserita qualche modifica peggiorativa dell'istituto del cumulo; non credo abbiamo la forza politica per impedirlo, ma in ogni caso queste modifiche non potranno valere per chi ha già presentato la domanda di pensione.
Comunque occorre insistere e cercare di abbreviare i tempi.
Per chiarirmi le idee ho provato a definire ogni punto della complessa questione (normativa, posizione INPS, questioni più o meno aperte), che offro come contributo alla discussione.

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