quinto decreto salvaguardia
- giorgione
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Le norme sulla 5° salvaguardia, di cui attendiamo sempre il decreto attuativo e il messaggio inps interpretativo, prevedono come unico requisito che il lavoratore non sia stato rioccupato in contratti a tempo indeterminato. Sparisce quel malnato vincolo reddituale dei 7.500 euro.
Se poi l'Inps inserirà altri vincoli sulla materia non possiamo saperlo. Ma allo stato attuale non vedo il bisogno di lasciare il lavoro.
Un abbraccione
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- Toscani
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sono nata a luglio del 1953 e con le vecchie regole quest'anno avrei avuto diritto alla pensione di vecchiaia al 1.8.2014 ( 61 anni di età). Sono esodata (data di uscita 31.12.2008) e nel frattempo ho avuto un contratto di collaborazione a progetto e uno a tempo determinato tuttora in vigore.
Premesso che non sono rientrata nella III salvaguardia per il limite dei 7.500 euro di retribuzione potrei rientrare nella V salvaguardia che dovrebbe aver abolito questo paletto. Ovviamente attendo per la conferma il decreto e la circolare Inps prima di cantare vittoria. La mia domanda è : se rientrassi nella salvaguardia, visti i tempi di attesa, è opportuno che io interrompa qualsiasi tipo di rapporto di lavoro in attesa della pensione ? Potrebbe danneggiarmi il fatto di aver continuato a lavorare ? Ovviamente una volta avuta la conferma della salvaguardia dalla DPL e poi dall'Inps, chiederei la pensione dal primo mese utile se nel frattempo ho lavorato.
Vi ringrazio in anticipo
Maria Maddalena
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- giorgione
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Ecco infatti cosa dice la 5° salvaguardia per i cessati dal servizio con accordi:
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
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- LORIS
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Tengo a precisare che da ex dipendente Enel ho sottoscritto il 9 novembre 2011 un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'Azienda, ne consegue che tale data prevista per il 30 dicembre 2011 è stata slittata per espressa volontà delle parti al 31 marzo 2012.
Il 27 marzo 2012 ho regolarizzato l'accordo e dal 1 aprile 2012 sto versando i contributi volontari all'INPS.
Chiedo gentilmente se sarò salvaguardato sulla base della legge 147/2013, 5^ salvaguardia.
Grazie e saluto cordialmente.
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- giorgione
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I 60 giorni sono scaduti ma non c'è da meravigliarsi dato che anche i precedenti decreti sono stati adottati con forte ritardo rispetto alle date prestabilite.
Ad occhio il decreto sarà pubblicato entro pasqua. Non resta che attendere...
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- Benvegnu
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Io sono un esodato che rientra nella 5a salvaguardia punto "C". Sono pertanto contento che l'INPS abbia già preso in considerazione la nostra salvaguardia. Però vi chiedo se avete notizie del famigerato .....
"decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197".
..... avevano 60 giorni di tempo!!!! ma credo non sia ancora uscito. !!!???
grazie a tutti.
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