Pensioni, Ritardi in vista per le uscite anticipate dal 1° maggio

Bernardo Diaz Giovedì, 27 Aprile 2017
A pochi giorni dalla data del 1° maggio i decreti attuativi sulle uscite anticipate ancora non sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Lo sconcerto dei sindacati. 
Ritardi in vista per le uscite anticipate. L'avvicinarsi della data del 1° maggio lascia ancora del tutto irrisolte le principali questioni. Il Governo per ora ha dato il via libera al DPCM sull'APE sociale, il sussidio di accompagnamento alla pensione per gli ultra63enni, e a quello sui lavoratori precoci che è in attesa del disco verde dal Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mentre deve essere ancora approvato il DPCM sull'anticipo pensionistico di mercato per il quale si prospetta una ulteriore attesa.

Per conseguire l'APe sociale gli interessati avranno a disposizione una finestra temporale che si aprirà il 1° maggio e si chiuderà il 30 giugno per la presentazione delle istanze di accesso. Difficile però immaginare che dal 1° maggio le domande potranno concretamente essere inviate a causa del ritardo accumulato. Bisogna infatti considerare che dopo la pubblicazione in GU del decreto l'Inps dovrà fornire ulteriori istruzioni circa le modalità di accesso al sussidio e rendere operativa la piattaforma per la ricezione delle istanze. Dunque i tempi non saranno immediati.

L'APE sociale  in arrivo non prevede costi per i lavoratori (non ci sarà, cioè, alcuna penalità sulla misura della pensione) ma è rivolta solo ad alcune categorie di lavoratori che sulla carta sono facili da individuare ma che nei fatti sarà più difficile da circoscrivere. 

Le categorie
Per quanto riguarda l'APE sociale le platee coinvolte sono sostanzialmente divise in due fasce, fermo restando, per entrambi, il requisito anagrafico di 63 anni. Il primo investe coloro che risultano disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, coloro che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a conviventi in condizione di handicap grave e gli invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tutti, oltre al requisito anagrafico di 63 anni, è necessario aver maturato 30 anni di versamenti contributivi. 
Il secondo gruppo comprende, invece, lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose e pesanti, quali sono: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti,  di convogli ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici. In questi casi, però, oltre ai 63 anni di età, bisogna aver maturato, invece che 30 anni di anzianità contributiva, ben 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività. A seguito del correttivo contenuto nella manovra finanziaria approvata dal Governo il requisito delle continuità dei sei anni potrà essere ricercato negli ultimi sette anni di lavoro. 

La misura dell'Anticipo agevolato
I soggetti appena indicati potranno contare su reddito ponte gratuito del valore pari alla pensione maturata al momento della domanda entro però un massimo di 1.500 euro lordi mensili erogato per 12 mensilità annue (la tredicesima, dunque, non viene corrisposta a differenza di una normale pensione). Come dire che chi avesse diritto ad una pensione di 2.500 euro lorde potrà riscuotere il massimale di 1.500 e non un euro di più. Cifra che sarà comunque soggetta al prelievo irpef e non sarà oggetto di alcuna rivalutazione. Il reddito ponte durerà sino al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (di regola 66 anni e 7 mesi) o all'eventuale maturazione di altro diritto a pensione diretta (es. pensione anticipata) se il lavoratore lo matura prima del pensionamento di vecchiaia. A quel punto il reddito ponte cesserà ed il lavoratore avrà diritto all'assegno pieno pari a 2.500 euro lordi mensili. L'operazione non prevede l'accredito di contribuzione figurativa sul conto previdenziale dell'assicurato. Pertanto l'importo dell'assegno non verrà arricchito ulteriormente a differenza di accade, ad esempio, con la naspi o con l'indennità di mobilità. In caso di premorienza i superstiti dell'assicurato titolare di ape sociale avranno diritto alla normale pensione indiretta.

Per accedere al sussidio gli interessati dovranno aver cessato l'attività lavorativa dipendente o autonoma (se risultano in attività al momento della richiesta) e durante la percezione del sussidio non potranno svolgere attività lavorativa dipendente o parasubordinata da cui derivi un reddito superiore a 8mila euro (4.800 se l'attività è di natura autonoma). Resta da chiarire se durante l'operazione si potranno versare i contributi volontari (la legge nulla dice al riguardo) e se potranno accedere allo strumento coloro che raggiungono i requisiti contributivi (30 o 36 anni) con contribuzione sparsa in più casse.

Profonda delusione hanno espresso questa settimana i sindacati: "il ritardo è inaccettabile: mancano pochi giorni alla data del 1° maggio ed ancora non si conoscono i testi dei decreti che dovevano essere adottati a febbraio". 

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