Domanda: quello riportato qui sotto è valido sia per l'articolo 13, co. 7, legge 257/1992 che per
articolo 13, co. 8, legge 257/1992
Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
I lavoratori che intendevano ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, non potevano cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che davano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, a un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, avevano facoltà di scegliere tra l'uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
I benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto erano cumulabili con quelli conseguenti a un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto).