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differenze tra totalizzazione e rincongiunzione
- Nicola54
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18/08/2016 22:46#30657
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic differenze tra totalizzazione e rincongiunzione
Signor Giacomo,
non può esercitare la facoltà di totalizzazione, di cui al decreto n. 42/2006, perché i requisiti sono i seguenti:
65 anni e 7 mesi con almeno 20 di contributi totali;
40 anni e 7 mesi indipendentemente dall’età.
La decorrenza della pensione in totalizzazione avviene trascorsi 19 mesi dal perfezionamento di almeno uno dei due requisiti sopra esposti.
Può esercitare la ricongiunzione,ma è a titolo oneroso ed ha alti costi, quindi è da valutare bene la convenienza.
La facoltà di cumulo,non onerosa, che si può definire una totalizzazione retributiva, di cui alla legge 228/2012 è esercitatile solo al compimento dell’età di vecchiaia che nell’anno corrente è di 66 anni e 7 mesi.
Le ricordo inoltre che la Circolare INPS n. 134 del 29 settembre 2004 chiarisce il contenuto della sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Questa stabilisce che ì titolari di pensione di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità menre sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di vecchiaia.
Per farle un esempio:
il lavoratore che alla data odierna, titolare di assegno ordinario d'invalidità, abbia perfezionato 42 anni e 10 mesi di contributi non può percepire la pensione anticipata se non fosse in possesso anche del requisito anangrafico di 66 anni e 7 mesi.
non può esercitare la facoltà di totalizzazione, di cui al decreto n. 42/2006, perché i requisiti sono i seguenti:
65 anni e 7 mesi con almeno 20 di contributi totali;
40 anni e 7 mesi indipendentemente dall’età.
La decorrenza della pensione in totalizzazione avviene trascorsi 19 mesi dal perfezionamento di almeno uno dei due requisiti sopra esposti.
Può esercitare la ricongiunzione,ma è a titolo oneroso ed ha alti costi, quindi è da valutare bene la convenienza.
La facoltà di cumulo,non onerosa, che si può definire una totalizzazione retributiva, di cui alla legge 228/2012 è esercitatile solo al compimento dell’età di vecchiaia che nell’anno corrente è di 66 anni e 7 mesi.
Le ricordo inoltre che la Circolare INPS n. 134 del 29 settembre 2004 chiarisce il contenuto della sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Questa stabilisce che ì titolari di pensione di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità menre sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di vecchiaia.
Per farle un esempio:
il lavoratore che alla data odierna, titolare di assegno ordinario d'invalidità, abbia perfezionato 42 anni e 10 mesi di contributi non può percepire la pensione anticipata se non fosse in possesso anche del requisito anangrafico di 66 anni e 7 mesi.
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- giacomo63
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17/08/2016 12:14#30594
da giacomo63
differenze tra totalizzazione e rincongiunzione è stato creato da giacomo63
sono titolare di un assegno ordinario d'invalidità ,le mie condizioni di salute sono peggiorate per cui mi sto attivando per presentare domanda per la pensione ordinaria di inabilità,il mio quesito :ho circa sette anni di contributi versati nella cassa dei farmacisti è conveniente per me fare la totalizzazione o la ricongiunzione nella cassa dei commercianti(dove ero iscritto fino alla fine del 2015 )?Sono nato nel 1963.l'importo della pensione d'inabilità(da presentare dopo ) quale può essere con 37 anni di contributi?
cordiali saluti
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