Jack,
la risposta purtroppo è negativa. La NASPI così come da Circolare INPS
n. 94 del 12 maggio 2015, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.
Lei, invece è stato posto in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.
L' ASDI ,così come da Circolare INPS n. 47 del 3 marzo 2016, prevede che il richiedente debba essere ancora in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI, non dell'indennità di mobilità.
In sintesi, la NASPI è una prestazione alternativa alla mobilità e l'ASDI è una prestazione che prevede il prolungamento dellla sola NASPI per un periodo massimo di 6 mesi per coloro che abbiano almeno 55 anni, oppure due figli minori.
Se qualche lettore sta percependo la NASPI può richiedere il prolungamento se in possesso di almeno uno dei due requisiti sopra specificati.