Risultati della ricerca (Cercato: )
- gianni 50
02/01/2025 09:32
Risposta da gianni 50 al topic La pensione anticipata può essere riliquidata all'età di vecchiaia
Se la pensione è liquidata interamente con il sistema contributivo non è interessata da un eventuale ricalcolo che riguarda solo le quote retributive . Comunque è necessario ricordare che una sentenza della Corte di Cassazione è applicabile al solo caso oggetto della causa anche se può creare " giurisprudenza " per casi simili .
- Giovannino60
01/01/2025 22:00
Risposta da Giovannino60 al topic se rimando al lavoro volontariamente sino al giugno 2026 rischio
Quindi se la legge di stabilità 2025 da la possibilità ai dipendenti pubblici di andare in pensione volontariamente sino a 67 anni, se io dovessi accettare ad esempio di fermarmi sino al 2026, se con la legge di stabilità 2026 dovessero mettere tutto in contributivo rischio una grave penalizzazione economica. Cioè se mi propongono rimanere oltre ai 65 anni un aumento dello stipendio del 9% ma rischio di passare tutto al contributivo nel caso di un cambiamento?
Grazie
Grazie
- cochise

01/01/2025 21:35
Risposta da cochise al topic se rimando al lavoro volontariamente sino al giugno 2026 rischio
1) la pensione sarà liquidata con riferimento alla normativa vigente all'atto del pensionamento, non esiste alcun diritto acquisito elativo alla modalità di calcolo
2) non esiste nessun blocco dell'aspettativa di vita ma, ad oggi, è stato certificato che non ci sarà alcun aumento fino al 2028 e ci sarà solo un mese di aumento per il biennio 2029/30 e tre mesi per i bienni successivi
2) non esiste nessun blocco dell'aspettativa di vita ma, ad oggi, è stato certificato che non ci sarà alcun aumento fino al 2028 e ci sarà solo un mese di aumento per il biennio 2029/30 e tre mesi per i bienni successivi
- Daniela160455
01/01/2025 15:24
La pensione anticipata può essere riliquidata all'età di vecchiaia è stato creato da Daniela160455
Buonasera, vorrei porre un quesito in merito all'oggetto. Sono andata in pensione a gennaio 2017 all'età di 62 anni (compiuti ad aprile) con i seguenti requisiti: pensione di vecchiaia, di anzianità e pensionamento anticipato, liquidato a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, tipo pensione 8 - pensione contributiva ex legge 335/1995.
Ho terminato l'attività lavorativa al 31/1/2013, a causa del fallimento della società, ed ho iniziato a percepire la cassa integrazione da febbraio 2013 a dicembre 2014; da gennaio 2015 a dicembre 2016 ha percepito la mobilità. Quindi leggendo il vostro articolo vorrei sapere se ho i requisiti per fare la domanda.
Grazie anticipatamente e auguro un buon 2025.
Daniela Giannone
Ho terminato l'attività lavorativa al 31/1/2013, a causa del fallimento della società, ed ho iniziato a percepire la cassa integrazione da febbraio 2013 a dicembre 2014; da gennaio 2015 a dicembre 2016 ha percepito la mobilità. Quindi leggendo il vostro articolo vorrei sapere se ho i requisiti per fare la domanda.
Grazie anticipatamente e auguro un buon 2025.
Daniela Giannone
- Giovannino60
30/12/2024 18:39
se rimando al lavoro volontariamente sino al giugno 2026 rischio è stato creato da Giovannino60
1) Essendo un dipendente comunale e posso andare in pensione anticipata il 01/07/2025 se rimango in servizio volontariamente fino al giugno 2026, grazie alla nuova legge di stabilità che permette ai dipendenti pubblici di rimanere al lavoro dopo i 65 anni. Tuttavia, se con la legge di stabilità del 2026 dovessero introdurre un regime interamente contributivo, avendo già ottenuto la possibilità di andare in pensione anticipata il 01/07/2025, rischio di avere la pensione decurtata? Oppure, avendo già acquisito questo diritto il 01/07/2025, non rischio nulla?2) Se posso andare in pensione anticipata il 01/07/2025, ma decido di rimanere al lavoro fino al giugno 2026, se nel 2026 dovessero rimuovere il blocco dell'aspettativa di vita, devo anch'io allungare i mesi di lavoro in base all'aspettativa di vita sbloccata?
