Queste oscillazioni sono sempre avvenute in passato ma negli ultimi due anni sono divenute particolarmente critiche perchè non è stato possibile compensare il conguaglio con l'effetto positivo dell'inflazione. La fluttuazione dei prezzi registrata due anni fa infatti è stata pari a -0,1%, ma poiché per legge non si possono applicare valori negativi agli importi in pagamento, è stata portata a zero. Sempre a gennaio di quest’anno è scattato l’adeguamento provvisorio all’inflazione del 2016. Si tratta di un valore da confermare perché calcolato sui primi nove mesi dell’anno. Anche in questo caso la variazione tecnicamente sarebbe del -0,1%, ma per legge è portata a zero. Dunque gli importi in pagamento da due anni sono rimasti al palo e, pertanto, se il conguaglio fosse stato applicato i pensionati avrebbero dovuto subire un prelievo tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili che oscillano tra 1.400 e 3.000 euro.
Altra novità da segnalare è la proroga della Dis-Coll fino al prossimo 30 giugno. In questo modo sarà garantito il trattamento di sostegno al reddito a seguito della disoccupazione per i collaboratori verificatasi tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Per il futuro il sostegno potrebbe essere reso strutturale, obiettivo che potrebbe essere raggiunto nel corso dell'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo all'esame, attualmente, della Camera dei Deputati. Invariate le condizioni per il conseguimento del sostegno economico: ne potranno avere diritto i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione entro il 30 giugno 2017. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come i ricercatori, borsisti e dottorandi. Per il diritto alla Dis-Coll gli interessati devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.
Non è stato prorogato, invece, l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale misura che è scaduta lo scorso 31 dicembre 2016 (c'era tempo sino al 31 gennaio 2017 per la presentazione delle domande). Da quest'anno, pertanto, i commercianti che cessano l'attività in via definitiva non potranno più contare sull'assegno accompagnamento alla pensione pari a 500 euro al mese. Da segnalare che costoro non potranno conseguire neanche l'APE sociale nella sua versione a tutela dei cd. disoccupati senza lavoro dato che essa si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento ed hanno esaurito da almeno tre mesi gli assegni di sostegno al reddito (es. Naspi e mobilità). Pertanto lascerà fuori dalla tutela gli autonomi che abbiano concluso l'attività commerciale.
Documenti: Il testo del decreto legge milleproroghe approvato dal Senato