Il comma 241 della legge n. 228/2012 testualmente recita:
"Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto".
Per questo motivo la quota Enpam verrà liquidata al perfezionamento del requisito anagrafico vigente in questa Gestione, eventualmente aggiornato agli incrementi dovuti alla speranza di vita.