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Richiesta parere applicabilità 3° deroga Amato a lavoratore ex enpals in ordine a età pensionabile e conversione contributi settimanali in giornalieri

29/05/2021 12:15#73728 da Nicola54
Da quanto scrive, ritengo possa aver diritto alla deroga Amato, indipendentemente dall'importo dell'assegno pensionistico.Non comprendo la risposta di diniego dell'INPS e comunque non sono certo della mia risposta.
Chiedo un parere al signor Gianni considerando la difficoltà nel rispondere correttamente al quesito, così come è stato proposto.

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27/05/2021 17:28 - 27/05/2021 18:27#73726 da ExENPALS
Grazie per la gentile risposta.
Fornisco qualche ulteriore informazione.

Il caso (estremo) in oggetto riguarda una lavoratrice (vecchio iscritto ENPALS) appartenente al gruppo A (ex Gruppo 1), del FPLS, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 nell'ENPALS.
La prevalenza dell'attività è stata svolta nel gruppo ballo (codice qualifica 091, 092) e in minima parte nel gruppo canto (codici qualifica 011 e 012) in forza di contratti a tempo determinato (nessuno nella forma del part time).
Quella fase di lavoro è durata 13 anni, ovvero dal 1984 al 1996. L'attività fu interrotta fino al 2009 anno in cui risale l'ultima contribuzione nel FPLS.
Il totale di iscrizione complessiva al fondo FPLS/ENPALS è quindi di oltre 25 anni dall'età pensionabile.
Nel 2019 fu fatta la domanda di pensione di vecchiaia con il seguente esito (dal sito inps):
REIEZIONE PER MOTIVI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONI NON CODIFICATE.
Da indagini informali via patronato risulterebbe che la domanda sarebbe stata respinta per il mancato raggiungimento di 1907 (1907 ???) contributi richiesti.

La nostra ipotesi è che nell'ambito di una auspicabile applicabilità della 3° deroga Amato, detta carenza contributiva avrebbe dovuto essere superata per l'effetto combinato :
1) della compensazione delle eccedenze di contributi tra le diverse annualità (da circolare Enpals n. 10 del 1997 e Circolare INPS n° 83/2016).
2) del computo dei contributi accreditabili d'ufficio ( d.l. n. 182/1997 circolare inps 83/2016)
3) del computo (ai fini del conseguimento del diritto) di 90gg di certificati medici del 2017.

Se quanto sopra fosse procedibile, la contribuzione, tra quella effettiva e quella integrata d'ufficio (con 354 contributi giornalieri) diverrebbe sufficiente a coprire i 15 anni.
Ma con soli 1260 contributi, in luogo dei 1907 richiesti (misteriosamente conteggiati).

La nostra mission è di tentare ogni via possibile per ottenere una pensione, benché minima, all'età pensionabile prevista del FPLS.
Diversamente, giacché la persona possiede anche una posizione ENPAM relativa quasi esclusivamente alla solo quota A, l'unica opzione per non perdere perdere i benefici della contribuzione FPLS, sarebbe il cumulo con ENPAM, fruibile però unicamente a 68 (o 69) anni.

In ogni caso si tratterebbe di un importo complessivo di poco superiori alla sociale.

Grazie in anticipo!

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26/05/2021 18:27#73724 da Nicola54
Per rispondere alla sua domanda copio e incollo quanto scritto dall'avv. Rossini esperto di previdenza:
"E' bene precisare che rientrano in questa casistica solo i soggetti che sono stati occupati per meno di 52 settimane l'anno per almeno 10 anni (anche non consecutivi). Non vi rientrano cioè, come spesso si pensa, i lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche. Si tratta, per intenderci, dei lavoratori a part-time e dei collaboratori domestici; questi non possono godere dell'agevolazione perché, almeno di regola, il loro rapporto di lavoro dura per l'anno intero anche se ai fini pensionistici il numero di settimane accreditate può ridursi a meno di 52 settimane l'anno per il mancato rispetto del minimale di retribuzione valido per ottenere la copertura contributiva per l'anno intero. Il beneficio riguarda quei soggetti che lavorano esclusivamente alcuni mesi l'anno (es. gli stagionali). Peraltro ai fini del mancato raggiungimento delle 52 settimane vanno computate anche le settimane di contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) presenti nell'estratto conto contributivo dell'assicurato".

Per quanto riguarda il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ex Enpals è necessario verificare la Circolare INPS n. 36/2012, ma in particolare l'allegato 1 che distingue i vari gruppi dei lavoratori dello spettacolo.
Per questo motivo dovrebbe indicare con precisione a quale gruppo appartiene e verificare bene il suo estratto conto contributivo.

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25/05/2021 20:22 - 26/05/2021 15:29#73723 da ExENPALS
Premessa: la ratio della Legge Amato del 1992 ed in particolare la sua 3° deroga, era consentire a chi avesse avuto discontinuità lavorative, di maturare la pensione di vecchiaia con requisiti ridotti.

Detta deroga si applica agli iscritti AGO ma - opportunamente - è stata estesa anche agli iscritti a forme previdenziali sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, tra i quali il FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo), ex ENPALS, settore in cui il lavoro è tipicamente discontinuo.

La deroga prevede la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia all'età di 67 anni, con 15 anni di contributi, se si possiedono:
• 25 anni di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo deve essere versato
almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione.
• 15 anni di contribuzione: nel computo dei 15 anni valgono i soli contributi da lavoro
dipendente versati all’assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o
esonerativo della stessa;
• almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane;

Sono portato a ritenere che detta deroga sia applicabile previa assunzione della normativa ex enpals previgente alla legge di riforma del 1992.

Pertanto e è vero che la deroga si applica anche ai lavoratori del FPLS (ENPAS), il criterio da adottare per stabilire l'età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia sia il seguente;
Per il lavoratore donna appartenente al gruppo "A" del FPLS (già gruppo 1 ENPALS) l'età prevista per la maturazione della pensione di vecchiaia è (al 31/12/2021) determinato in 60 anni e 7 mesi.
Nel FPLS, il conteggio delle annualità contributive utili alla maturazione della pensione di vecchiaia è espresso in giornate lavorate.
Pertanto ritengo corretta la conversione dei contributi presenti nell'estratto contributivo, da settimanali in giornalieri, a soddisfare i requisiti minimi annui previsti dal FPLS di 60/contributi/anno fino al 31/12/1992 e 120/contributi/anno dal 1 gennaio 1996.


In sintesi ed in osservanza della ratio della legge, ritengo legittima l'applicazione della III° deroga Amato al lavoratore iscritto al FPLS in possesso dei requisiti sopraelencati e che sia l'età pensionabile, sia i criteri di calcolo della posizione contributiva del lavoratore, siano quelli tutt'ora previsti dalle norme del fondo di appartenenza (FPLS).

Qualcosa osta questa interpretazione estensiva? Sta in piedi?
Conoscete casi simili o precedenti?

Grazie fin d'ora a chi mi risponderà.

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