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Cumulo pensione invalidità civile e reversibilità

02/02/2020 19:12#67131 da Nicola54
Sua madre prima usufruiva come invalida parziale 80% dell'assegno mensile di assistenza.
Questo prestazione al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile, il cui importo per l'anno 2019 è pari circa 373 euro.
Il limite di reddito per percepire l'assegno sociale sostitutivo dell'assegno mensile di assistenza è pari a circa 4.800 euro lordi annui.
Il limite di reddito per percepire l'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile che riguarda esclusivamente gli invalidi totali 100% è pari a circa 16.800 euro lordi annui.
Quindi si ritiene corretto quanto lei scrive.Però l'INPS non eroga l'assegno perché considera la precedente invalidità pari a 80%.
Per risolvere il problema dovrebbe rivolgersi all'INPS per chiedere se presentando domanda di ricostituzione per motivi documentali(invalidità che varia dall'80% al 100%) le permettono di ottenere la prestazione,oppure considerato che l'invalidità originaria era 80% considerano solo il limite di reddito di euro 4.800 circa,che sua madre supera perché la pensione di reversibilità è reddito.
La dicitura:
" INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA' (L. 509/88. 124/98) GRAVE 100%", non le permette di ottenere l'indennità di accompagno.
Però potrebbe percepire l'assegno di vedovanza di euro 52/mese con arretrati che spetta con i seguenti requisiti:
vedovo o vedova di coniuge del settore pubblico o privato;
essere titolari di pensione di reversibilità;
titolare di indennità di accompagnamento o in assenza di questa prestazione, inabilità a proficuo lavoro che si attesta con certificato telematico SS5 dal medico di famiglia iscritto al servizio sanitario nazionale.
Verifichi all'INPS o presso un patronato di sua fiducia l'attendibilità della mia risposta.

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02/02/2020 12:27#67129 da TONINO85
Salve, volevo riagganciarmi a questa domanda. Nello specifico, mia madre invalida all'80%, percepiva fino a marzo 2019 la pensione sociale di invalidità (€ 374,84), in seguito alla morte di mio padre, percependo la reversibilità di mio padre (€ 660,00) gli hanno tolto l'assegno sociale d'invalidità per aver superato la soglia di reddito. Nel giugno 2019 viene riconosciuta " INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA' (L. 509/88. 124/98) GRAVE 100%".
Avendo il 100% da giugno, il limite di reddito non è pari a 16.000 € e di conseguenza non gli spetterebbe l'assegno sociale di invalidità? Se si, in che modo è possibile richiedere nuovamente la prestazione?
Ringrazio anticipatamente tutti per la risposta.

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25/01/2020 14:46#66893 da totore

Nicola54 ha scritto: Il limite di reddito che consente di percepire la prestazione di assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile è di circa 4.800 euro lordi annui, per coloro che abbiano un'invalidità civile parziale, cioè compresa tra il 74% ed il 99%.
La pensione di reversibilità è, a tutti gli effetti un reddito e concorre pertanto al comptuto stabilito dalla legge.Il periodo dei redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell'anno in corso se provenienti dal Casellario centrale dei pensionati, sommati a quelli dell'anno precedente se diversi dai primi,ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010.Per questo motivo, se la pensione di reversibilità è pari a 900 euro netti/mese, le due prestazioni sono incumulabili.
Ai fini della cumulabilità è possibile l'invalidità civile totale 100% che al contrario permette un reddito inferiore a circa 16.000 euro lordi annui.


Grazie

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25/01/2020 12:47#66881 da Nicola54
Il limite di reddito che consente di percepire la prestazione di assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile è di circa 4.800 euro lordi annui, per coloro che abbiano un'invalidità civile parziale, cioè compresa tra il 74% ed il 99%.
La pensione di reversibilità è, a tutti gli effetti un reddito e concorre pertanto al comptuto stabilito dalla legge.Il periodo dei redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell'anno in corso se provenienti dal Casellario centrale dei pensionati, sommati a quelli dell'anno precedente se diversi dai primi,ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010.Per questo motivo, se la pensione di reversibilità è pari a 900 euro netti/mese, le due prestazioni sono incumulabili.
Ai fini della cumulabilità è possibile l'invalidità civile totale 100% che al contrario permette un reddito inferiore a circa 16.000 euro lordi annui.

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25/01/2020 10:39#66870 da totore
Buongiorno.

Gentilmente chiedo agli esperti del forum, la pensione di invalidità civile con percentuale dal 74 al 99% è cumulabile con la pensione di reversibilità? Vi faccio l'esempio della mia situazione:
titolare di pensione di invalidità civile di anni 74 (riconosciuta con sentenza) oggi assegno sociale sostitutivo, giusto? Percepiva fino a Dicembre 2019 come reddito personale solo 374,48€ fino alla morte del coniuge. Questo mese gli hanno pagato la reversibilità di quasi 900€ ed anche la pensione di invalidità civile (attuale assegno sociale sostitutivo) di 374,48. E' corretto? Leggendo su internet ho appreso che la pensione di invalidità civile (attuale assegno sociale sostitutivo) viene sospesa se il reddito personale supera i 4.868,24€. Gli tocca o successivamente faranno conguaglio? E' possibile che la stanno pagando tenendo in considerazione il suo reddito del 2019?
Grazie e saluti

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