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Novità su Cumulo gratuito e riscatto di laurea

05/11/2016 08:25#32322 da marfam
Grazie Pablito.
In effetti nel verbale dell'incontro Governo-Sindacati del 29 settembre scorso, alla prima pagina, è scritto (riporto testualmente): "Si conviene sull’obiettivo di consentire la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea.......". Quindi il riscatto gratuito della laurea era stato previsto. Poi non se n'è più parlato. Convengo sul concetto dei soldini pochi.... Una cosa del genere sarebbe stato un regalo troppo costoso.
Sul cumulo gratuito mi era venuto il dubbio, pensando sempre ai pochi soldi, che potessero inventarsi delle esclusioni tra cui i contributi versati in qualità di amministratori di società (il mio caso).
Ma tu mi hai tolto ogni dubbio. Quindi pagherò per il riscatto di laurea, perché insieme al cumulo gratuito dei periodi non coincidenti mi fa arrivare a 42 anni e mezzo di contributi, che mi sembra un bel traguardo.

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04/11/2016 19:34#32306 da cochise
Marfam, sinceramente non ho mai sentito di riscatto gratuito per la laurea, in ogni caso nella legge di stabilità non lo vedo, c'è pero il cumulo gratuito anche per la gestione separata, ovvi9am,ente per i periodi non in sovrapposizione.
Ovviamente poichè i soldini in gioco sono tanti studi bene il testo della legge, oppure speriamo che ci siano smentite alla mia lettura.
Comunque riporto l'articolo dal sito della camera, ma io il riscatto laurea gratuito non lo vedo.
Art. 29.
(Cumulo di periodi assicurativi).
1. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito

contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui

abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
4. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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03/11/2016 11:29 - 03/11/2016 11:32#32250 da marfam
Grazie a Pensioni Oggi (una preziosa fonte di informazioni per competenza e serietà, Bravi!) ho reperito il testo della Legge di Bilancio 2017 e ho cercato di trovare riscontri al mio caso. Non ci sono riuscito.

Ho 62 anni e mezzo. Ho circa 35 anni di contributi nella gestione ordinaria (FPLD + Dirigente Azienda + Titolare Impresa Commerciale) e circa 13 anni nella Gestione Separata (il tipo di contributo indicato nell’E/C Inps è “Attività di collaborazione”), di cui 4 anni non coincidenti.

Facendo la “Totalizzazione” o usufruendo del cumulo gratuito avrei quindi 39 anni di contributi (35+4).

Ho chiesto il riscatto di laurea. Mi è stato concesso per 3 anni, che sommati ai 39 porterebbero a 42 anni di contribuzione.

Posto qui le mie domande:
1.Che fine ha fatto la possibilità di riscattare la laurea gratuitamente?
2.In base al testo della legge di stabilità, potrò anch’io usufruire del famoso cumulo gratuito dei contributi?

Dovrei pagare il riscatto in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Quindi devo decidere entro fine mese se pagare oppure no !!!! Se non potrò usufruire del cumulo gratuito il riscatto di laurea non mi serve. Se pago entro il 30 novembre e poi passa la legge per il riscatto gratuito avrò buttato via i miei soldi!

Che fare??

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