L'integrazione al trattamento minimo pari a € 515,07 per l'anno 2020 spetta, in misura piena, alla condizione che il pensionato abbia un reddito inferiore a € 6.695,91.Mentre spetta, in misura parziale, alla condizione che il pensionato abbia un reddito inferiore a € 13.391,82.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge in misura piena pari al 60% di quella precedente alla condizione che il reddito annuale sia pari a 39 volte il trattamento minimo, cioè pari e € 20.107,62.
Per questo motivo, e per rispondere alla sua domanda, non avrà ulteriori decurtazioni sulla pensione di reversibilità, ma probabilmente sarà da verificare l'integrazione al trattamento minimo.