Pensioni, Niente decurtazione sugli assegni nel 2017

Bernardo Diaz Lunedì, 20 Febbraio 2017
Il decreto legge milleproroghe ha congelato il conguaglio negativo dello 0,1% della maggiore indicizzazione concessa nel 2015. Il prelievo sarà effettuato nel 2018.
L'approvazione del decreto legge milleproroghe porta alcune novità positive per i pensionati. Il Governo ha infatti confermato il rinvio al prossimo anno della restituzione una tantum dello 0,1% dell'indicizzazione concessa sugli assegni nel 2015. Come si ricorderà la questione risale ad un paio di anni fa: nel 2015 in sede di determinazione del tasso di perequazione delle pensioni rispetto al 2014 fu adottato un indice di rivalutazione provvisorio dello 0,3%, mentre quello definitivo, comunicato alla fine del 2015, è risultato pari allo 0,2 per cento. In ossequio alle normali regole sulla rivalutazione degli assegni i pensionati avrebbero dovuto subire, pertanto, un conguaglio negativo una tantum in occasione del rinnovo degli assegni il 1° gennaio 2016. L'articolo 1, co. 288 della legge 208/2015 aveva stabilito il rinvio di un anno, al 2017, delle suddette operazioni. Con l'approvazione dell'emendamento il recupero slitterà ora di un altro anno, al 2018 quando l'inflazione (si spera) sarà in grado di compensare le operazioni di conguaglio. 

Queste oscillazioni sono sempre avvenute in passato ma negli ultimi due anni sono divenute particolarmente critiche perchè non è stato possibile compensare il conguaglio con l'effetto positivo dell'inflazione. La fluttuazione dei prezzi registrata due anni fa infatti è stata pari a -0,1%, ma poiché per legge non si possono applicare valori negativi agli importi in pagamento, è stata portata a zero. Sempre a gennaio di quest’anno è scattato l’adeguamento provvisorio all’inflazione del 2016. Si tratta di un valore da confermare perché calcolato sui primi nove mesi dell’anno. Anche in questo caso la variazione tecnicamente sarebbe del -0,1%, ma per legge è portata a zero. Dunque gli importi in pagamento da due anni sono rimasti al palo e, pertanto, se il conguaglio fosse stato applicato i pensionati avrebbero dovuto subire un prelievo tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili che oscillano tra 1.400 e 3.000 euro.

Altra novità da segnalare è la proroga della Dis-Coll fino al prossimo 30 giugno. In questo modo sarà garantito il trattamento di sostegno al reddito a seguito della disoccupazione per i collaboratori verificatasi tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Per il futuro il sostegno potrebbe essere reso strutturale, obiettivo che potrebbe essere raggiunto nel corso dell'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo all'esame, attualmente, della Camera dei Deputati. Invariate le condizioni per il conseguimento del sostegno economico: ne potranno avere diritto i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione entro il 30 giugno 2017. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come i ricercatori, borsisti e dottorandi. Per il diritto alla Dis-Coll gli interessati devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione

Non è stato prorogato, invece, l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale misura che è scaduta lo scorso 31 dicembre 2016 (c'era tempo sino al 31 gennaio 2017 per la presentazione delle domande). Da quest'anno, pertanto, i commercianti che cessano l'attività in via definitiva non potranno più contare sull'assegno accompagnamento alla pensione pari a 500 euro al mese. Da segnalare che costoro non potranno conseguire neanche l'APE sociale nella sua versione a tutela dei cd. disoccupati senza lavoro dato che essa si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento ed hanno esaurito da almeno tre mesi gli assegni di sostegno al reddito (es. Naspi e mobilità). Pertanto lascerà fuori dalla tutela gli autonomi che abbiano concluso l'attività commerciale. 

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Documenti: Il testo del decreto legge milleproroghe approvato dal Senato

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