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CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

04/11/2016 19:50#32309 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI
grazie per la nuova risposta ma la notizia del cumulo di cui scrivete l'avevo già letta,anche se non capita a fondo.
però nella prima mia domanda facevo riferimento ad una,eventuale, novità tra Enasarco ed Inps cui faceva riferimento il sig. Giorgione nella categoria di Benvenuto,CIAO A TUTTO IL FORUM, e non credo sia questo.
come detto spero che giorgione risponda e mi chiarisca quello che a scritto.

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04/11/2016 19:38#32307 da cochise
Risposta da cochise al topic CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI
Leone, ho solo voluto specificare che il cumulo non riguarda i periodi contributivi enasarco sia che siano coincidenti che non.
Quindi la sua contribuzione è fissata a 42 anni, occorre raggiungere (entro il 2018) 42 anni e 10 mesi di contribuzione anche con contribuzione volontaria.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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04/11/2016 19:13#32305 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI
Grazie sig. Pablito della celere risposta ma.. a leggere tutti questi articoli mi è venuto il mal di testa.
in concreto ho trent'anni di eEnasarco di cui due tra 1980-'82 non coincidenti ,in quanto la prima volta che feci il rappresentante non mi arrivarono mai contributi Inps da pagare ne sapevo che vi era una doppia contribuzione.
la seconda volta che riaprii la partita iva nel 1987 pagai sia Enasarco,attraverso le fatture, che Inps dove i contributi arrivarono ,questa volta,puntualmente.
in definitiva due anni di enasarco non coincidono sui versamenti inps dove risulto disoccupato.
riepilogando ho cominciato a lavorare a 15 anni ed ho attualmente 42 anni di Inps più 30 anni di Enasarco di cui 2 non coincidenti. considerando i non coincidenti sono 44 anni che pago contributi.
pensate che con queste nuove normative possa avvalermene.
scusate se sono stato prolisso ma non sono abituato a scrivere.
aspetto un vostra gentile risposta.
grazie

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04/11/2016 18:23#32298 da cochise
Risposta da cochise al topic CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI
Leone, riporto di seguito l'articolo di interesse

La decifrazione credo sia all'articolo 1 dove richiama l'articolo 1 comma 239 della legge 228/2012 che ho poi riportato in fondo.
Si parla solo di soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata


Art. 29.(Cumulo di periodi assicurativi).
1. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui

abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
4. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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04/11/2016 13:11#32288 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI
Buongiorno,
qualche giorno addietro ho notato che il sig. Giorgione ventilava ad un'altro utente, che era anche lui un agente di commercio e quindi versa anche lui ad Enasarco, la possibilità di novità al riguardo. ho chiesto più volte chiarimenti ma,ad oggi, nessuna risposta c'è chi ne sa qualcosa. la risposta di Giorgione è bene accetta.
saluti

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04/11/2016 09:05#32283 da cochise
CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI è stato creato da cochise
Riporto il comma 3 dell'art 29 della legge di bilancio che può interessare a chi abbia in corso il pagamento degli oneri di ricongiunzione e che, optando per la nuova normativa, può richiederne la restituzione (che sarà eseguita con le modalità consuete ...."a suo tempo e con calma"

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui
abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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