Totalizzazione, Cumulo o ricongiunzione. Ecco come scegliere

Franco Rossini Giovedì, 08 Novembre 2018
I lavoratori con periodi contributivi accreditati in due o più gestioni previdenziali hanno la possibilità di percorrere la strada gratuita del cumulo o della totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione onerosa.
Come noto i principali istituti per mettere assieme la contribuzione mista sono la totalizzazione nazionale, regolata dal Dlgs 42/2006; il cumulo dei periodi assicurativi come rivisto dalla legge 232/2016; e la ricongiunzione attuata dalla legge 29/79 e della legge 45/1990, che dal 1° luglio 2010 è divenuta però onerosa (anche) per accentrare i contributi nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Appare dunque utile, anche in vista dell'avvicinarsi della fine dell'anno, fare un riepilogo dei vantaggi e svantaggi degli strumenti a disposizione.

Sia con la totalizzazione che con il cumulo i contributi non vengono trasferiti da una gestione previdenziale all'altra ma vengono virtualmente sommati, purchè non coincidenti, per il raggiungimento del diritto alla pensione. In altri termini l'importo del trattamento pensionistico unificato viene calcolato da ciascun ente previdenziale sulla base dei contributi accreditati presso l'ente stesso. Nel caso della totalizzazione l'unificazione avviene però con l'applicazione, di regola, del calcolo contributivo. Con la ricongiunzione, invece, i contributi vengono trasferiti in una sola gestione che darà luogo ad un assegno calcolato come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati (si può mantenere quindi il sistema retributivo, ove applicabile) e danno diritto a pensione in base ai requisiti e al sistema di calcolo previsti dal fondo stesso. 

I destinatari. Sia la totalizzazione che il cumulo hanno il vantaggio di avere un perimetro molto ampio in quanto può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie. Rientrano infatti nei due istituti: a) l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap); b) gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti); c) gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 ( ad esempio chimici, biologi, eccetera); d) la gestione separata Inps. Bisogna sempre ricordare che non può accedere alla totalizzazione o al cumulo chi sia già titolare di pensione in uno degli enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi. Mentre con la ricongiunzione non può essere utilizzata per trasferire o accentrare contributi nella gestione separata dell'Inps. 

Le prestazioni. Con la totalizzazione è possibile fruire sia della pensione di vecchiaia che di quella anticipata (detta anche di anzianità) con requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nelle rispettive gestioni. Per la prima è necessario di regola aver perfezionato 65 anni ed un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni; per quella anticipata sono sufficienti 40 anni di contributi di età indipendentemente dall'età anagrafica. Tali requisiti devono essere però adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita Istat (e dunque dal 1° gennaio 2016 servono rispettivamente 65 anni e 7 mesi e a 40 anni e 7 mesi di contributi). A questi requisiti bisogna poi aggiungere un periodo di attesa di 18 mesi per la totalizzazione di vecchiaia e di ben 21 mesi per quella di anzianità. Per i cumulo valgono invece i requisiti previsti dalla legge Fornero: 66 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Senza finestre mobili.

Il sistema di calcolo. Le quote di pensione derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi vengono normalmente liquidate con il sistema di calcolo contributivo; solo quando sono stati già raggiunti in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa dando origine, pertanto, ad un calcolo dell'assegno piu' favorevole rispetto a quello totalmente contributivo. Con il cumulo, invece, ciascuna gestione mantiene le rispettive regole di calcolo.

Quale scegliere. In linea di principio non si può dire, aprioristicamente parlando, quale istituto sia più conveniente rispetto all’altro, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione contributiva. E' comunque possibile tracciare alcune linee guida utili per scegliere con maggiore consapevolezza. La premessa comune è che l’interessato non sia già titolare di pensione o non abbia già perfezionato una domanda di ricongiunzione. Bisogna infatti valutare la contribuzione mista prima di andare in pensione, pena, la successiva preclusione della possibilità di ricorrere all'unificazione dei contributi presenti in diverse gestioni previdenziali. E' questa una buona regola da tenere in mente per evitare spiacevoli sorprese. 

Altro passaggio è controllare se sono stati versati contributi nella Gestione separata Inps. In tale circostanza non si potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione o al cumulo perchè come detto questo istituto consente di utilizzare i contributi versati nella Gestione Separata. Diversamente si pone il problema di quale istituto scegliere.

Quando il cumulo è vantaggioso

Il cumulo è ormai lo standard per mettere assieme la contribuzione mista. Perchè preserva il sistema di calcolo di ciascuna gestione previdenziale (salvo alcune casse previdenziali del settore privato) ed il lavoratore riceverà una pensione composta da più quote secondo le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascun fondo. Senza dover pagare alcunchè. Di svantaggi il cumulo ne' ha uno solo: quello di far slittare l'erogazione del TFS per i dipendenti pubblici.

Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa

La ricongiunzione è in genere da valutare quando l'assicurato deve trasferire in una gestione esclusiva o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria (cioè le gestioni di dipendenti pubblici o degli ex fondi speciali) periodi assicurativi antecedenti al 1993. Ed ha raggiunto uno stipendio abbastanza elevato prima della cessazione dal servizio.  In questa ipotesi il trasferimento dei contributi consente di profittare delle regole di calcolo particolarmente favorevoli della gestione accentrante. Aumentando la pensione rispetto al cumulo. L'operazione è però spesso costosa soprattutto se la domanda di ricongiunzione viene presentata poco prima del pensionamento.

Ci sono casi, poi, in cui la ricongiunzione potrebbe essere necessaria per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche non "coperte" dal cumulo o dalla totalizzazione. Si pensi ad esempio all'opzione donna o ai canali di uscita per i lavori usuranti: se il lavoratore non raggiunge i 35/36 anni di versamenti con la contribuzione in un solo fondo previdenziale dovrà necessariamente valutare una ricongiunzione. In altri casi la ricongiunzione potrebbe essere utilizzata per anticipare l'età d'uscita trasferendo la contribuzione nella cassa professionale ove questa preveda delle regole di accesso alla pensione più favorevoli rispetto all'ordinamemento pubblico. L'onere dell'operazione può essere compensato dalla possibilità di andare in pensione prima.

Quando la totalizzazione è più vantaggiosa 

Può sembrar strano ma in talune circostanze il lavoratore potrebbe avere un vantaggio ad ottenere il calcolo dell'assegno interamente con il sistema contributivo. E quindi è preferibile la totalizzazione nazionale rispetto al cumulo. E' il caso di assicurati che hanno retribuzioni decrescenti al crescere dell'anzianità di servizio e/o escono ad età particolarmente avanzate (sui 65/66 anni). In questi casi un calcolo interamente contributivo dell'assegno potrebbe addirittura risultare più favorevole rispetto alle altre due ipotesi. La totalizzazione, inoltre, non prevede la dilatazione dei termini di pagamento del TFS per i dipendenti pubblici, a differenza del cumulo. 

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