× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

Pensione ai superstiti (reversibilità)

19/02/2016 19:08#25758 da thereine2000
Risposta da thereine2000 al topic Pensione ai superstiti (reversibilità)
Molte grazie Pablito della veloce ed esauriente risposta.
Buon proseguimento.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/02/2016 08:49 - 19/02/2016 08:51#25737 da cochise
Risposta da cochise al topic Pensione ai superstiti (reversibilità)
Thereine, tranquillo/a, solo se ci si trova in tutte e tre le condizioni, allora si applica la riduzione.
Quindi se il dante causa ha meno di 70 anni all'atto del matrimonio= tutto OK
se ha più di 70 anni ma la differenza di età è superiore a 20 anni = tutto OK
Solo se ha più di 70 anni ed inoltre la differenza di età è superiore a 20 anni, e la durata del matrimonio è inferiore a 10 anni, allora ti vado a ridurre la pensione del 10% per ogni anno che manca ai dieci.
In pratica è una norma che vuole ridurre il fenomeno dei matrimoni combinati assistito/badante (per entrambi i sessi) che ha causato e causerà una voragine nei conti inps.
Lasciamo stare agli arcoriani queste opzioni.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: thereine2000

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/02/2016 08:01#25736 da thereine2000
Pensione ai superstiti (reversibilità) è stato creato da thereine2000
Mi riferisco alla circolare INPS n. 84 del 14/06/2012:

“Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16
luglio 2011, n. 167).”

Al punto 1, per il coniuge, si legge tra l’altro:

“” Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che :

. il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
. tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
. il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.

Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.””

La mia domanda è: i 3 parametri che vengono citati per la riduzione, devono sussistere tutti e tre insieme oppure è sufficiente uno solo, per far scattare la riduzione?

Per esempio, se tra i coniugi intercorre una differenza superiore ai 20 anni di età anagrafica, ma il pensionato si è sposato prima dei 70 anni, ma viene a mancare prima che trascorrano 10 anni di matrimonio, la riduzione viene applicata oppure no?

Grazie per eventuali risposte,
buon proseguimento a tutti.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati