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Applicazione sentenza Consulta perequazione a pensionati dal 2013

17/05/2015 20:59#17074 da Antonino52
ringrazio anche Pablito e confermo che se dovessi avere qualche cosa di rilievo la verro a portare, altrimenti valgono questi due pareri ricevuti.

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17/05/2015 20:56 - 17/05/2015 20:58#17073 da cochise
chi è andato in pensione nel 2013, ha ricevuto, come detto da Giorgione, la perequazione del 1,1% ( a fasce)da gennaio 2014 poi corretta con dato definitivo al 1% a fine 2014 con quel casino che hanno fatto ad inizio 2015.
Nel 2015 il coefficiente è stato dello 0,3% sempre con applicazione a fasce rapportate a 3-4-5-6 volte il minimo inps.
Quindi chi afferma che il danno è stato subito anche da chi è andato in pensione nel corso del 2013 e che ha diritto ad un rimborso, dice solo parole che il vento porta via.
Io sono andato in pensione nel 2013 e nessun regalo.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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17/05/2015 20:23#17071 da Antonino52
Giorgione grazie della veloce e semplice risposta; adesso leggendo sono convinto che abbia ragione tu come prima ero convinto che avesse ragione il mio amico sindacalista; si vede che di leggi ne mastico poco.

Proporrò anche a lui questa tua semplice risposta e se ha una replica convincente tornerò di certo qui su questo 3D.

Grazie

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17/05/2015 16:54 - 17/05/2015 16:56#17063 da giorgione
Antonino, premesso che non ho fatto io il calcolatore, con il meccanismo che hai descritto, che è corretto, chi è andato in pensione nel 2013 dovrebbe veder la propria pensione rivalutata per la prima volta dal 1° gennaio 2014 in via provvisoria (per l'anno 2014) già dalla fine del 2013 (DM 20 Novembre 2013) e quindi in via definitiva alla fine del 2014.

Se questo meccanismo è corretto allora la sua prestazione è stata rivalutata in quanto il blocco non interessa l'annualità 2014 (ma solo il 2012 e il 2013).

L'esempio che hai mostrato dovrebbe piuttosto riferirsi ad un soggetto che è andato in pensione nel 2012 per il quale l'aggancio all'inflazione, dell'anno 2013, è stato perso.

Fammi sapere se hai ulteriori informazioni

Collaboro con il patronato INAS di Padova

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17/05/2015 12:49#17059 da Antonino52
Come risulta anche dal vostro calcolatore la recente sentenza della consulta sulla restituzione della perequazione riguarda solo chi era già in pensione nel 2011 ed per quota anche chi lo era nel 2012. Chi invece è andato in pensione nel 2013 non essendo stato toccato dalla riforma Fornaro non ha diritto ad alcuna restituzione.
In un ambiante sindacale ho trovato un parere diverso sull'anno 2013 e vi riporto di seguito la spiegazione ricevuta che contrasta con la vostra posizione:

L’ articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 stabiliva che

“Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si
applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno”

Ma con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, fu differito al 1° gennaio successivo di ogni anno per effetto dell'art. 14, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Per cui la normativa INPS spiega che la perequazione automatica è un aumento delle pensioni che si applica ogni anno dal primo gennaio su tutte le pensioni (art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Pertanto, chiarisce ancora la disposizione INPS:

“Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile. Con tale decreto viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale”.

Il che mi fa dire che:

Il Ministero delle Finanze prende in considerazione le variazioni del Costo della vita a fine dell’anno x (nel nostro caso 2012) e stima, in via provvisoria la variazione da applicarsi per l’anno in corso Y (cioè, nel nostro caso 2013);
Mentre determina la percentuale da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale (nel nostro caso 2012);
Se la legge Salva Italia 2011 ha bloccato la perequazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo per il biennio 2012-2013, la conseguenza logica mi porta ad affermare che la stima della variazione del costo della vita per l’anno 2013 per queste pensioni superiori a 3 volte il minimo non è stata effettuata.


Mi aiutate a capire chi ha ragione?

Grazie

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