
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Tasi, per i ritardatari c'è il ravvedimento sprint
Venerdì, 17 Ottobre 2014I contribuenti possono ricorrere al ravvedimento operoso e versare una sanzione ridotta oscillante tra lo 0,2 per cento e il 3,75 per cento del tributo maggiorato degli interessi legali.
Kamsin Per gli omessi o insufficienti versamenti della Tasi, come anche per la Tari e per l'Imu, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Occorre precisare che per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa in sostanza ai vari Comuni. Ciò soprattutto laddove il contribuente sani la sua posizione con il pagamento del saldo a Dicembre e se l'errore è dovuto all'impossibiltà di determinare correttamente le aliquote. In tali casi sarebbe possibile invocare la protezione dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Tuttavia dato che - a differenza di quanto accaduto in passato con il saldo della Tares 2013 e della seconda rata dell'Imu 2013 - non è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni per via normativa, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune.
Se invece il contribuente non vuole rischiare e si vuole mettere subito in regola può avvalersi del ravvedimento operoso pagando una mini-sanzione dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni (cd. ravvedimento sprint); del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Il ravvedimento sprint - In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Pertanto se la regolarizzazione nel pagamento del tributo avviene dopo 10 giorni dalla sua scadenza la sanzione sarà pari al 2 per cento mentre se avviene dopo 14 giorni il contribuente dovrà versare una sanzione pari al 2,8 per cento. Se avviene dopo il 15° giorno ma entro il 30° la sanzione sarà invece pari al 3%.
Il ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato solo le imposte dovute entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.
Ad esempio, se un versamento di 500 euro viene eseguito con dieci giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari al 2 per cento, pari cioè a 10 euro (0,2% per i 10 giorni di ritardo).
Oltre alla sanzione ridotta dovranno essere versati gli interessi legali. Che sono pari all'1 per cento (fino al 31 dicembre 2013 erano del 2,5 per cento) su base annua e vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.
Guidatasi
Zedde
Dal 2015 tassa unica sulla Casa. Stop ad Imu e Tasi
Giovedì, 16 Ottobre 2014Per il prossimo anno è prevista una marcia indietro su Imu e Tasi: allo studio o una detrazione fissa di 200 euro piu' 50 euro per i figli a carico o una scelta per i sindaci tra solo due o tre possibili opzioni, legate al valore catastale dell’immobile o alla situazione reddituale e familiare.
Kamsin Con tutta probabilità la Tasi è destinata a restare un solo anno. Dal 2015 potrebbe invece fare il suo debutto, magari non nella forma definitiva, la nuova tassa unica per i Comuni. Nell’ipotesi minima allo studio verrebbero ricompattate Imu e Tasi, che si applicano sulla stessa base imponibile ovvero sostanzialmente la rendita catastale degli immobili. Con l’eccezione dell’abitazione principale non di lusso, i due tributi sono collegati anche dal vincolo complessivo sull’aliquota.
Del resto con una risoluzione sul Def già approvata alla Camera e che sarà presentata in Senato viene chiesto che il Governo completi l'iter delle riforme strutturali sulla Casa. Tra le richieste c'è anche l'esplicita proroga per l'anno 2015 degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli immobili e la revisione, per l'appunto, della normativa inerente la tassazione immobiliare comunale, garantendo semplificazione e certezza per i contribuenti, autonomia tributaria ai Comuni e un sistema armonizzato di agevolazioni sul territorio nazionale per le abitazioni principali. Sull'imposta unica, invece, nella risoluzione appare rilevante la spinta precisa sull'agevolazione unificata per l'abitazione principale.
Il governo dovrà certamente razionalizzare quegli aspetti della Tasi che stanno mettendo più in difficoltà i contribuenti, come la grande discrezionalità lasciata ai Comuni nella scelta delle detrazioni e delle esenzioni da applicare. Con l’Imu c’era per l’abitazione principale uno sconto fisso di 200 euro, aumentato di 50 per ciascun figlio convivente. Invece sulla Tasi le amministrazioni comunali hanno potuto decidere misura e modalità dell’agevolazione, con il risultato di produrre migliaia di differenti aliquote e detrazioni e centinaia di migliaia di diverse combinazioni possibili. Inoltre con l'attuale sistema non si è riuscito ad assicurare al tributo un carattere progressivo con il risultato che in molti Comuni le case piu' grandi pagano in proporzione meno che in passato.
Ma da prossimo anno è prevista una marcia indietro, probabilmente con la reintroduzione della detrazione fissa. La misura potrebbe essere contenuta già nella legge di stabilità 2015 o in un provvedimento ad hoc che il Governo approverà entro fine anno.
Zedde
Tasi, no al tributo se inferiore ai 12 euro. Ma non ovunque
Giovedì, 16 Ottobre 2014Varia da città a città anche la soglia sotto la quale l’imposta non va versata: i Comuni possono modificare quella nazionale fissata a 12. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12.
Kamsin Ultime ore per il pagamento dell'acconto Tasi "ritardato" in oltre 5mila Comuni italiani che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 10 Settembre. I contribuenti che ancora non hanno versato l’acconto devono verificare oltre alle aliquote applicate dal proprio Comune per l’abitazione principale e per gli altri immobili anche la presenza delle eventuali detrazioni da calcolare: nella maggior parte dei casi sono decrescenti al crescere della rendita catastale, ma spesso le amministrazioni comunali hanno collegato gli sconti alla situazione familiare o anche al reddito eventualmente misurato attraverso l’Isee. L'altra problematica è quella che riguarda gli importi minimi, sotto i quali l'obbligo di pagamento decade. La questione riguarda soprattutto gli inquilini, sui quali grava una quota di Tasi compresa fra il 10 e il 30%, e i proprietari di abitazioni principali medio-piccole in Comuni che prevedono detrazioni.
La soglia indicata dalla legge è di 12 euro ma i Comuni possono stabilire una soglia inferiore. E molti lo hanno fatto per non perdere anche quei pochi "spiccioli" che possono racimolare. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12. Di recente inoltre è stato cancellato anche il vecchio importo (30 euro) sotto il quale non era possibile effettuare accertamenti: l'autonomia comunale è assoluta e anche questa soglia va cercata nel regolamento del tributo o nel regolamento generale delle entrate. Quanto alla riscossione, esiste un limite minimo (10 euro) quando viene effettuata a mezzo ruolo da Equitalia, ma non quando è svolta con ingiunzione dal Comune: in ogni caso, sotto certi importi qualsiasi azione non è piu' conveniente da un punto di vista economico per l'ente.
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Zedde
Tasi, alla cassa chiamati anche i fabbricati "merce"
Giovedì, 16 Ottobre 2014L'ente locale può deliberare la riduzione dell'aliquota di base dell'1 per mille fino al suo azzeramento o decidere l'aumento entro il 3,3 per mille.
Kamsin Anche gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono soggetti alla tassa sui servizi comunali indivisibili. In materia di Tasi infatti non è stato riproposto quanto previsto dall'articolo 2 del dl 102/2013 che ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria dei cosiddetti immobili merce, cioè quegli immobili alla cui realizzazione vendita è diretta l'attività dell'impresa.
In definitiva gli immobili di tali imprese non sono soggetti al pagamento dell'Imu durante il periodo in cui permane la destinazione d'uso è sempre che non siano posti in locazione. Mentre per quanto riguarda la Tasi in assenza di una esplicita previsione previsione legislativa l'esenzione Imu non viene estesa.
Per quanto riguarda i fabbricati "merce" pertanto la Tasi dovrà essere versata in due rate (16 Ottobre in acconto e 16 Dicembre a saldo) per i fabbricati che si trovano nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre oppure in un'unica soluzione entro il 16 dicembre qualora gli immobili si trovino in Comuni che non hanno provveduto ad inviare le deliberazioni entro il 10 settembre.
L'aliquota base è pari all'1 per mille ma le delibere locali possono aver previsto, per tali immobili, un aumento o una riduzione sino al suo completo azzeramento. In caso di aumento tuttavia i Comuni sono tenuti a rispettare il vincolo massimo del 2,5 per mille (incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille se il Comune ha previsto specifiche detrazioni sull'abitazione principale). Sugli immobili "merce" pertanto sarà dovuta un'imposta con aliquota pari all1 per mille in tutti quei Comuni che non hanno provveduto a deliberare alcunché; negli altri casi sarà dovuta una aliquota variabile che può arrivare sino al 3,3 per mille.
Guidatasi
Zedde
Tasi, al pagamento sono chiamati anche gli inquilini
Mercoledì, 15 Ottobre 2014I detentori dovranno versare una percentuale oscillante tra il 10 ed il 30 del tributo complessivamente dovuto dal proprietario dell'immobile. Il Comune non può chiedere al proprietario la parte di tributo non pagata dal detentore.
Kamsin Devono pagare la Tasi non solo i proprietari ma anche i detentori cioè coloro che utilizzano un bene immobile senza esserne proprietari. È questa una delle principali differenze rispetto all'IMU. Da quest'anno sono dunque chiamati alla cassa anche i comodatari e gli inquilini. Diventa dunque essenziale per l'inquilino conoscere come dovrà adempiere all'obbligo tributario. L'importo a carico dei detentori varia tra il 10 e il 30 per cento della Tasi complessiva secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. In mancanza di indicazioni il detentore dovrà pagare il minimo del 10 per cento. Vediamo alcune
Quali sono le aliquote da utilizzare? L'aliquota deve essere individuata sulla base della posizione del proprietario il quale, di regola, pagherà la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. L'inquilino, pertanto, pur se ha stabilito nell'immobile la sua residenza dovrà prendere visione delle aliquote stabilite dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Qualora ad esempio il Comune abbia deciso l'aliquota dell'1 per mille per i locali diversi dall'abitazione principale il detentore dovrà utilizzare tale aliquota. Potrebbe anche accadere che il Comune ha applicato la Tasi solo sulle abitazioni principali lasciando l'Imu solo sulle seconde case. In tal caso dunque nè l'inquilino nè il proprietario dovranno presentarsi alla cassa alla scadenza del prossimo 16 Ottobre.
In caso di mancato adempimento dell'obbligazione tributaria il Comune può rivolgersi al proprietario? La risposta in tal caso è negativa in quanto il possessore detentore sono titolari di autonomi obbligazioni d'imposta. Ciò determina che il tributo non versato dal detentore non potrà mai essere richiesto al proprietario e viceversa.
L'altra particolarità sta nel fatto che, in caso di utilizzo dell'immobile di durata inferiore a 6 mesi, l'inquilino non sarà chiamato a pagare alcunchè: la Tasi, in questa ipotesi, dovrà essere interamente pagata dal proprietario.
Zedde