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Calcolo quota non cumulabile per redditi su pensione di reversibilità coniuge su

01/04/2024 18:46#78539 da sergio46
Grazie, la procedura mi sembra corretta anche se l'Inps non comunica poi al coniuge superstite l'entità del Reddito di Riferimento su cui si è basato per determinare la misura definitiva della pens reversibilità nei vari anni con l'applicazione della "quota non cumulabile con i redditi". Occorre fidarsi ciecamente? ... e se sbagliasse?
Per quanto riguarda il calcolo della pensione di reversibilità mi sembra abbastanza corretto quello previsto dal sito www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-...versibilita-inps.php (a cui avevo contribuito anch'io una decina d'anni fa, indicando come procedere per garantire la clausola di salvaguardia), tuttavia - al momento - non è aggiornato dal 2023 in poi, probabilmente perchè il webmaster non ha acquisito le nuove fasce del Trattamento Minimo Inps della tabella F.
Se qualcuno di voi collabora con un Patronato, sarebbe utile verificarne la correttezza con pensioni di reversibilità trattate dall'Inps, verificando se il risultato collima dopo le variazioni apportate dall'Inps con mod. TE08.
Personalmente il mio calcolo differisce di poco da quello del sito sopracitato.
Saluti!

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01/04/2024 18:14#78538 da gianni 50
Rispondo sulla base dell'esempio da Lei fatto : Dante causa muore nel 2024, reddito da considerare pensione coniuge 2024 ( esclusa reversibilità ) e altri redditi 2023 dichiarati su modello Red allegato alla domanda di reversibilità .
La pensione di reversibilità verrà rielaborata sulla base dei dati trasmessi da Agenzia Entrate ma , salvo grossi scostamenti
normalmente non si modifica la fascia di reddito non cumulabile . Comunque se si crea debito o credito questo viene segnalato con TE08 . Per il 2025 inps utilizzerà il dato certo della pensione diretta e l'ultimo dato presente in archivio informatico per gli altri redditi fino al successivo aggiornamento dei dati stessi .

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01/04/2024 17:19#78537 da sergio46
Ti ringrazio per la pronta risposta, ma vorrei capire meglio, facendo un esempio.
Nel 2024 muore il dante causa e, all'atto della richiesta della pensione di reversibilità, il coniuge superstite dichiara i propri redditi che sono eventualmente quelli della sua pensione diretta (già noti all'Inps e certificati nella CU riferita all'anno 2023) e per gli altri redditi quelli risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi (anno 2022 ovvero, se la reversibilità decorre negli ultimi mesi del 2024, quelli appena dichiarati per l'anno 2023).
L' Inps quindi "provvisoriamente" si basa su redditi antecedenti il diritto alla pensione di reversibilità ma provvederà poi a ricalcolare obbligatoriamente dall'origine la quota di penalizzazione esatta sulla base dei redditi del 2024, allorchè acquisirà i redditi definitivi dall'Agenzia delle Entrate?
Nel 2025 ricalcola ancora provvisoriamente la quota di penalizzazione su ipotesi di incremento del Reddito di Riferimento o mantiene la stessa misura applicata nel 2024 (tanto più che non conosce - a inizio anno - neppure il reddito del 2024)?
Il modello da te citato è quello della liquidazione iniziale oppure sarà ugualmente inviato per i ricalcoli degli anni successivi?
Grazie!

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01/04/2024 16:10#78535 da gianni 50
Ai fini della riduzione prevista dalla Legge 335 vengono valutati i redditi di altre pensioni relativi all'anno cui si riferisce la verifica mentre si fa riferimento all 'anno precedente per altre tipologie di reddito . Nel caso che il ricalcolo produca un credito o un indebito viene emesso una comunicazione ( mod. TE08 ) con successivo pagamento del credito o recupero indebito direttamente sulla pensione o tramite bollettini . Le attuali procedure non evidenziano gli importi dei redditi presi a base del calcolo .

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01/04/2024 11:28#78534 da sergio46
Premesso che annualmente l'Inps comunica gli importi della tabella F, sulla base dei nuovi minimi aggiornati con la perequazione dell'anno in corso, desidererei sapere come si comporta l'Istituto nell'applicare la penalizzazione della pensione di reversibilità ("quota non cumulabile con i redditi" che si rileva dai cedolini pensionistici) in ragione del fatto che la "pensione base" del coniuge può essere regolarmente determinata nella misura del 60% di quella del dante causa e quindi successivamente maggiorata di anno in anno con gli incrementi perequativi previsti in base alle fasce di reddito della pensione in questione.
La quota invece soggetta alla penalizzazione, determinata in ragione dei Reddito di Riferimento (riferito ai redditi diversi dalla pensione di reversibilità) viene calcolata sulla base dei 2 anni precedenti che si rilevano dalle risultanze ufficiali in possesso dall'Agenzia Entrate?
In tal caso, vorrei sapere:
1) la quota verrà ricalcolata successivamente, operando a posteriori il conguaglio, in quanto il Reddito di Riferimento andrebbe, a mio avviso, confrontato con quello definito - nello stesso anno - dalle fasce della tabella F?
2) l'Inps, se opera il conguaglio a posteriori, comunica al coniuge superstite (titolare della pensione di reversibilità) l'ammontare del Reddito di Riferimento acquisito presso l'Agenzia delle Entrate al fine di garantire alla parte l'esattezza del proprio operato?
Tale mia richiesta sorge dal fatto che su un Forum di Finanza On Line qualcuno ha sostenuto che l'Inps applica da tempo ad un coniuge superstite una penalizzazione ben superiore a quella prevista per il Reddito di Riferimento dichiarato.
A richiesta, se interessa, potrei anche fornire il link del thread in questione.
In attesa di chiarimenti da qualcuno di voi esperto in materia e in contatto con l'Inps, ringrazio e saluto distintamente.
 

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