× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

LEGGE DI STABILITA' 2015 - NOVITA' IN CAMPO PREVIDENZIALE ( negative...)

19/01/2015 16:30#12333 da gino50
Grazie...
Speriamo bene
Ciao

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/01/2015 15:57 - 19/01/2015 15:58#12331 da cochise
Gino, sono un ex collega.
Ti premetto che la liquidazione della tua pensione avverrà con il calcolo AGO e non quello Fondo speciale perchè la ricongiunzione nel fondo è onerosa e tale da richiedere un impegno economico proibitivo.
In merito alla tua posizione posso dirti che, pur essendo fiducioso che il taglio dovrebbe avvenire per i periodi contributivi post 42 anni e 10 mesi (da confermare a cura inps), non credo assolutamente che la permanenza in servizio oltre il limite di legge, per evitare la penalizzazione, possa costituire elemento utile ad evitare il taglio.
In sintesi o di rippa o di rappa te la taglieranno, a meno che non venga prorogata la depenalizzazione per gli under 62 prevista, al momento, dal comma 113 della legge di stabilità solo per le pensioni con decorrenza 2015-:-2017.
Appena si farà chiarezza sulla questione, potrai contattami alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per un calcolo pensione previsionale.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/01/2015 14:53#12330 da gino50
Grazie un po' d' ansia in meno, però ad esempio nel mio caso che sono un dipendente iscritto ai fondi telefonici dal 1998 ( precedentemente nel fondo AGO ) e tra l'altro lavoratore precoce ( o ex lavoratore precoce... ) come posso capire cosa mi succede ?
Perchè raggiungero il limite di 42 anni e 10 mesi a fine 2018 però se vado via vengo penalizzato di circa il 5% poichè prima del limite dei 62 anni....
Praticamente un marasma completo perchè secondo le tue precise informazioni se non sbaglio essendo un telefonico dovrei avere un rendimento un pochino maggiore rispetto al FPLD però nello stesso tempo il comma 707 mi blocca il rendimento dopo i 58 anni ( poichè ho raggiunto il massimo pensionabile ) però nel contempo vengo penalizzato del 5% perchè vado prima dei 62 anni... Cioè è pura schizzofrenia legislativa o sbaglio ?
Cosa mi conviene fare ?
Grazie
Un saluto

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/01/2015 13:34#12326 da cochise
Gino50, ti riporto cosa ho detto sull'argomento in altro forum, mia personale lettura da verificare poi con msg inps.
In merito inps ha già emesso un messaggio in ci si danno solo disposizioni di liquidare le pensioni in modalità provvisoria, chiaro segno che non ci hanno capito un'ascia e stanno studiando la problematica, speriamo non chiedano la consulenza del premio nobel che ha conseguito la laurea in Albania.

in merito al famoso comma 707, mirato a tagliare il surplus che sarebbe derivato dall'applicazione dell'unica novità positiva per i pensionati ,che avrebbe determinato la legge fornero, occorre cercare di fare chiarezza perchè sull'argomento si sono buttati con copia ed incolla tanti scrivani fiorentini e non , e non mi riferisco al forum ma a tutti i mass media che trattano l'argomento senza capirci un'ascia.
Con questo non voglio dire che io sia il depositario della verità , ho solo espresso la mia lettura che nasce dalla conoscenza limitata delle giungla pensionistica , ma certamente superiore a quella degli scrivani fiorentini e mi spiego.

Si parla della famosa soglia dei 40 anni e del 80 %, soglie veritiere ma non per i fondi speciali per le quali le soglie sono superiori e diverse da fondo a fondo e cioè:
-telefonici 90% (in virtù del rendimento del 2,5% annuo fino al 95)
-dazio 85%
-elettrici 88%
-volo addirittura rendimento del 3% fino al 26/11/1988, poi 2,5% poi 2%
-fondo FF.SS. dove la contribuzione, per il personale viaggiante maturata fino al 1992, viene aumentata di 3 anni
-fondo clero, non mi pronuncio per evitare scomuniche , sappiate solo che è praticamente intoccabile.

Il tutto per farvi comprendere che la previdenza è una giungla quando potrebbe essere tranquillamente un prato all'inglese e che i vari autori di articoli, si tuffano in un mare pieno di scogli ma se ne fregano perchè l'importante non è informare ma scrivere.
Io scrivo per informare, o almeno ci provo, ed accetto il confronto, non per far prevalere la mia tesi su un'altra ma solo per cercare di arrivare ad un risultato utile alla comprensione di tutta la tribù.
E' anche vero che la discussione potrebbe essere fine a se stessa perchè poi arriva l'interpretazione inps non sempre corretta , anche perchè la legge si presta ( i maligni direbbero "volutamente") ad avere diverse interpretazioni.

Torniamo quindi sul famoso comma 707, sul quale ribadisco la mia convinzione, dettata da convinzioni di diritto e tecniche, che andrà a colpire solo le contribuzioni eccedenti il limite necessario per raggiungere la pensione , cioè solo le contribuzioni:
1) oltre i limiti di legge per i non salvaguardati cioè gli attuali 42 anni e 6 mesi uomo e 41 anni e 6 mesi donna
2) oltre i limiti previsti per i quarantisti che, post L.122/2010 e 111/2011 sono diventati 40 anni + finestra di 13-:-15 mesi.
Si badi bene, nessun taglio dovrebbe essere previsto per i cosiddetti quoristi o pensioni di vecchiaia, semplicemente perchè le morme ante fornero NON prevedevano alcun taglio. Anche queswto aspetto andrà chiarito ma io sono fiducioso

In pratica si va a ripristinare il principio "io ti riconosco solo le contribuzioni utili a raggiungere la pensione, se poi vuoi continuare a lavorare fallo pure ma il salvadanaio è pieno e non ti faccio mettere più nulla"
Ovviamente però con i nuovi limiti contributivi di 42 anni e passa a non più con il limite precedente di 40 anni che era l'unico limite applicato (ripeto a prescindere dai tetti che vengono applicati sulle quote A e B per il normale fondo lavoratori dipendenti FPLD e , per i fondi speciali, sulle quattro quote + la somma delle stesse nei limiti prima elencati)
In pratica è una questione di diritto (si è vero siamo nel paese del gioco d'azzardo e non del diritto) e non riconoscere l'importo pensione correlato alla contribuzione necessaria sarebbe palesemente anticostituzionale, a differenza del taglio operato sulla pensione di di chi spera di accumulare altra rendita, vedi burocrati, alti ufficiali del comparto difesa e sicurezza etc etc o di chi vuole ancora trastullarsi perchè in ufficio o a scuola o in altre sedi non fa un azzo o perchè se torna a casa litiga con la moglie e con i vicini etc etc .


Per la parola fine, o quasi, alla vicenda occorre aspettare l'interpretazione inps

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/01/2015 10:06#12325 da gino50
Ho appreso che nella legge di stabilità del 2015 è stata posta un'altra tagliola ai pensionati ed ai pensionandi...
Chiedo di sapere se verrà applicata a tutti questa normativa e che impatto avrà sull'importo delle pensioni per chi ancora è al lavoro e si trova nel calcolo retributivo fino al 31/12/2011 ?

Qui di seguito quanto ho appreso :

1) Il valore della pensione sarà il più basso tra quello calcolato con le attuali norme (sistema contributivo dal 2012) e quello calcolato con le vecchie norme (prima della legge Fornero) considerando solo l’anzianità necessaria per maturare il diritto al pensionamento.
Questa norma sarà applicata anche per i pensionamenti avvenuti dal 2012 ma con effetto dal primo gennaio 2015.
Questa ultima norma, anche se non è indicato, dovrebbe interessare solo chi rientra nel sistema retributivo (almeno 18 anni contributi al 31 dicembre 1995).
Sarà effettuato un doppio calcolo della pensione : il primo con il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi, il secondo con il calcolo retributivo di tutti i contributi.
Bisogna tener presente che il calcolo retributivo considera i contributi fino ad un massimo di 40 anni, quindi, chi va, o è già in pensione, con più di 40 anni di contributi potrà avere un taglio della pensione.
Questa norma, presa alla lettera, contiene una ulteriore limitazione esageratamente punitiva in quanto il calcolo completamente retributivo andrebbe fatto considerando solo i contributi necessari ad acquisire il diritto a pensione più quelli eventualmente versati nel periodo della finestra relativa alla prima data utile di pensionamento.
Tutto ciò significa che chi ha maturato il diritto a pensione con 35 anni (es. i quota 95 o 96) prima del 2012, ed ha continuato a lavorare per avere una pensione maggiore, si vedrebbe calcolare la pensione con 36 anni di contributi pur avendo versato i contributi per un periodo molto maggiore.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati