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Naspi dopo mobilità

17/08/2018 20:49#55158 da ricoc_61
Risposta da ricoc_61 al topic Naspi dopo mobilità
La disoccupazione ( naspi ) di durata di 2 anni, è andata a sopperire la mobilità che non esiste più. Giusto come dice l'esimio nicola54 la mobilità non è compatibile con la naspi.

Tra un anno dovrete cancellare dal glossario la parola mobilità.

Per ricordare, la mobilità era sino ad 48 mesi nel sud Italia, adesso ci resta solo come ammortizzatore sociale 2 anni di naspi ( semprechè tu abbia lavorato 4 anni precedenti al giorno perdita del lavoro).

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17/08/2018 18:10#55157 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Naspi dopo mobilità
Per signor Edoardo, che chiede:
''In base al messaggio Inps in oggetto vorrei sapere se spetta la Naspi dopo quattro anni di mobilità ordinaria se durante il periodo di mobilità ordinaria verso il quarantacinquesimo mese si accetta un contratto a tempo determinato di 60 giorni?''.
_________________________________________________________________________
La risposta si ritiene positiva, ai sensi e per gli effetti del Messaggio INPS n. 3018/2018. Quei due mesi di lavoro generano una NASPI della durata di un mese.Si ritiene importante presentare domanda entro 68 giorni dal giorno della data di licenziamento o della scdenza di quel contratto a tempo determinato.Non si presenta domanda durante la mobilità perché viene respinta essendo le due prestazioni incompatibili, ma dal giorno successivo.

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15/08/2018 20:12 - 15/08/2018 20:16#55149 da EDOARDO12
Edoardo,
in base al messaggio Inps in oggetto vorrei sapere se spetta la Naspi dopo quattro anni di Mobilità Ordinaria se durante il periodo di Mobilità Ordinaria verso il quarantacinquesimo mese si accetta un contratto a tempo determinato di 60 giorni ?
In attesa di un Vs. riscontro porgo un cordiale saluto Edoardo
(In mobilita dal 01/12/2014 al 30/11/2018) 48 mesi

OGGETTO: persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione
dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di
disoccupazione speciale per l’edilizia.

A seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, con le quali veniva
lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione
dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia,
l’Istituto ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale
evidenziando, in particolare, il caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei sessantotto
giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità
di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga
all’interno di detti sessantotto giorni.
Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che “ nulla osta a che i
lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI
possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni
successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la
scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94
intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della
prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”
Preso atto delle precisazioni ministeriali, l’Istituto, con apposito messaggio Intranet di
imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della
casistica sopra menzionata.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Vincenzo Damato

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10/09/2017 21:53#41026 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Naspi dopo mobilità
Vincenzo,
ritengo errato quanto comunicatole dai suoi colleghi del sindacato.
La NASPI non è compatibile con la mobilità, né può avvenire dopo di questa.
Il lavoratore può sospendere la mobilità per contratti a tempo determinato per poi riprenderla al termine di questo.
Il par. 2.6 della Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 prevede che
per fruire dell'indennità NASPI i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che sospende la mobilità per lavoro non può presentare domanda di NASPI, al termine del rapporto di lavoro, perché dopo di questo riprende la mobilità.
Può presentare domanda di NASPI il lavoratore che cessa involontariamente il rapporto di lavoro e che non usufruisce di prestazioni di sostegno al reddito.

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05/09/2017 20:31#40838 da Vincenzo_
Naspi dopo mobilità è stato creato da Vincenzo_
Salve, un chiarimento.
Ho lavorato a tempo indeterminato per oltre 10 anni in una azienda che, dopo concordato preventivo, ci ha messo in cassa integrazione straordinaria per 1 anno e poi in mobilità (nel mio caso 18 mesi) che terminerò a 02/2018. Quando i sindacati ci hanno spiegato la situazione dicevano che , se durante il periodo di mobilità si veniva assunti da altra azienda anche solo per 1 mese, la mobilità veniva congelata per poi ripartire dopo la cessazione di questo rapporto di lavoro di 1 mese e , al termine della mobilità si poteva richiedere la Naspi per 24 mesi. Tutto ciò corrisponde al vero? Sono questi i termini? Grazie.

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