Pensioni, Totalizzazione più lontana dal 2016

Valerio Damiani Sabato, 16 Gennaio 2016
Anche i lavoratori con periodi contributivi accreditati in due o più gestioni previdenziali che opteranno per la totalizzazione nazionale dovranno mettere in conto l'ulteriore stretta determinata dalla stima di vita.
Requisiti più stringenti da quest'anno per l'esercizio della totalizzazione. Chi ha contribuzione accreditata in più gestioni previdenziali obbligatorie (es. Ago e Gestione Separata) ed intende mettere insieme tali spezzoni per acquisire una pensione dovrà fare i conti con l'adeguamento alla speranza di vita di ulteriori 4 mesi scattata dal 1° gennaio 2016. 

Per la totalizzazione di anzianita' sono dunque necessari 40 anni e 7 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica; mentre per la vecchiaia sarà necessario raggiungere un'età anagrafica pari almeno a 65 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi. Resta inteso che la pensione totalizzata non decorrerà subito una volta perfezionati i suddetti requisiti in quanto soggetta al meccanismo dello slittamento previsto dalle cd. finestre mobili: il lavoratore dovrà attendere un ulteriore lasso di tempo pari a 21 mesi nel primo caso e 18 mesi nella totalizzazione di vecchiaia. 

Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva dei 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianita' da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle singole gestioni (Circolare Inps 69/2006).

Chi esercita la totalizzazione deve comunque fare attenzione al sistema di calcolo dell'assegno. A differenza della ricongiunzione che di regola chiede l'esborso di un onere, la totalizzazione è gratuita ma le quote di pensione derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi vengono normalmente liquidate con il sistema di calcolo contributivo. Quindi con una pesante riduzione dell'entità dell'assegno che si riverbera soprattutto nei confronti di coloro che avevano diritto ad una larga fetta dell'assegno determinata con il sistema retributivo.

C'è solo una eccezione. Quando sono stati già raggiunti in una gestione i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa dando origine, pertanto, ad un calcolo dell'assegno piu' favorevole rispetto a quello totalmente contributivo.  Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione totalizzata abbia già raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia (65 anni e 7 mesi dal 2016) , il calcolo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa (cioè retributivo sino al 2011 o sino al 1995 se rispettivamente la lavoratrice possa vantare piu' o meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) con salvaguardia del relativo sistema di calcolo.

I destinatari. La totalizzazione, è un altro vantaggio, può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali. Rientrano infatti nella totalizzazione: a) l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap); b) gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti); c) gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 ( ad esempio chimici, biologi, eccetera); d) la gestione separata Inps e il fondo di previdenza per il Clero.

Supplemento su pensione in totalizzazione. Il pensionato che accede alla totalizzazione ha comunque la possibilità di continuare a lavorare e poi ottenere il supplemento. L'Istituto ha infatti precisato, con il messaggio inps 8959/2011, che la disciplina sul supplemento di pensione si applica anche per le pensioni in totalizzazione. Ne deriva che il pensionato, se dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione continua a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, potrà chiedere la liquidazione del supplemento a condizione che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento come avviene presso l'Inps. In questo caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

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