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cumulo casse professionali

15/09/2017 20:35#41234 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Posto qui di seguito l'adesione di una nuova iscritta, Cassa ragionieri...è un caso unico nel nostro comitato, perchè la collega era prossima all'uscita con totalizzazione per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia, è del 1949), ma ha poi optato per il cumulo..potrebbe essere la "candidata tipo" per usufruire del nuovo istituto del cumulo prospettato da Boeri nella riunione di martedì....appunto...l'unica su circa 300 professionisti...il famoso zero virgola....

"Ciao Marco, grazie di quanto state facendo. Io sono fiduciosa, vedrai che siamo a buon punto.
Si confermo che posso contare su 38 anni di contributi. Tra l'altro di recente la Cassa Ragionieri ha risposto alla domanda di totalizzazione liquidando una quota mensile di 324 euro con il contributivo contro i circa 1.300 col retributivo. Comunque per ora è tutto fermo in attesa di istruzioni.
Grazie ancora, buon lavoro!!!"
Ringraziano per il messaggio: rosa55

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15/09/2017 20:30#41233 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Leo, Enasarco è in assoluto la prima cassa privatizzata e negli anni '60 gli agenti di commercio avevano solo questo Istituto contributivo a cui versare; dal '66 Inps ha inglobato questi lavoratori ma operando una scarsa informazione a riguardo, cosicchè gli agenti hanno continuato per lungo tempo a versare sempre e solo in Enasarco.
Da come mi ha riferito Leone56 (era il 4° delegato nella riunione Inps di martedì 12 scorso)
solo dai primi anni 80 si è verificata una significativa adesione ad Inps ed Enasarco è diventata una "contribuzione integrativa obbligatoria", per cui oggi gli agenti versano doppia contribuzione, evidentemente coincidente. La non coincidenza quindi è da far risalire al periodo 1960-1980, ma, sempre secondo Leone, Enasarco non intende riconoscere come cumulabili quei periodi, in quanto, per definizione, Ente previdenziale integrativo.

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15/09/2017 18:58#41229 da Leo65
Risposta da Leo65 al topic cumulo casse professionali
Scusate una semplice curiosita, come di fanno ad avere periodi inps/enasarco non coincidenti se i contributi si pagano ad entrambi le casse obbligatoriamente? Grazie Leopoldo Rossi

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15/09/2017 16:04#41220 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
grazie docap meglio doppio che niente no ?

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15/09/2017 16:02#41219 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
SCUSA avevo sbagliato .. INPS
-
Messaggio 12 gennaio 2015, n. 211
Articolo 1, comma 70
7, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento
pensionistico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto
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legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, da
lla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo
coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto
-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così
riformulato:
"A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trat
tamento pensionistico non può eccedere quello
che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l
’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo
utile per la corresponsione della prestazion
e stessa".
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed
esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o
superiore a 18 anni e con r
iferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35
del 14 marzo 2012).
Pertanto, nelle more della diramazione delle ist
ruzioni operative relative all'applicazione della norma in
oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015
devono essere liquidati in via provvisoria.
Sarà cura delle Sedi informare gli interessati
e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di
procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.
A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la
seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1,
comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisori

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15/09/2017 16:02#41218 da docap
Risposta da docap al topic cumulo casse professionali
Allego copia messaggio INPS


Messaggio Inps 211/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.

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