Reddito di Emergenza, Ecco chi ne ha diritto

Valerio Damiani Giovedì, 04 Giugno 2020
L'Inps pubblica la circolare attuativa. Fuori i titolari di prestazioni pensionistiche, dirette ed indirette, al momento della domanda di REM a prescindere dall'importo della pensione erogata.
Niente reddito di emergenza ai titolari di prestazioni pensionistiche dirette ed indirette, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, compresi i titolari di assegno o pensione sociale al momento della presentazione della domanda di REM. E questo a prescindere dall'importo della pensione effettivamente percepita. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 69/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale ad illustrazione della disciplina del nuovo reddito di emergenza.

Le indicazioni riguardano l'articolo 82 del DL "Rilancio" (DL 34/2020) con il quale il legislatore ha istituito un sostegno economico della durata di due mesi in favore dei nuclei familiari che non hanno beneficiato degli indennizzi economici da COVID-19 per autonomi, dipendenti e professionisti.   

L'identikit della misura

L'indennità vale da 400 a 840 euro mensili (la forchetta varia a seconda della composizione del nucleo familiare, si veda tavola sottostante) corrisposte in due quote di pari importo e si rivolge a tutti i nuclei familiari (anche stranieri) che risiedono in Italia  privi di reddito o con un reddito familiare inferiore a 400/800 euro mensili.

Nello specifico quattro i requisiti da soddisfare, cumulativamente al momento della domanda: a) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio (non è previsto un vincolo temporale di permanenza); b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare); c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza ; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

L'importo

La quota del REM è pari a 400 euro da moltiplicare per le medesime scale di equivalenza previste per la concessione del Reddito di Cittadinanza entro un massimo di 2 corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 (corrispondente a 840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Gli importi teorici conseguibili sono esposti in tabella a seconda della composizione del nucleo familiare. La cifra, spiega l'Inps, è corrisposta in due quote di pari importo: il beneficio complessivo oscilla, pertanto, da un minimo di 800 euro ad un massimo di 1.600 (1.680 euro nel caso di disabili gravi).

L'incompatibilità

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto 18/2020 e dal DL 34/2020. Per cui non potranno accedere al REM i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti, autonomi e/o professionisti che abbiano fatto richiesta per le specifiche indennità per COVID-19 o per il lavoro domestico. Il requisito va accertato con riferimento a tutti i componenti il nucleo (un solo componente è sufficiente a negare l'erogazione del REM a tutto il nucleo familiare).

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Tale requisito, però, è verificato al momento di presentazione della domanda di REM, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva. L'incompatibilità, spiega l'Inps, sussiste anche con riferimento all'assegno sociale o alla pensione sociale mentre sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali di invalidità civile (es. indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile). L'incompatibilità sussiste anche con riferimento ai percettori del reddito o della pensione di cittadinanza al momento della presentazione della domanda di REM.

Per avere diritto al REM è necessario, infine, che tutti i membri del nucleo familiare non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al REM conseguibile (dunque non sia superiore ad un massimo di 400-840 euro). Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse. Nell'ambito di tale limite il REM può essere concesso quindi ai titolari di strumenti di integrazione salariale (es. CIGO e CIGD) erogati anche con le causali COVID-19. L'Inps non lo spiega ma si ritiene che il REM sia erogabile anche nei confronti dei titolari di Naspi o Dis-Coll.

Domande entro il 30 giugno 2020

L'Inps spiega che le domande per il Rem dovranno essere presentate tramite il sito istituzionale dell'Inps entro il 30 giugno 2020 o ancora tramite i centri di assistenza fiscale (previa stipula di una convenzione con l'Inps) oppure presso gli istituti di patronato. In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020. L'Inps avviserà il richiedente circa l'esito dell'istanza mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.  Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

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Documenti: Circolare Inps 69/2020 

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