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assegno ordinario di invalidità trasformazione in pensione anticipata di vecchiaia

23/11/2019 23:58#65276 da robyberto

manolo60 ha scritto: Sono un lavoratore dipendente che ha raggiunto i 43anni e1 mese di contributi, ho 59 anni,
non posso andare in pensione di vecchiaia anticipata perché percepisco un assegno I.O...secondo la legge devo aspettare che compio 60 anni e sette mesi più una finestra di dodici mesi….mi sembra un assurdità


Salve Manolo, ho fatto un po' di ricerca in rete e in effetti, pur sembrando assurdo anche a me... c'è veramente il "divieto" di trasformazione dell'AOI in qualsiasi altro tipo di pensione diversa dalla vecchiaia! L'unica scappatoia è non chiedere il rinnovo alla scadenza triennale ma se l'AOI è già diventato definitivo, non c'è nulla da fare. La circolare INPS n° 289 del 1991 lo specifica con i riferimenti di legge. Ecco la parte di testo relativa:

Quesito
Titolare di assegno di invalidita' il quale, nel corso del
triennio di godimento dell'assegno medesimo, ha presentato domanda
di pensione di anzianita'.
Tenuto conto che il comma 10 dell'art. 1 della legge n.
222/84 prevede la trasformazione dell'assegno di invalidita' in
pensione di vecchiaia, e' stato chiesto di conoscere se detta
trasformazione possa estendersi alla pensione di anzianita' in
presenza, ovviamente, dei requisiti richiesti per la stessa.
Chiarimenti
La legge n. 222/1984 ha previsto, con il comma 10 dell'art.
1, la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di
vecchiaia e non anche in pensione di anzianita'.
Si aggiunge che l'assegno d'invalidita', pur considerando
la peculiarita' della relativa disciplina, ha natura di prestazione
pensionistica.
Peraltro l'assegno d'invalidita' si configura quale
prestazione a termine, disponendo il comma 7 dell'art. 1 della legge
n. 222/1984 che detto trattamento "e' riconosciuto per un periodo di
tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su
domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni
che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto
conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta" salva
automatica conferma "dopo tre riconoscimenti consecutivi" (comma 8 ).
La formulazione del menzionato comma 7 non prevede altre
cause di cessazione dal diritto all'assegno d'invalidita' che non
siano da ricomprendere nella fattispecie della scadenza del triennio
ovvero della accertata cessazione dello stato di invalidita'.
Ne consegue che, in virtu' del principio della
indisponibilita' del diritto a pensione, una volta riconosciuto
l'assegno di invalidita' la posizione di diritto soggettivo resta
consolidata ed il soggetto interessato non puo' rinunciare o
dismettere, a sua scelta, il trattamento di pensione acquisito.
Pertanto, la domanda di pensione di anzianita' presentata dal
titolare di assegno di invalidita' nel corso del triennio di
godimento non puo' essere accolta.

Aveva ragione Border
Ringraziano per il messaggio: cochise

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23/11/2019 11:21#65255 da manolo60
Sono un lavoratore dipendente che ha raggiunto i 43anni e1 mese di contributi, ho 59 anni,
non posso andare in pensione di vecchiaia anticipata perché percepisco un assegno I.O...secondo la legge devo aspettare che compio 60 anni e sette mesi più una finestra di dodici mesi….mi sembra un assurdità

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