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Diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni con opzione al contributivo e salvaguardia.

24/10/2018 23:16#56268 da Nicola54
Per mq,

i requisiti per accedere a salvaguardia di cui al comma 22c dell'art. 1 della legge n. 135/2012 sono i seguenti:
1)Autorizzazione alla contribuzione volontaria antecedente alla data del 4.12.2011;
2)non rioccupazione dopo l’autorizzazione ai versamenti volontari;
3)con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011;
4)decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

Per aver decorrenza così come al punto 4) considerando la finestra di 18 mesi per i lavoratori autonomi è necessario che entro la data del 30 giugno 2013 il richiedente abbia perfezionato sia il requisito anagrafico di anni 65 e tre mesi che quello contributivo pari a 20 anni, ovvero di 15 anni, ma solo nel caso in cui questi siano stati maturati entro il 31 dicembre 1992.
Poiché alla data del 30 giugno 2013 l'assicurato aveva 64 anni d'età e 15 anni e 4 mesi di contributi ritengo non abbia diritto ad accedere in pensione in salvaguardia, anche con opzione contributivo perché privo dei requisiti.Inutile qualunque ricorso perché con esito infruttuoso.

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24/10/2018 18:50#56263 da mq
Buongiorno,
mi rivolgo a tutte quelle persone che possono dare riferimenti di norme legislative, previdenziali, giudiziarie ect... riguardo al caso che sto per esporre.

Soggetto nato nel 1949 e assicurato dal 1.9.1994 al 31.12.2009 e dal 1.1.2010 al 31.3.2010 versamenti volontari nella gestione dei commercianti per un totale di 797 contributi settimanali, pari a 15 anni e 4 mesi.
Avendo maturato i requisiti per l'opzione al sistema contributivo L. 335/1995 e non potendo accedere al pensionamento perché l'importo non superava la soglia di 1,2 dell'assegno sociale, l'assicurato pensava di richiedere tale opzione prima del 65° anno per accedere regolarmente in pensione con il sistema contributivo.
Con l'entrata in vigore della L. 214/2011 ( Legge Fornero ) sono state modificate le norme per l'accesso a pensione, in particolare l'anzianità contributiva per la pensione contributiva è passata da 5 anni a 20 anni.
La stessa Legge prevede la salvaguardia di alcune categorie di assicurati fra i quali quelli che sono stati autorizzati ai versamenti volontari, prima del 6.12.2011, che continuano ad andare in pensione con le norme pre-Fornero.
Pertanto in riferimento a detta salvaguardia e alla L. 135/2012, che prorogava i requisiti pre-Fornero fino al 6.1.2015, l'assicurato a Luglio del 2013 ( prima del 65° anno di età ) presentava all'INPS istanza per l'opzione al contributivo e richiesta di riconoscimento della salvaguardia.
L'INPS rigettava la richiesta di salvaguardia con la seguente motivazione " Il soggetto non rientra tra i beneficiari della salvaguardia 135/2012 perché non sussistono i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia introdotti dall'art. 24 L. 214/2011 ".
Ad oggi l'assicurato è in causa con l'INPS perché non gli vengono riconosciuti le norme previgenti tramite la salvaguardia.
Ringrazio chi può darmi riferimenti utili da presentare in tribunale per la definizione positiva di questo caso.

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