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ricongiunzione Fondo Telefonici --> AGO

05/06/2020 11:29#68999 da cochise
Risposta da cochise al topic ricongiunzione Fondo Telefonici --> AGO
se da ricongiunzione senza oneri, si determina un beneficio, credo che o hai sbagliato tu i calcoli o li ha sbagliati inps, perchè , se esiste un beneficio, è sempre correlato un onere.
Se vuoi un mio parere inviami il file di carpe oppure l'estratto carpe che puoi ottenere , scorrendo l'estratto conto in basso a sinistra "estratto carpe", salva link in altra finestra con mouse destro.
Se i colleghi non accettavano la ricongiunzione in ago, inps non gli dava l'ok per iso.
Questa è un'altra pretesa inps per evitarsi di dover fare due calcoli, perchè nulla vieta che si possa andare in iso per poi utilizzare il cumuloma, come ripeto da un decennio gli inpsini pensano di essere anche la mente mentre in realtà sono solo il braccio.....stanco.
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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05/06/2020 11:09#68998 da rde
Risposta da rde al topic ricongiunzione Fondo Telefonici --> AGO
Grazie Cochise per il riscontro.
Ti rispondo sui tre punti:
1) dai conteggi effettuati finora, con la ricongiunzione si otterrebbe un assegno più elevato che con il cumulo
2) hai ragione, ma voleva essere solo un esempio per spiegare come vorrei muovermi che poi non ho verificato prima dell’invio del post. Sorry.
Il vero punto in questione è la fattibilità o meno della ricongiunzione
3) il caso dei colleghi Telecom è interessante: sapresti dirmi se la domanda di ricongiunzione (immagino che deve essere fatta prima di quella di isopensione) è stata fatta quando risultavano ancora in servizio ?
Se è stato così, avrei qualche speranza di spuntarla e potrei pensare di fare ricorso.

Comunque, mi sembra di capire dalla tua risposta che le normative a cui ho fatto riferimento siano pertinenti.
E’ plausibile che ci siano stati cambiamenti in materia ?


Grazie 1000

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04/06/2020 19:49#68987 da cochise
Risposta da cochise al topic ricongiunzione Fondo Telefonici --> AGO
rde, sinceramente non capisco :
1) la necessità di trasferire la contribuzione FSST in quella FPLD dal momento che, con la legge sul cumulo, non ci sarà alcun problema per ottenere la pensione anticipata.
2) se, al momento hai 37 anni di contribuzione, come farai a raggiungere il traguardo tra tre anni.
3) per quanto riguarda il diniego inps, mi sembra strano perchè colleghi telecom, che avevano contribuzione mista (FPLD/FSST) , per accedere all'isopensione hanno dovuto fare richiesta di ricongiungere la contribuzione in un'unica posizione (ovviamente FPLD, altrimenti onerosa, e non poco). A tale riguardo potresti chiedere, ma non a voce (preferibilmente a mezzo pec con quesito rivolto sia alla DC che alla sede provinciale Fondi speciali), qual'è il motivo ostativo (riferimento di legge e circolare applicativa)

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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04/06/2020 16:08#68982 da robyberto
Risposta da robyberto al topic ricongiunzione Fondo Telefonici --> AGO

rde ha scritto: Vorrei chiedere un Vs parere sulla vicenda riguardante la mia domanda di ricongiunzione delle mie due posizioni presso INPS, una in FPLD di circa 16 anni, e l’altra nel Fondo Telefonici di circa 21. Sono ancora in servizio presso un operatore telefonico, mancando ancora 3 anni alla pensione anticipata.
Dal momento che dai conteggi INPS, la ricongiunzione Fondo Tel --> FPLD risulterebbe non onerosa, vorrei unificare le due posizioni per evitare che eventuali future modifiche normative mi precludano la strada. La posizione residua degli ultimi anni lavorativi rimanenti sarebbe ricongiunta al momento del pensionamento.

Ho quindi presentato domanda di ricongiunzione secondo l’ art. 1 della legge 29/1979 che però è stata rigettata con motivazione secondo cui risulto ancora iscritto al Fondo Telefonici.

Per approfondire la cosa ho chiesto chiarimenti presso la sede locale INPS, a quella regionale presso cui sono gestiti i Fondi Speciali e anche a due Patronati, ma in tutti gli incontri mi è stato spiegato che nel mio caso è possibile richiedere la ricongiunzione solo a “fondo chiuso” quindi al momento della cessazione della attuale attività lavorativa.
In alternativa mi propongono il cumulo gratuito.

