Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi. Una guida aggiornata per comprendere gli strumenti giuridici per valorizzare la contribuzione mista ed anticipare l'uscita.

La Contribuzione Mista

Chi ha contribuzione mista e non ha ancora raggiunto i requisiti per il conseguimento di una prestazione diretta a carico di una gestione previdenziale obbligatoria, ipotesi ormai sempre piu' frequente a causa della discontinuità dell'attività lavorativa, deve valutare attentamente quali strumenti l'ordinamento mette a disposizione per utilizzare le diverse contribuzioni ai fini del conseguimento di un'unica prestazione previdenziale. Per effetto delle recenti riforme pensionistiche gli strumenti disponibili sono molteplici anche se ciascuno ha precisi paletti e condizioni che non sempre appaiono chiari alla maggior parte dei lavoratori.

Ricongiunzioni

In primo luogo c'è la ricongiunzione dei contributi che consente di trasferire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati, tranne quelli nella gestione separata dell'Inps, al fine di ottenere una prestazione a carico della gestione accentrante. L'istituto, nel caso in cui vi sia differenza negativa tra il valore dei contributi di cui si chiede la ricongiunzione e quelli dovuti al fondo ricevente, a seguito della Riforma Sacconi (Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010) è ormai sempre oneroso (anche se il pagamento può essere rateizzato) ma può portare, a seconda delle regole di calcolo dell'assegno pensionistico nella gestione accentrante, ad un miglioramento della misura della pensione. L'indicato provvedimento legislativo ha pure abrogato con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo il 30 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa nell'Inps prevista dalla legge 322/1958 in favore degli iscritti a forme sostitutive od esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che avevano chiuso il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione. 

Cumulo gratuito

In secondo luogo ci sono altri strumenti, gratuiti, che non trasferiscono la contribuzione in un unico fondo pensionistico ma mettono in pagamento una prestazione composta di tante quote quanti sono i fondi presso i quali si è contribuito nell'arco della propria vita lavorativa al perfezionamento di determinati requisiti anagrafici e contributivi (qui le differenze rispetto ad una ricongiunzione). In particolare dal 1° gennaio 2017 tutti i lavoratori, anche e soprattutto coloro che sono nel sistema misto (cioè che sono in possesso di contribuzione al 31.12.1995), possono valorizzare gli spezzoni contributivi presenti nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e le casse libero professionali) al fine di acquisire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata come prevista dalla Legge Fornero attraverso il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, co. 229 e ss della legge 228/2012 come riformata dalla legge 232/2016). L'indicata facoltà, a seguito dell'entrata in vigore del DL 4/2019, può essere utilizzata anche per raggiungere i requisiti contributivi per la cd. quota 100 (ora «quota 102») con l'unica esclusione della contribuzione versata presso le casse professionali.

Si tratta di una novità significativa che ha preso ormai il posto della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) che pur avendo lo stesso perimetro di applicazione porta lo svantaggio di determinare, almeno di regola, il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo. Il cumulo, invece, consente di mantenere il sistema di calcolo retributivo, misto in base alle tradizionali norme del fondo presso il quale si è contribuito. Dunque senza il rischio di una decurtazione dell'assegno. L'unico svantaggio riguarda i termini di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici: con il cumulo essi decorreranno dal raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. E' appena il caso di precisare che la facoltà di cumulo era stata già riconosciuta nei confronti dei lavoratori destinatari di un calcolo della pensione interamente contributivo, dal Dlgs n. 184/1997. 

Il computo

Gli iscritti alla gestione separata hanno, inoltre, a disposizione il computo nella gestione separata, uno strumento con il quale è possibile, a determinate condizioni, accentrare nella predetta gestione tutti i contributi accreditati nelle altre casse obbligatorie (ad eccezione delle casse professionali). 

Altre Normative ad hoc
Oltre ai predetti istituti restano in vigore alcuni strumenti specifici per utilizzare gratuitamente la contribuzione mista. In particolare ricordiamo il cumulo gratuito della contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la contribuzione versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti (Art. 20, legge 613/1966 e articolo 16 della legge 233/1990) o solo tra le predette gestioni speciali; la ricongiunzione gratuita della contribuzione versata presso l'assicurazione generale obbligatoria e le gestioni assicurative dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti; il cumulo della contribuzione prevista dall’articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996 che consente agli autoferrotranvieri di utilizzare tutti i periodi maturati nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura delle pensioni dell'AGO oppure secondo quelle previste dalla normativa specifica del Fondo, vigenti anteriormente alla soppressione del Fondo Trasporti

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