× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali

29/05/2015 13:23#17425 da giorgione
Risposta da giorgione al topic LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali
Paolo ti rimando per i dettagli alla Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 e la Circolare Inps 74/2014.

ti riporto un passaggio "In conclusione, il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza sopra illustrati e nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

A mio avviso ti confermo che il comune non poteva ricorrere alla risoluzione unilaterale ex Dl 133/2008 in quanto la moglie non aveva raggiunto alcun diritto a pensione entro il 2011 (nè tantomeno entro il 2014). Quindi come faceva a metterla in pensione??

Piuttosto il Comune doveva dichiarala in esubero e quindi attivare la normativa del prepensionamento (articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012). Da quanto comprendo invece il Comune non ha dichiarato l'esubero ma le ha attivato la risoluzione del rapporto di lavoro (ma non poteva farlo perchè la sola condizione di essere in eccedenza non è sufficiente).

L'Inps giustamente non comprende questa procedura e la sta trattando alla stregua di una dipendente in esubero e quindi le applica la dilazione del TFS. Almeno questo è quanto sono riuscito a comprendere da quanto hai esposto.

Fammi sapere se hai altre novità al riguardo. Un abbraccione

Collaboro con il patronato INAS di Padova
Ringraziano per il messaggio: PaoloB, ndonio

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

29/05/2015 08:12 - 29/05/2015 13:41#17421 da PaoloB
Risposta da PaoloB al topic LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali
Ciao Giorgione, non avendo ricevuto ancora risposta a quanto da me scritto il 25 c.m. (circa la differenza tra l'articolo 22, comma 11 del Dl 95/2012 da te citato e quello indicato dal Comune - art.2 , comma 11 lettera a, del decreto legge n.95-2012), devo ritenere comunque esaustiva la tua risposta ?
Un cordiale saluto.

giorgione ha scritto: Paolo se la moglie ha raggiunto 40 anni dopo il 2011 il Comune non può risolvere il rapporto se non tramite il prepensionamento di cui all'articolo 22, comma 11 del Dl 95/2012. E tale procerura prevede espressamente la dilatazione del pagamento del TFS attivando la disciplina dei soprannumerari. In tal caso dunque ha ragione l'Inps.

Se li ha raggiunti entro il 2011, cioè aveva un diritto a pensione prima della legge Fornreo, si può porre il problema che hai indicato. A me pare però che la moglie ha raggiunto l'età per la pensione nel 2012 o nel 2013 con i 40 anni di contributi.

Fammi sapere, un abbraccione

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

25/05/2015 08:38 - 29/05/2015 13:42#17337 da PaoloB
Risposta da PaoloB al topic LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali
Si, effettivamente mia moglie ha compiuto i 40 anni di servizio a febbraio 2014, uscendo il 1° luglio con 40 anni e 4 mesi di contributi e 61 anni e 9 mesi di età.

Non riesco però a capire perchè il Comune eccepisce all'INPS che le unità uscite dal servizio sono state dichiarate quali "Eccedenti" e non in "Esubero" e cita che :

"pertanto, la collocazione in pensione del personale interessato è avvenuto ai sensi dell'art.2 , comma 11 lettera a), del decreto legge n.95-2012, che recita testualmente < per il Personale in ESUBERO che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto legge 201-2011, il termine di pagamento del TFS o del TFR, non decorre dalla cessazione del servizio, ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24.
Appare, perciò, chiaro ed inequivocabile che gli ex dipendenti del Comune non sono in esubero, per cui si richiede di rivedere i termini di pagamento del TSF, poiché per il personale cessato dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 72 comma 11, del decreto legge 112-2008, convertito con modificazioni dalla legge 133-2008, vanno applicati gli stessi diritti del personale che ha maturato i requisiti pre-Fornero nell’anno 2011, in quanto tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di visto della causa, come limiti di servizio, a cui dovrà essere applicato il relativo termine di pagamento previsto dal D.L. n. 79-1997 ovvero entro sei mesi, eventualmente prorogabili a dodici mesi. >

