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quinto decreto salvaguardia

07/03/2014 09:20#321 da angelo2
Risposta da angelo2 al topic quinto decreto salvaguardia
Fino a Pasqua ma i tempi di decorrenza non sono di 60 gg. dal decreto del 27/12/2013 quindi dovrebbe esserci gia' un decreto attuativo i primi di Marzo 2013.

Grazie per la risposta

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03/03/2014 10:21#308 da giorgione
Risposta da giorgione al topic quinto decreto salvaguardia
Sergio il decreto deve essere controfirmato dal ministro dell'economia, poi registrato dalla corte dei conti e quindi pubblicato in Gazzetta.

Arriverà probabilmente per Pasqua

Collaboro con il patronato INAS di Padova

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02/03/2014 18:47#307 da sergiogrosso
Risposta da sergiogrosso al topic quinto decreto salvaguardia
Avete notizie su firma attuativo e dispositivi INPS?

grazie
Sergio

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16/02/2014 20:04#203 da cochise
Risposta da cochise al topic quinto decreto salvaguardia
Sergio , faccio un copia ed incolla da altro forum (fonte molto affidabile)


MINISTRO LAVORO : FIRMATO DECRETO QUINTA TRANCHE SALVAGUARDATI

Premesso che i commi 194 e segg dell’art.1 della legge n.147/2013 dispongono :

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14,
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31
dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far
valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche
se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4
dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i
requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6
dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194

Si segnala che il Ministro del Lavoro , nel corso del question time del 12 scorso
ha comunicato che il quintodecreto sulla salvaguardia
è stato firmato e verra' pubblicato nelle prossime settimane ,dopo la
registrazione presso la Corte dei Conti.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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16/02/2014 19:28#202 da sergiogrosso
Risposta da sergiogrosso al topic quinto decreto salvaguardia
Ho visto che è stato firmato il decreto attuativo, qualcuno ha visto il testo?
Dopo l'attativo c'è la circolare inps?

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13/02/2014 18:13#174 da FIOREZ
Risposta da FIOREZ al topic quinto decreto salvaguardia
Grazie Pablito. Ho voluto condividere le mie perplessità. So benissimo che tutto si completerà con il decreto intermnisteriale e dulcis in fundo con la circolare della "suprema " INPS .
Aspetterò fiduciosa, non posso fare altro.

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