Pensioni, Stop all'accertamento sanitario per il ripristino dell'invalidità civile

redazione Giovedì, 11 Maggio 2017
Gli interessati che abbiano avuto respinta, revocata o sospesa la prestazione di invalidità civile, di cecità o di sordità potranno evitare un nuovo accertamento sanitario in sede di ripresentazione della domanda. 
Gli invalidi civili potranno ottenere il ripristino della prestazione sospesa o revocata in caso di superamento dei livelli di reddito senza passare per un nuovo accertamento sanitario. Lo stabilisce l'Inps con il messaggio 1487/2017 in un'ottica di semplificazione degli adempimenti richiesti ai titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità (es. assegno mensile, pensione di inabilità civile, indennità di frequenza). La novità si aggiunge alla recente comunicazione che il reddito della casa di abitazione non deve essere più computato tra i redditi personali rilevanti ai fini della concessione delle suddette prestazioni (qui ulteriori dettagli). L’Inps spiega che nel procedimento in materia di invalidità civile, sordità e cecità occorre distinguere la fase dell’accertamento del requisito sanitario che riconosce lo status di invalido da quella che concede la prestazione economica in presenza dei requisiti reddituali. Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie. 

Ne consegue che se la domanda è stata respinta, sospesa o addirittura revocata per mancanza del  requisito socio-economico, solo successivamente perfezionato, si potrà presentare domanda di riesame, di ripristino o di ricostituzione, a seconda dei casi, tramite il modello AP93 allegando il verbale sanitario in corso di validità. La decorrenza avverrà a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. In tutti i casi comunque non sarà attivato un nuovo iter di accertamento sanitario, ad eccezione di coloro che presenteranno verbali sanitari redatti da più di due anni, sui quali ci sarà una valutazione appropriata della Commissione da cui potrebbe scaturire la necessità di un nuovo accertamento sanitario.

In particolare in caso di reiezione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità per mancanza dei requisiti socio-economici, ad esempio per mancato rispetto del livello di reddito, e successivamente il richiedente rientri nei limiti di reddito previsti per la corresponsione della prestazione economica, basterà presentare un’istanza di riesame. In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico (ad esempio per permanenza all’estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n.20966/2013), qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l’invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità. In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico (ad esempio ricovero dell’interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati ecc…), l’interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l’intera procedura di accertamento del requisito sanitario. 

Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali, l'Istituto spiega che decorrono dal 121° giorno da quando “il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”. Quindi, la data di invio del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni.  

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