Dalle informazioni che ho reperito sul tema, mi risulta:

- che l’ art. 1 della legge 29/1979 (Ricongiunzione) stabilisce:
“Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria,……”

- che l'articolo 28 della legge 1450/1956 (Costituzione) stabilisce:
“Qualora l’iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell’art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l’iscrizione al Fondo a norma dell’art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell’art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a) al riconoscimento, nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d’iscrizione al Fondo;
b) al trasferimento, nell’assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l’intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l’assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;….”

- che la circolare INPS n.142 del 05/11/2010 (applicazione modifiche legge 122 /2010) rimarca più volte le differenze tra Ricongiunzione e Costituzione.
Riporto solo un piccolo stralcio che mi sembra significativo :
1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative secondo la legge n. 122/2010
“A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 di legge 29 anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento opera solo a condizione che il richiedente abbia cessato il servizio comportante l’iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso.”


Ritengo quindi di poter trasferire la mia posizione da Fondo Telef a FPLD proseguendo l’attuale rapporto di lavoro, facendo ricorso all’istituto della Ricongiunzione e non a quello della Costituzione.

Stranamente (ma non so quanto) ne’ all’INPS e nemmeno ai Patronati nessuno si è reso disponibile ad esaminare insieme a me le normative di cui sopra.

Al momento l’unica strada che mi è stata prospettata, sarebbe quella di una ulteriore domanda di ricongiunzione che verrebbe bocciata per poi fare ricorso e discutere della cosa in sede di commissione provinciale.

Mi scuso per la lunghezza del post, e chiedo cortesemente dei suggerimenti ai moderatori.

grazie


Fino a che hai una posizione aperta (e da quello che scrivi stai ancora versando nel fondo telefonici) puoi solo "portare" i periodi precedenti (fpld) nel fondo attuale (telefonici) e non viceversa... immagino sia per questo che nessuno ti appoggia nella richiesta! ;)

Aveva ragione Border

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04/06/2020 15:56#68981 da rde
Vorrei chiedere un Vs parere sulla vicenda riguardante la mia domanda di ricongiunzione delle mie due posizioni presso INPS, una in FPLD di circa 16 anni, e l’altra nel Fondo Telefonici di circa 21. Sono ancora in servizio presso un operatore telefonico, mancando ancora 3 anni alla pensione anticipata.
Dal momento che dai conteggi INPS, la ricongiunzione Fondo Tel --> FPLD risulterebbe non onerosa, vorrei unificare le due posizioni per evitare che eventuali future modifiche normative mi precludano la strada. La posizione residua degli ultimi anni lavorativi rimanenti sarebbe ricongiunta al momento del pensionamento.

Ho quindi presentato domanda di ricongiunzione secondo l’ art. 1 della legge 29/1979 che però è stata rigettata con motivazione secondo cui risulto ancora iscritto al Fondo Telefonici.

Per approfondire la cosa ho chiesto chiarimenti presso la sede locale INPS, a quella regionale presso cui sono gestiti i Fondi Speciali e anche a due Patronati, ma in tutti gli incontri mi è stato spiegato che nel mio caso è possibile richiedere la ricongiunzione solo a “fondo chiuso” quindi al momento della cessazione della attuale attività lavorativa.
In alternativa mi propongono il cumulo gratuito.

Dalle informazioni che ho reperito sul tema, mi risulta:

- che l’ art. 1 della legge 29/1979 (Ricongiunzione) stabilisce:
“Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria,……”

- che l'articolo 28 della legge 1450/1956 (Costituzione) stabilisce:
“Qualora l’iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell’art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l’iscrizione al Fondo a norma dell’art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell’art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a) al riconoscimento, nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d’iscrizione al Fondo;
b) al trasferimento, nell’assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l’intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l’assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;….”

- che la circolare INPS n.142 del 05/11/2010 (applicazione modifiche legge 122 /2010) rimarca più volte le differenze tra Ricongiunzione e Costituzione.
Riporto solo un piccolo stralcio che mi sembra significativo :
1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative secondo la legge n. 122/2010
“A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 di legge 29 anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento opera solo a condizione che il richiedente abbia cessato il servizio comportante l’iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso.”


Ritengo quindi di poter trasferire la mia posizione da Fondo Telef a FPLD proseguendo l’attuale rapporto di lavoro, facendo ricorso all’istituto della Ricongiunzione e non a quello della Costituzione.

Stranamente (ma non so quanto) ne’ all’INPS e nemmeno ai Patronati nessuno si è reso disponibile ad esaminare insieme a me le normative di cui sopra.

Al momento l’unica strada che mi è stata prospettata, sarebbe quella di una ulteriore domanda di ricongiunzione che verrebbe bocciata per poi fare ricorso e discutere della cosa in sede di commissione provinciale.

Mi scuso per la lunghezza del post, e chiedo cortesemente dei suggerimenti ai moderatori.

grazie

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