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riscatto pensionistici art. 13 legge 1338 del 1962
- scorziello
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16/03/2021 09:37#72997
da scorziello
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riscatto pensionistici art. 13 legge 1338 del 1962 è stato creato da scorziello
Sono un funzionario di banca, con al 31/12/1995 (c.d. legge Dini), meno di 18 anni di anzianità contributiva. Grazie ad una sentenza del Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 13 della legge 1338 del 1962, mi venivano riconosciuti ulteriori 7 anni e ½ circa, che sommati a quelli precedenti, mi determinavano un‘anzianità lavorativa, (per lavori precedenti a quello bancario)ben oltre i 18 anni al 31.12.1995. Quest’ultimo periodo, come da sentenza, andrebbe riscattato, con efficacia ab origine. Ricordo, per coloro che al 31.12.1995 non hanno nessun contributo e per tutti, anche se da prima avevano il misto o retributivo, dal 01.01.2012 tutto viene calcolato con il sistema contributivo.
La circolare di riferimento la 162 del 19.07.1997 Inps a firma direttore generale Trizzino alla pagina n. 5 comma 3.2 che si allega, recita testualmente “Può accadere ad esempio che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni al 31.12.1995 e che debba riscattare un periodo collocato anteriormente all’1.1.96 e tale, se sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo. La quota di pensione inerente ai periodi da riscattare (solo se anteriori all’1.1.1996) risulterà in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva”
Nella fattispecie, dovrei fare due calcoli separati per il ricongiungimento previdenziale: dapprima calcolare la quota A di pensione teorica a cui avrei diritto con la vecchia contribuzione e successivamente effettuare il calcolo virtuale della stessa quota di pensione a cui avrei diritto a seguito dell’esercizio del riscatto, quota B, la differenza moltiplicata per i coefficienti di trasformazione di cui al tabellare del D.M. 31.08.2007 che rappresenta la riserva matematica. Da premettere, che la mia retribuzione media settimanale era di euro 566,92 x 563 settimane contributive al 31.12.1995 + 391 settimane da riscattare.
In sintesi vorrei sapere:
se la differenza dei due calcoli va fatta prima con il misto (quota A) e poi con il retributivo (quota
, oppure come stabilisce la circolare suindicata, entrambi i calcoli, da cui si determina la differenza tra quota A e quota B vanno fatti con il sistema retributivo ed entrambi con la paga settimanale al 31.12.1995 di euro 566,92. La trasformazione della differenza per i coefficienti del d.m. 31.08.2007, qui, siamo tutti d’accordo.
A maggior ragione, che trattasi di riscatto da art. 13/1962 ovvero sanatorio, non prescrittibile per poter consentire ora per allora di riscattare periodi di lavoro non coperti da contribuzione e quindi considerarli come se fossero stati già acquisti allora. Ovvero se il mio datore di lavoro iniziale, mi avesse pagato i contributi, sarei rientrato nel sistema retributivo e il problema non si porrebbe.
L’Inps si ostina a fare due differenti calcoli, il primo con il misto (quota A) il secondo retributivo(quota
,con una notevole onere di differenza ai fini del riscatto e creando di fatto un anatocismo previdenziale.
Grato per l’eventuale risposta. A supporto se potete fornirmi, ulteriori spunti normativi e giurisprudenziali, con disponibilità a riconoscere la consulenza.
Dott. Giovanni Scorziello
tel. 338-5205063 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. c.f. SCRGNN61M18D011Q
Latina 15/03/2021
La circolare di riferimento la 162 del 19.07.1997 Inps a firma direttore generale Trizzino alla pagina n. 5 comma 3.2 che si allega, recita testualmente “Può accadere ad esempio che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni al 31.12.1995 e che debba riscattare un periodo collocato anteriormente all’1.1.96 e tale, se sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo. La quota di pensione inerente ai periodi da riscattare (solo se anteriori all’1.1.1996) risulterà in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva”
Nella fattispecie, dovrei fare due calcoli separati per il ricongiungimento previdenziale: dapprima calcolare la quota A di pensione teorica a cui avrei diritto con la vecchia contribuzione e successivamente effettuare il calcolo virtuale della stessa quota di pensione a cui avrei diritto a seguito dell’esercizio del riscatto, quota B, la differenza moltiplicata per i coefficienti di trasformazione di cui al tabellare del D.M. 31.08.2007 che rappresenta la riserva matematica. Da premettere, che la mia retribuzione media settimanale era di euro 566,92 x 563 settimane contributive al 31.12.1995 + 391 settimane da riscattare.
In sintesi vorrei sapere:
se la differenza dei due calcoli va fatta prima con il misto (quota A) e poi con il retributivo (quota
A maggior ragione, che trattasi di riscatto da art. 13/1962 ovvero sanatorio, non prescrittibile per poter consentire ora per allora di riscattare periodi di lavoro non coperti da contribuzione e quindi considerarli come se fossero stati già acquisti allora. Ovvero se il mio datore di lavoro iniziale, mi avesse pagato i contributi, sarei rientrato nel sistema retributivo e il problema non si porrebbe.
L’Inps si ostina a fare due differenti calcoli, il primo con il misto (quota A) il secondo retributivo(quota
Grato per l’eventuale risposta. A supporto se potete fornirmi, ulteriori spunti normativi e giurisprudenziali, con disponibilità a riconoscere la consulenza.
Dott. Giovanni Scorziello
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Latina 15/03/2021
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