Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- vileo56
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la lettera di certificazione (dopo monitoraggio) mi arriverà per posta o posso visualizzarlo prima sul sito INPS. Ed, in questo caso, sotto quale menù potrei visualizzarlo ?
Vi. Leo
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- nabbo
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angelo.moiraghi ha scritto: Nabbo: il messaggio 1722/2016 è un messaggio interno INPS e NON interessa gli Utenti !! l'unica cosa che l'utente finale vede di tutta la procedura è la lettera con cui INPS comunica l'ingresso in salvaguardia e la data di decorrenza !! Quindi non fatevi venire i patemi d'animo: con la lettera c'è la certezza del diritto a salvaguardia (e quindi a pensione ...)!! CIAO
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- angelo.moiraghi
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- nabbo
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Pasonic ha scritto: Esodati 7a salvaguardia, sbloccati i pagamenti,
Arrivano con il Messaggio INPS n. 1722/2016 le istruzioni operative per per la liquidazione delle pensioni ai lavoratori esodati beneficiari della settima salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero. Si tratta in particolare delle pensioni dell’AGO, dei fondi speciali e delle gestioni pubbliche da liquidare in favore dei lavoratori ammessi al beneficio della salvaguardia di cui all’art. 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito della definizione della certificazione con esito positivo.
Tale esito positivo verrà verificato controllando l’esistenza su Felpe di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 208/2015 – lettera inviata” e la tipologia di appartenenza del lavoratore. Il diritto alla pensione e la relativa decorrenza saranno verificati sia in applicazione della salvaguardia, sia con le regole ordinarie.
Il costo individuale viene calcolato moltiplicando l’importo mensile lordo della pensione del lavoratore per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento sulla base delle regole in vigore dopo la Riforma delle Pensioni Fornero.
Il sistema Unicarpe effettuerà la verifica del diritto e dell’accesso a pensione sulla base:
della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio;
della proiezione della contribuzione per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia applicando le disposizioni vigenti.
Nel modello TE08 e nel proprio Cassetto previdenziale i beneficiari troveranno la seguente dicitura: “La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 1 della legge 208/2015)”.
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- giorgione
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[email protected] ha scritto: Buongiorno
Sono nato il 9/4/1954. A tutto il 31/01/2012 ho maturato come lavoratore dipendente 1.788 settimane di contributi. Dal mese di giugno 2012 e fino al 31/12/2015 ho maturato altre 186 settimane di contributi come titolare di impresa (lavoratore autonomo iscritto anche all'Enasarco). Da gennaio 2016 continuo a svolgere tale lavoro. A febbraio 2016 ho presentato al Ministero del Lavoro (Dtl) istanza di accesso ai benefici ai sensi dell'art. 1 comma 265 della legge 28/12/2015 n. 208 per la categoria contrassegnata alla lettera C (Settima salvaguardia) In data 30/3/2016 la commissione ha accolto la mia istanza e mi ha trasmesso il relativo provvedimento di accoglimento. Tale provvedimento è stato anche trasmesso all'INPS agenzia di Agropoli e all'INPS Direzione provinciale di Salerno. In data 13/4/2016 l'INPS agenzia di Agropoli ha rifiutato la richiesta di pensione. Volevo chiederVi se è corretto e nel caso in cui non fosse corretto cosa bisogna fare. Grazie
Prova ad utilizzare il programma sulla settima salvaguardia che trovi nella sezione strumenti di pensionioggi.it. Indica la voce "lavoratore autonomo" e somma i contributi da lavoro dipendente con quelli da autonomo (1788+186) (non includere però quelli versati in enasarco). Vedi se entri o no nella salvaguardia. Vedrai che ti dirà che purtroppo non puoi partecipare in quanto hai la decorrenza successiva al gennaio 2017 per via del fatto che hai contribuzione da lavoro autonomo. E ciò fa slittare di un anno il pensionamento.
Dovresti provare a fare una ricongiunzione dei contributi dal fondo speciale dei lavoratori autonomi al FPLD per uscire con la salvaguardia in quanto sono i contributi da lavoro autonomo che determinano la fuoriuscita dalla salvaguardia.
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Trespighe ha scritto: la VII salvaguardia parla sì decorrenza ma non dice decorrenza del trattamento ... secondo me il legislatore intende decorrenza del diritto alla pensione ovvero quando si può fare domanda di pensione ... nel mio caso 40 anni di contributi di cui 29,6 da dipendente poi esodato come agente di commercio
Se così non fosse si arriva all'assurdo che "mi è vietato" fare domanda di pensione pur essendo esodato infatti se per decorrenza si intende decorrenza del trattamento si arriva all'assurdo che la legge della salvaguardia ha validità un anno mentre tra la domanda di pensione e il trattamento relativo devono passare più di due anni ... si comprende benissimo che mai ciò sarà possibile a chiunque ha cercato di sopravvivere facendo piccoli lavori in proprio mentre il legislatore vuole salvaguardare proprio queste persone "esodati" da questi meccanismi perversi della riforma fornero.
Fin da ora Grazie per le vostre considerazioni in merito ... ma penso che dovrò prepararmi per un ricorso al TAR quando la mia domanda verrà respinta dall'INPS in base all'interpetrazione di parte dell'INPS e a poco valgono i regolamenti se sono contrari alla legge ... come penso
Grazie anche per la precedente risposta che mi ha permesso di formularvi queste considerazioni. Ciao Stefano
Comprendo la delusione e la rabbia ma non è così. Bisogna maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017. E' un parametro tassativo ormai chiaro (ogni anno lo spostano in avanti di un anno proprio per coprire gli esclusi)
Nel tuo caso dovrai attendere l'ottava salvaguardia o qualcosa per fine anno con la flessibilità in uscita. Ci dovrebbe essere qualcosa.
E' inutile accomodarsi in un lungo contenzioso su questo punto in quanto si adrà per le lunghe, alti costi e le probabilità di vittoria sono praticamente nulle.
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