× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

Ricongiunzione

17/01/2018 21:49 - 17/01/2018 22:11#47662 da Carletto51
Ricongiunzione è stato creato da Carletto51
]A chi di competenza chiedo se agli ex dipendenti dei consorzi agrari ricollocati in enti pubblici , secondo la legge 410 del 28 ottobre 1999 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari) che all'art.5 comma 6 dice che: Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. La mia domanda è:
I lavoratori nelle condizioni sopra citate hanno diritto ad una ricongiunzione non onerosa in base alla legge 27 ottobre 1988 n.482 e nello specifico art.3 comma 1, 2, 3 che dice
La legge 27 ottobre 1988 n. 482 disciplina il trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello stato.
Nello specifico l’articolo 3 comma 1, comma 2, comma 3 della legge 482 \88 dice che:
1. Il personale di cui all'articolo 1, nonché' quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziché' alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, non che' con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.
Grazie in attesa vs chiarimenti

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati