
Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Pensioni, ecco le prestazioni in cui restano in vigore le finestre mobili
Sabato, 20 Settembre 2014Il Decreto legge 201/2011 ha disapplicato la finestra mobile per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 ad eccezione di talune categorie di soggetti e per determinate tipologie di prestazioni.
Kamsin C'è sempre molta confusione riguardo alla finestre mobili, quel periodo di attesa imposto dalla vecchia disciplina pensionistica che il pensionando deve attendere prima di poter conseguire il rateo pensionistico. Si dice che questo periodo sia stato abolito con l'ultima Riforma del 2011 ma stante le varie eccezioni risulta non sempre agevole districarsi intorno a questa materia. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.
La Disciplina originaria - Innanzitutto va fatta una premessa. Sino al 2011 la disciplina era uniforme per tutti coloro che ottenevano una prestazione previdenziale messa in pagamento dall'Inps (es. pensione di anzianità e pensione di vecchiaia). I lavoratori dipendenti scontavano, dal 1° gennaio 2011, un differimento di 12 mesi e gli autonomi di 18 mesi a decorrere dalla data del perfezionamento del diritto a pensione. In pratica se si maturava la quota 96 nel gennaio 2011 si doveva attendere il 1° Febbraio 2012 se dipendenti (o agosto 2012 se lavoratori autonomi).
Per effetto dell'intervento di cui alla legge 111/2011 dal 1° gennaio 2012 era stato programmato anche un ulteriore slittamento per i lavoratori che ottenevano alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012; di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. Cio' determinava un allungamento della finestra sino a 15 mesi per i lavoratori dipendenti (21 mesi per gli autonomi) che accedono alla prestazione di anzianità con i 40 anni di contributi.
L'avvento della Riforma Fornero - Le cose cambiano dal 1° gennaio 2012. A decorrere da questa data la finestra mobile viene disapplicata nei confronti dei lavoratori che maturano il diritto a pensione secondo le regole indicate del Dl 201/2011. In altri termini chi matura un diritto a pensione anticipata o di vecchiaia con la nuova disciplina potrà accedere alla pensione il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. Ad esempio chi matura la pensione anticipata nel gennaio 2015 potrà accedere alla pensione già dal 1° febbraio 2015 senza dover attendere piu' i fatidici 12 mesi di finestra. Sicuramente questo è un pregio della Riforma Fornero perchè fa giustizia di una normativa che, in via occulta, innalzava di un anno l'età pensionabile.
Le eccezioni - Il regime delle decorrenze vigenti alla data del 31.12.2011 è tuttavia ancora molto attuale perchè il legislatore ha previsto che talune categorie di lavoratori continuino, in via eccezionale, ad esserne soggetti anche per il periodo successivo al 2011. Si tratta in particolare dei lavoratori salvaguardati (cd. esodati) e dei lavoratori del pubblico impiego posti in prepensionamento sulla base della spending review di cui all'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012. Per tali soggetti si ha infatti l'ultrattività delle precedenti regole di pensionamento e, pertanto, viene fatta rivivere anche la normativa sulle decorrenze.
La finestra mobile resta inoltre in vigore nelle prestazioni pensionistiche che non sono state interessate dalla Riforma Fornero. E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici dipendenti o autonome che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (cd. opzione donna); della disciplina dei lavori cd. usuranti; delle prestazioni conseguite in regime di totalizzazione; del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco le nuove regole nelle Pa
Sabato, 20 Settembre 2014I requisiti standard per la pensione nelle Pa restano fissati in 66 anni e 3 mesi per la vecchiaia e 42 anni e 6 mesi per il trattamento anticipato. Ma viene resa strutturale la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Kamsin Con la conversione del decreto legge 90/2014 (il provvedimento che ha riformato la pubblica amministrazione) molti lettori chiedono se sono stati introdotti requisiti piu' agevolati per accedere alla pensione. Appare dunque utile riassumere brevemente la disciplina attuale per conseguire il trattamento previdenziale sia nel pubblico impiego che nel privato.
Pensione di Vecchiaia - Com'è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; la riforma ha anche innalzato gradualmente i requisiti con riferimento alle lavoratrici del settore privato, con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018 (anno in cui i requisiti anagrafici saranno equiparati). Il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi ma per i lavoratori interessati dalla deroga prevista dal Dlgs 503/1992 sono sufficienti anche 15 anni di contributi (come precisato dalla Circolare Inps 16/2013).
I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione di vecchiaia restano peraltro oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento sarà pari a 4 mesi (si tratta però ancora di una stima non ufficiale) ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero e dall'applicazione della stima di vita la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al perfezionamento delle età anagrafiche previste dalla seguente tabella.
Pensione anticipata - In alternativa al trattamento di vecchiaia i lavoratori possono accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne); requisiti anch'essi da aggiornare alla stima di vita nei prossimi anni. In tale ipotesi resta ferma la disincentivazione qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni di età secondo le regole già in vigore prima del decreto legge 90/2014.
La risoluzione unilaterale nelle Pa - Nelle Pa non opera quell'istituto, previsto dalla Riforma Fornero, che incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino all'età dei 70 anni. Ciò in quanto l'articolo 2, comma 5 del dl 101/2013 ha stabilito che i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, fissati in linea generale a 65 anni, non sono stati elevati dal Dl 201/2011 e dunque possono essere superati soltanto qualora a tale età il dipendente non abbia già acquisito un diritto a pensione. Pertanto la risoluzione unilaterale deve essere esercitata al compimento dei 65 anni di età, e comunque prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, se il lavoratore - nel frattempo - raggiunge o ha già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne). La risoluzione in tal caso è obbligatoria.
Ma già a 62 anni, sempre laddove siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, la Pa può, a sua discrezione, con un atto motivato e senza pregiudizio per le attività dell'ente, risolvere il rapporto di lavoro (articolo 1 del Dl 90/2014). Si tratta questa di una risoluzione facoltativa. In questi casi il dipendente vedrà pertanto risolversi il rapporto di lavoro alcuni anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia "standard" senza poter opporsi alla decisione della Pa. Questa facoltà, dapprima operativa sino al 2014, ora è stata resa "strutturale" e prevede che la Pa dia un preavviso di sei mesi al dipendente che intende collocare a riposo. La risoluzione potrà interessare anche i dirigenti.
Sottratti a queste regole i comparti del pubblico impiego non contrattualizzati per i quali, com'è noto, i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (magistrati, professori universitari, avvocati dello stato) e pertanto la pensione non arriverà prima di tale data. Regole parzialmente diverse interessano anche i dirigenti medici e del ruolo sanitario nonchè i responsabili di strutture ospedaliere complesse (ossia i primari).
Via il trattenimento in servizio - Appare utile anche ricordare che il provvedimento ha abolito questo istituto a partire dal 1° Novembre 2014 (1° Settembre 2014 per il comparto scuola). Pertanto non sarà piu' possibile restare in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile. I lavoratori che ne stanno usufruendo saranno collocati in pensione d'ufficio a decorrere dal prossimo 1° Novembre.
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Pensioni, ecco di quanto si riduce l'assegno con la pensione anticipata
Venerdì, 19 Settembre 2014Per il biennio 2014-2015 la pensione anticipata si consegue con un'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini.
Kamsin Com'è noto la riforma Fornero del 2011, DL 201/2011, ha sostituito la pensione di anzianità con il pensionamento anticipato inasprendo i requisiti di accesso. Il tutto stabilito per allontanare il momento della quiescenza. La situazione è identica per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato e per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani, commercianti).
Gli uomini possono avere la pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, con 42 anni e sei mesi di contributi; le donne hanno lo sconto di un anno: bastano 41 anni e sei mesi. Ma questi requisiti non sono fissi nel tempo in quanto dovranno essere adeguati alla stima di vita istat nel corso dei prossimi anni. Ed infatti dal 2016 questi requisiti subiranno un ulteriore incremento pari a 4 mesi. Pertanto le donne potranno conseguire la pensione anticipata a 41 anni e 10 mesi e gli uomini a 42 anni e 10 mesi.
I disincentivi - Chi ottiene la pensione anticipata non avendo ancora 62 anni di età deve accettare una penalizzazione: perdere l'1% annuo se l'età è di 60 e 61 anni, perdere il 2% annuo se l'età è sotto i 60 anni. La perdita interessa le sole anzianità maturate con il sistema retributivo presente nel conto assicurativo alla data del 31 dicembre 2011. Dalla riduzione, pertanto, sono escluse le anzianità accreditate con il sistema di calcolo contributivo.
Il taglio lnps è comunque bloccato fino al dicembre 2017, a condizione che l'anzianità contributiva sopra indicata sia raggiunta attraverso i versamenti effettivi da lavoro più altre situazioni particolari che fanno scattare il diritto agli accrediti figurativi (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).
Attualmente i contributi che permettono agli uffici Inps di non applicare alcuna riduzione alla pensione sono: 1) effettivi da lavoro; 2) per assenza obbligatoria di maternità, 3) per servizio militare; 4) per infortunio; 5) per malattia; 6) per cassa integrazione ordinaria; 7) per riscatto di contributi evasi; 8) per assenze dovute a donazione di sangue e di emocomponenti; 9) per congedi parentali (assenze facoltative) di maternità e paternità; 10) per congedi e permessi concessi per l'assistenza a familiari disabili (tre giorni di permessi mensili, prolungamenti del congedo parentale); 11) ferie (in quanto istituto a fruizione obbligatoria del lavoratore).
Sistema contributivo - Gli stessi requisiti valgono anche per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo. Agli interessati viene riconosciuta però un'altra via d'uscita. Si può infatti avere la pensione anticipata con soli 20 anni di contributi (e non più con 41-42 anni e sei mesi), a condizione che ci siano 20 anni di contributi; un'età minima di 63 anni, aumentata dallo scatto di 3 mesi (età identica per uomini e donne) ed un versamento di contributi in misura tale da poter raggiungere una rata di pensione di circa 1.240 euro al mese ( cioè di importo superiore ad almeno 2,8 volte alla rata dell'assegno sociale lnps).
Una cifra praticamente impossibile da raggiungere con solo 20 anni di contributi (servirebbero contribuzioni molto elevate, superiori a 100 mila euro annui) ed oltre. Per raggiungere i 20 anni si considera solo la contribuzione effettiva (obbligatoria da lavoro, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente (malattia, maternità, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.)
Zedde
Riforma Pensioni, Conti: è necessaria maggiore flessibilità
Martedì, 16 Settembre 2014Il Commissario alla Guida dell'Inps ammette la necessità di rendere piu' flessibile il pensionamento in funzione della contribuzione raggiunta. E si rispolvera l'ipotesi Damiano-Baretta.
Kamsin «La struttura di riferimento del sistema previdenziale deve essere più flessibile in relazione ai tempi e ai modi di uscita dal mercato del lavoro». E' quanto ha detto il commissario straordinario dell'Inps Vittorio Conti. Conti ha spiegato che il problema è quello «di non stabilire una data di uscita dal lavoro fissa, uguale per tutti». «In base alla contribuzione raggiunta - ha aggiunto il commissario - si può decidere se andare avanti o meno». Quindi, ha riassunto il commissario, «non è giusto un trattamento uguale per tutte le tipologie di lavoro».
Una proposta che ricorda quella Damiano-Baretta sui pensionamenti flessibili per superare la legge Fornero che di fatto ha eliminato le pensioni di anzianità: considerare cioè l'uscita anticipata dal lavoro, ma con un penalizzazione graduale in funzione dell'età raggiunta. Il Commissario ha inoltre aggiunto che si dovrebbe tenere conto anche di lavori usuranti, per i quali, già è previsto un sistema di uscite anticipate rispetto ai limiti delle pensioni di vecchiaia.
Quanto alla possibilità di una sua conferma oltre il termine fissato per il 30 settembre prossimo, Conti ha precisato di aver «dato la disponibilità all'incarico per spirito di servizio». Dunque, ha aggiunto il commissario, «non mi tirerei indietro per quest'ultimo miglio, pochi mesi, sempre per lo stesso spirito di servizio».
Zedde
Cig in deroga, da quest'anno più difficile l'accesso
Domenica, 14 Settembre 2014La Circolare del Ministero del Lavoro conferma la stretta sulle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Restano esclusi i liberi professionisti.
Kamsin Sulla Cassa in deroga arriva la stretta. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 83473/2014 il ministero del lavoro ha precisato, con la Circolare 19/2014 dello scorso 11 Settembre, che gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga stipulati dopo il 4 Agosto 2014 dovranno riguardare lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa per quest'anno e 12 dal 2015.
La Circolare conferma che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Restano esclusi quindi i dipendenti degli studi professionali.
Il disco verde al trattamento sarà possibile solo verso i lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. In altri termini l'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cig in deroga per i propri dipendenti.
Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà, la Cassa integrazione in deroga potrà essere conseguita al massimo per 11 mesi nel 2014, che scendono a 5 nel 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.
Mobilità in deroga - Per quanto riguarda la mobilità in deroga, la Circolare ricorda che può essere concessa solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (quale l'Aspi). La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno).
Per coloro che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nel mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nel mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva che oscilla tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi. Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori.
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