Grazie
Grazie
- cochise

30/12/2024 08:55 - 30/12/2024 08:57
Risposta da cochise al topic Riscatto agevolato per inoccupati, conviene?
il riscatto laurea, per i contributivi puri, non servirà per determinare un anticipo temporale della decorrenza pensione, ma servirebbe solo a superare la soglia di sbarramento che prevede la decorrenza pensione a 64 anni (se resterà in vigore) cioà, ad oggi, tre volte il minimo inps.
Di conseguenza il riscatto sarà consigliabile farlo solo se ci sarà la necessità di superare il limite detto.
N.B. con una retribuzione pensionabile di 30.000 € annui si supera il tetto con circa 35 anni di contribuzione.
Il consiglio è quindi è di rinviare la decisione sia per motivi fiscali che previdenziali.
Non vi è alcuna analogia con i riscatti che si eseguivano con la riserva matematica e riferiemento al calcolo retributivo.
Di conseguenza il riscatto sarà consigliabile farlo solo se ci sarà la necessità di superare il limite detto.
N.B. con una retribuzione pensionabile di 30.000 € annui si supera il tetto con circa 35 anni di contribuzione.
Il consiglio è quindi è di rinviare la decisione sia per motivi fiscali che previdenziali.
Non vi è alcuna analogia con i riscatti che si eseguivano con la riserva matematica e riferiemento al calcolo retributivo.
- eugenionurra
29/12/2024 17:16
Risposta da eugenionurra al topic 42 anni e 10 mesi a gennaio 2025.
Gia' questa è una buona notizia, ma la cosa più paradossale è che in passato si demonizzava la fornero , ora si rischia di rimpiangerla e credo ci sia il reale pericolo che nel 2026 le condizioni per andare in pensione anticipata peggiorino ulteriormente
- Roberto61
28/12/2024 23:03
Risposta da Roberto61 al topic 42 anni e 10 mesi a gennaio 2025.
Legge approvata. Per il 2025 vale la pensione anticipata 42 anni e 10 mesi più 3 mesi di finestra per gli uomini. Un anno in meno per le donne. Mai avrei detto di non toccare la legge Fornero. Buon Anno a Tutti.
- Shadow
28/12/2024 18:06 - 29/12/2024 11:05
Risposta da Shadow al topic Riscatto agevolato per inoccupati, conviene?
Poichè ho un minimo di competenza in materia fiscale, posso rispondere solo su parte della tua domanda.
In sede di dichiarazione dei redditi, vale il principio di cassa: se paghi tu [con documentazione che dimostri che sei stato tu ad effettuare il pagamento] entro la fine del 2024, potrai portare solo tu in detrazione la spesa del riscatto.
Comunque attento agli scaglioni di reddito... se tu hai un imponibile di 100.000 euro non c'è problema, detrarrai tutta la spesa col massimo dell'aliquota. Se, invece, il tuo imponibile è più basso (proprio 30.000 euro) potrai detrarre la spesa con aliquote a scalare e non potrai più detrarre anche altre spese (mutuo, spese mediche e quant'altro).
Ancor peggio se il tuo imponibile fosse più basso, tipo 20.000 eruo... dei 30.000 spesi potrai dedurre solo 20.000 e i restanti 10.000 andrebbero a finire nel bidone della spazzatura.
A mio modestissimo parere, e fermo restando che nessuno sa cosa ci aspetta il futuro, ancor meno quello previdenziale, aspetterei a riscattare la laurea... aspetterei che tua figlia abbia un DISCRETO e CONTINUATIVO reddito per fare una nuova richiesta di riscatto e poi pagare in 120 rate.
In sede di dichiarazione dei redditi, vale il principio di cassa: se paghi tu [con documentazione che dimostri che sei stato tu ad effettuare il pagamento] entro la fine del 2024, potrai portare solo tu in detrazione la spesa del riscatto.
Comunque attento agli scaglioni di reddito... se tu hai un imponibile di 100.000 euro non c'è problema, detrarrai tutta la spesa col massimo dell'aliquota. Se, invece, il tuo imponibile è più basso (proprio 30.000 euro) potrai detrarre la spesa con aliquote a scalare e non potrai più detrarre anche altre spese (mutuo, spese mediche e quant'altro).
