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circolare Inps n° 11

04/02/2019 17:57#59105 da ricoc_61
Risposta da ricoc_61 al topic circolare Inps n° 11

giallouno ha scritto: buonasera
leggendo la circolare al paragrafo 1.1 si legge :

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico.
La domanda è la seguente :se il decreto non pone limitazioni ai contributi, questa è una interpretazione arbitraria dell'Inps o ha qualche significato intrinseco scritto da qualche parte?
Grazie per la risposta..



Giallouno ,

sul forum se ne parlato parecchio, adesso ti faccio un esempio lampante spero tu lo capisca.

Se hai 62 anni e 38 anni di contributi di cui 4 derivanti da disoccupazione e malattia ( cont. figurativi) NON HAI I REQUISITI CONTRIBUTIVI x accedere alla pensione quota 100.

Altro esempio; 62 ANNI + 38 ANNI di contributi di cui solamente 2 anni di contributi figurativi derivanti da disoccupazione e malattia PUOI ACCEDERE A QUOTA 100

Altro esempio: 32 anni di lavoro effettivamente lavorato+ 5 anni di cassaintegrazione + 1 anno di disoccupazione PUO ACCEDERE ALLA PENSIONE QUOTA 100

i contributi figurativi come la cassa int. e la mobilità e anche il servizio militare, sono utili sia al diritto e alla misura x formare i famosi 35 anni x poter andare con qualsiasi pensione anticipata compresa quota 100

Il decreto pone il limite minimo dei 35 anni di contributi in costanza di lavoro.

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04/02/2019 17:14#59104 da giallouno
circolare Inps n° 11 è stato creato da giallouno
buonasera
leggendo la circolare al paragrafo 1.1 si legge :

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico.
La domanda è la seguente :se il decreto non pone limitazioni ai contributi, questa è una interpretazione arbitraria dell'Inps o ha qualche significato intrinseco scritto da qualche parte?
Grazie per la risposta..

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