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cessazione del rapporto lavorativo come requisito del diritto lla pensione

13/06/2016 16:10#28398 da Nicola54
Carlo,
errata corrige dove scrivo: ''al compimento di 63 anni'', leggasi invece:''al compimento di 63 anni e 7 mesi''.
Questo perché al requisito anagrafico è applicabile l'incremento dovuto alla speranza di vita.

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13/06/2016 16:07#28397 da Nicola54
Carlo,
lei dovrebbe precisare se è in possesso dei seguenti requisiti:
a)un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
b) un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

Nel caso sussistano entrambi le condizioni può esercitare facoltà di computo nella gestione separata ai sensi dell’articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282, così come meglio precisato dalla circolare INPS n. 184 del 18 novembre 2015.
Questo il testo integrale dell’art. 3 sopra indicato:
‘’Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995’’.
_________________________________________________________

Potrà accedere al trattamento pensionistico b) al compimento di 63 anni, a condizione che che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per rispondere alla sua domanda le copio e incollo parte della Circolare INPS
n. 184 del 18 novembre 2015 al paragrafo 5:
‘’Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata’’.
quindi non serve che lei interrompa il suo rapporto di lavoro classificabile come parasubordinato.
Mi chiami se crede possa darle notizie utili.

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12/06/2016 23:41#28380 da carlocdl
Buonasera
Un soggetto, avendo prestato venti anni di lavoro come dipendente e avendo successivamente fatto l’amministratore di una società per i successivi venti anni (con contribuzione versata quindi alla gestione separata), ha proposto domanda di pensione. Poiché è tuttora amministratore di questa società, per vedersi riconoscere il diritto alla pensione deve cessare tale attività lavorativa? L’attuale formulazione dell’art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 503/1992 sembrerebbe riguardare i soli rapporti di lavoro dipendente, ma secondo la Cassazione “ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell’attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione” (sentenza del 30/08/2005 n. 17530). In definitiva il soggetto in questione deve cessare tale attività lavorativa, o perlomeno cessare di ricevere il compenso, per avere diritto alla pensione?
Grazie

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