Ancor peggio se il tuo imponibile fosse più basso, tipo 20.000 eruo... dei 30.000 spesi potrai dedurre solo 20.000 e i restanti 10.000 andrebbero a finire nel bidone della spazzatura.
A mio modestissimo parere, e fermo restando che nessuno sa cosa ci aspetta il futuro, ancor meno quello previdenziale, aspetterei a riscattare la laurea... aspetterei che tua figlia abbia un DISCRETO e CONTINUATIVO reddito per fare una nuova richiesta di riscatto e poi pagare in 120 rate.
- Aledario
28/12/2024 16:20 - 28/12/2024 16:24
Riscatto agevolato per inoccupati, conviene? è stato creato da Aledario
Buongiorno
mia figlia ha appena iniziato il dottorato post-laurea a novembre dopo essersi laureata a Luglio.
Contestualmente ha fatto domanda di riscatto agevolato per inoccupati, risposta ricevuta in un paio di settimane, con la possibilità di decidere entro la fine di febbraio 2025.
Essendo nel 2024 a mio carico potrei io pagarle l'intero importo (e nel caso devo pagare tutto l'importo entro fine anno?) e detrarre il 19%, visto che il dottorato ha un importo comunque inferiore al minimo su cui si basa il calcolo dell'importo minimo da pagare, quindi lei non potrebbe detrarre.
La domanda da un milione di dollari è... conviene secondo voi il rischio, con la speranza di anticipare un giorno di 5 anni l'età della pensione?
Dico questo perchè alcuni caf dicono che per i nati 2000 non sarà assolutamente possibile anticipare l'età pensionabile solo in base al numero di contributi.
Conviene aspettare per lei i primi stipendi superiori al minimo dell'agevolata e fare una nuova domanda, che potrà così pagare a rate e dedurre dalle tasse o cosa?
Io a suo tempo feci così e vinsi una scommessa riscattando, e sono andato in pensione a 62 anni con 42 anni e 10 mesi di contributi... ma sarà ancora così tra quarant'anni?
Molto confuso...
Riassumendo le domande sono due
1 Conviene ad un classe 2000 spendere 30000 euro per un riscatto agervolato da inoccupati?
2 Se lo pago io devo assolutamente pagare entro il 2024, visto che dall'anno prossimo non sarà più a mio carico? Vale cioè il principio di cassa o il momento della domanda?
mia figlia ha appena iniziato il dottorato post-laurea a novembre dopo essersi laureata a Luglio.
Contestualmente ha fatto domanda di riscatto agevolato per inoccupati, risposta ricevuta in un paio di settimane, con la possibilità di decidere entro la fine di febbraio 2025.
Essendo nel 2024 a mio carico potrei io pagarle l'intero importo (e nel caso devo pagare tutto l'importo entro fine anno?) e detrarre il 19%, visto che il dottorato ha un importo comunque inferiore al minimo su cui si basa il calcolo dell'importo minimo da pagare, quindi lei non potrebbe detrarre.
La domanda da un milione di dollari è... conviene secondo voi il rischio, con la speranza di anticipare un giorno di 5 anni l'età della pensione?
Dico questo perchè alcuni caf dicono che per i nati 2000 non sarà assolutamente possibile anticipare l'età pensionabile solo in base al numero di contributi.
Conviene aspettare per lei i primi stipendi superiori al minimo dell'agevolata e fare una nuova domanda, che potrà così pagare a rate e dedurre dalle tasse o cosa?
Io a suo tempo feci così e vinsi una scommessa riscattando, e sono andato in pensione a 62 anni con 42 anni e 10 mesi di contributi... ma sarà ancora così tra quarant'anni?
Molto confuso...
Riassumendo le domande sono due
1 Conviene ad un classe 2000 spendere 30000 euro per un riscatto agervolato da inoccupati?
2 Se lo pago io devo assolutamente pagare entro il 2024, visto che dall'anno prossimo non sarà più a mio carico? Vale cioè il principio di cassa o il momento della domanda?
- Renzo88
23/12/2024 17:49 - 23/12/2024 18:31
Meccanismo di calcolo requisiti reddituali assegno sociale sostitutivo è stato creato da Renzo88
Buongiorno,
chiedo un aiuto per comprende il meccanismo con cui INPS valuta il requisito reddituale per la concessione della prestazione dell'assegno sociale sostitutivo.
Mia madre è invalida 100% dal 1992 con indennità di accompagnamento (legge 104/92 commi 1 e 3). Ha sempre percepito l'assegno di invalidità, trasformato, al compimento del 65° anno, in assegno sociale sostitutivo.
L'INPS ha emesso un provvedimento di indebito per l'assegno sociale sostitutivo percepito nel 2023 per superamento dei limiti reddituali.
Questa la motivazione con cui l'INPS ha giustificato il provvedimento:
"In applicazione, infatti, al messaggio hermes n. 1688 del 2022, per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata tenendo conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, la somma dei redditi da casellario dell'anno 2023 e dei redditi di altra natura dell'anno 2022 (tra i quali sono da considerarsi anche i redditi derivanti da pensioni estere) supera il limite previsto dalla normativa per l'erogazione della pensione di inabilità civile per l'anno 2023."
Seguendo lo schema indicato dall'INPS l'interessata ha dichiarato i seguenti redditi:
Redditi da casellario 2023 (pensione di reversibilità): € 16.237,00 (reddito lordo da CU2024)
Reddito da pensione estera 2022 € 1.333,00
Redditi da terreni 2022 € 47,00
Totale redditi € 17.617,00
Nel calcolo su esposto non è stato inserito il reddito dell'abitazione in cui vive in quanto non rilevante.
Per il 2023 il limite di reddituale per gli invalidi civili totali per il mantenimento della prestazione è di € 17.920,00.
Nel 2023 l'interessata ha dichiarato inoltre deduzioni per € 2.346, di cui l'INPS non tiene conto nel calcolo, con la seguente motivazione:
"gli oneri deducibili sono esclusi dal calcalo dei redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile."
Per quanto a mia conoscenza per le prestazioni di invalidità civile i redditi da considerare sono quelli imponibili ai fini IRPEF al netto delle deduzioni (messaggio hermes n. 1688 del 2022 e messaggio INPS hermes 2075 del 18-07-2023) come indicato anche a pagina 17 della Guida Campagna RED 2024 – Redditi 2023 dove si legge:
"Al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 septies, D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, D.M. 31 ottobre 1992, n. 553). La base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità civile, al netto degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR(DPR 22 dicembre 1986 n. 917), come precisato dal messaggio INPS n. 4107/2023"
Qualcuno è in grado di spiegare il meccanismo e soprattutto se le motivazioni fornite dall'INPS sono fondate?
Grazie
Renzo
chiedo un aiuto per comprende il meccanismo con cui INPS valuta il requisito reddituale per la concessione della prestazione dell'assegno sociale sostitutivo.
Mia madre è invalida 100% dal 1992 con indennità di accompagnamento (legge 104/92 commi 1 e 3). Ha sempre percepito l'assegno di invalidità, trasformato, al compimento del 65° anno, in assegno sociale sostitutivo.
L'INPS ha emesso un provvedimento di indebito per l'assegno sociale sostitutivo percepito nel 2023 per superamento dei limiti reddituali.
Questa la motivazione con cui l'INPS ha giustificato il provvedimento:
"In applicazione, infatti, al messaggio hermes n. 1688 del 2022, per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata tenendo conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, la somma dei redditi da casellario dell'anno 2023 e dei redditi di altra natura dell'anno 2022 (tra i quali sono da considerarsi anche i redditi derivanti da pensioni estere) supera il limite previsto dalla normativa per l'erogazione della pensione di inabilità civile per l'anno 2023."
Seguendo lo schema indicato dall'INPS l'interessata ha dichiarato i seguenti redditi:
Redditi da casellario 2023 (pensione di reversibilità): € 16.237,00 (reddito lordo da CU2024)
Reddito da pensione estera 2022 € 1.333,00
Redditi da terreni 2022 € 47,00
Totale redditi € 17.617,00
Nel calcolo su esposto non è stato inserito il reddito dell'abitazione in cui vive in quanto non rilevante.
Per il 2023 il limite di reddituale per gli invalidi civili totali per il mantenimento della prestazione è di € 17.920,00.
Nel 2023 l'interessata ha dichiarato inoltre deduzioni per € 2.346, di cui l'INPS non tiene conto nel calcolo, con la seguente motivazione:
"gli oneri deducibili sono esclusi dal calcalo dei redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile."
Per quanto a mia conoscenza per le prestazioni di invalidità civile i redditi da considerare sono quelli imponibili ai fini IRPEF al netto delle deduzioni (messaggio hermes n. 1688 del 2022 e messaggio INPS hermes 2075 del 18-07-2023) come indicato anche a pagina 17 della Guida Campagna RED 2024 – Redditi 2023 dove si legge:
"Al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 septies, D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, D.M. 31 ottobre 1992, n. 553). La base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità civile, al netto degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR(DPR 22 dicembre 1986 n. 917), come precisato dal messaggio INPS n. 4107/2023"
Qualcuno è in grado di spiegare il meccanismo e soprattutto se le motivazioni fornite dall'INPS sono fondate?
Grazie
Renzo
- dallesi
22/12/2024 20:40
Risposta da dallesi al topic cumulo pensione mista- lavoro
Ancora grazie per la risposta.
Sul sito INPS trovo la seguente precisazione
"Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.
L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).
Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.
In sede di compilazione online dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione."
Per quello che capisco io, mentre per i lavoratori non pubblici, oltre al diritto alla pensione di vecchiaia, vale il minimo contributivo di 40 anni per avere diritto al cumulo, che non vale invece per i lavoratori pubblici, anche se detto in modo molto criptico.
Non ho ancora ricevuto altre risposte, e consiglierò il mio amico di rivolgersi ad un ente di patronato, non quelli sotto casa, ma qualcuno coi baffi.
Grazie per un ulteriore parere su quello che ho capito io dalla norma INPS
Sul sito INPS trovo la seguente precisazione
"Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.
L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).
Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.
In sede di compilazione online dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione."
Per quello che capisco io, mentre per i lavoratori non pubblici, oltre al diritto alla pensione di vecchiaia, vale il minimo contributivo di 40 anni per avere diritto al cumulo, che non vale invece per i lavoratori pubblici, anche se detto in modo molto criptico.
Non ho ancora ricevuto altre risposte, e consiglierò il mio amico di rivolgersi ad un ente di patronato, non quelli sotto casa, ma qualcuno coi baffi.
Grazie per un ulteriore parere su quello che ho capito io dalla norma INPS
- Nicola54
22/12/2024 17:42
Risposta da Nicola54 al topic cumulo pensione mista- lavoro
Copio e incollo la Circolare INPS n. 140/2017 par. 1.1 :
"Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
Ciò premesso per la pensione di vecchiaia in cumulo, per il pro quota Inps la decorrenza avviene all'età di 67 anni , mentre per il pro quota ENPAM all'età di 68 anni, senza penalizzazioni, ma con il computo dei contributi maturati al momento della domanda.
Mi dica se le hanno dato risposte diverse da quella del sottoscritto, in quanto non sono sicuro che la mia sia corretta.
"Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
Ciò premesso per la pensione di vecchiaia in cumulo, per il pro quota Inps la decorrenza avviene all'età di 67 anni , mentre per il pro quota ENPAM all'età di 68 anni, senza penalizzazioni, ma con il computo dei contributi maturati al momento della domanda.
Mi dica se le hanno dato risposte diverse da quella del sottoscritto, in quanto non sono sicuro che la mia sia corretta.
- dallesi
22/12/2024 15:35
Risposta da dallesi al topic cumulo pensione mista- lavoro
Grazie per la risposta.
E' un medico liberoprofessionista, iscritto all'ENPAM, con lavoro a contratto
E' un medico liberoprofessionista, iscritto all'ENPAM, con lavoro a contratto
- Nicola54
22/12/2024 15:30
Risposta da Nicola54 al topic cumulo pensione mista- lavoro
Attualmente è un medico libero professionista, appartenente alla Cassa ENPAM e non come in precedenza, da quanto scrive, un medico dipendente statale ex INPDAP?