Ti ringrazio per la tua solita cortese e sollecita risposta.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

24/05/2015 22:36#17331 da giorgione
Risposta da giorgione al topic LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali
Paolo se la moglie ha raggiunto 40 anni dopo il 2011 il Comune non può risolvere il rapporto se non tramite il prepensionamento di cui all'articolo 22, comma 11 del Dl 95/2012. E tale procerura prevede espressamente la dilatazione del pagamento del TFS attivando la disciplina dei soprannumerari. In tal caso dunque ha ragione l'Inps.

Se li ha raggiunti entro il 2011, cioè aveva un diritto a pensione prima della legge Fornreo, si può porre il problema che hai indicato. A me pare però che la moglie ha raggiunto l'età per la pensione nel 2012 o nel 2013 con i 40 anni di contributi.

Fammi sapere, un abbraccione

Collaboro con il patronato INAS di Padova
Ringraziano per il messaggio: PaoloB

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

24/05/2015 12:54 - 29/05/2015 13:49#17319 da PaoloB
LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali è stato creato da PaoloB
LIQUIDAZIONE TFS - personale Enti Locali

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)

Vi scrivo per sottoporvi il caso di mia moglie, collocata a riposo dal Comune l’ 1/7/2014 come “personale in eccedenza” in base alla summenzionata legge.

Determinazione dirigenziale del Comune:

“ ….Vista la Legge 125/2013 art.2 comma 4,5 e 6; Preso atto che la dipendente Sig.ra F. B., categoria D1/D4, assunta il --.07.1978, dichiarata in eccedenza a seguito della rideterminazione della dotazione organica attuata con delibera della Giunta Comunale n.--/2013 e n.-- del --/03/2014 che il suo collocamento a riposo trova giustificazione nell’art.2 comma 11 lettera a del DL n.95/2012, applicazione ai lavoratori che risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art.24 DL n.201 del 06/12/2011, convertito con modificazione della Legge n.214/2011 , avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31/12/2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica;
Dato atto che ai sensi del DL n.78/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010 l’accesso si apre decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito oltre l’aspettativa di vita;
Considerato che la dipendente in questione ha raggiunto i requisiti previsti dalla previgente normativa relativa ai trattamenti pensionistici per essere collocata a riposo, avendo la stessa alla cessazione una anzianità di servizio pari ad anni 40 e mesi 04, comprensivo del riconoscimento della maternità art. 25 D.L.gs n. 151/2001 comma 2 ed il riscatto del corso di laurea, con una età anagrafica di anni 62
DETERMINA di procedere per quanto espresso in premessa, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra F. B., nata il --.09.1952, categoria D1/D4, a decorrere dall’1/07/2014”

Preso in esame quanto su scritto, l’INPS asserisce che mia moglie dovrebbe percepire la liquidazione del TFS non prima del 26/8/2017, e non entro sei mesi, eventualmente prorogabili a dodici mesi per come comunicato dallo stesso Comune all’INPS, in quanto lo stesso fa notare che “ gli ex dipendenti del Comune non sono in esubero, per cui si richiede di rivedere i termini di pagamento del TSF, poiché per il personale cessato dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 72 comma 11, del decreto legge 112-2008, convertito con modificazioni dalla legge 133-2008, vanno applicati gli stessi diritti del personale che ha maturato i requisiti pre-Fornero nell’anno 2011, in quanto tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di visto della causa, come limiti di servizio, a cui dovrà essere applicato il relativo termine di pagamento previsto dal D.L. n. 79-1997 ovvero entro sei mesi, eventualmente prorogabili a dodici mesi.”.

A tutt’ oggi l’INPS ancora non ha dato seguito in merito e pertanto chiedo un vostro parere circa la data di liquidazione del TFS.

Nel ringraziarvi in anticipo vi saluto cordialmente.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati