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Per conseguire l'assegno, bisogna chiudere il rapporto di lavoro.

08/10/2020 08:19#70524 da Aspes
Non ho capito come raggiunge i requisiti Fornero con 1227 settimane però visto gli anni di riferimento credo che voleva segnalare 2227; comunque il rapporto di lavoro deve cessare, ma nessuno gli vieta di intraprendere un'altro rapporto di lavoro il mese dopo l'acquisizione della pensione sia in Svizzera che in Italia anche con la stessa ditta di adesso (sempre se le normative svizzere lo consentono) Solo nel caso di chi usufruisce della quota 100 è obbligato a non intrapendere altri lavori che non superano un lordo di 5000 euro ma solo fino al conseguimento della legge Fornero,poi anche in questo caso si può svolgere un'altro lavoro.Saluti

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07/10/2020 23:48#70522 da Gianchi-ch
Buongiorno a tutti, vorrei porre una domanda alla quale non sono riuscito a trovare risposta leggendo il vostro interessantissimo sito.
Ho svolto lavoro dipendente in italia dal mese di dicembre 1977 fino al 30 giugno 2001.
A partire dal 1 luglio 2001 ho iniziato attività lavorativa, e la svolgo tuttora, come dipendente in Svizzera (TI) come frontaliere con permesso "G", quindi dimorante in Italia.
Tramite patronato CGL ho programmato di presentare domanda di pensione in Italia in quanto sto raggiungendo i requisiti della legge Fornero (1227 settimane lavorative) tra attività in Italia e attività in Svizzera, più i tre mesi per coprire la finestra.
Il patronato mi ha confermato così come ho letto sul vostro sito, ed è riportato nella "circolare 89 del 10/07/2009" che è obbligatorio cessare il rapporto di lavoro attuale per potere ricevere l'assegno di pensione.
Ora la domanda è questa: questa regola è valida anche se l'attività è svolta all'estero (in questo caso la Svizzera)...??? Dove trovo scritto questo dettaglio? Siamo sicuri che devo considerare valido quanto scritto nella circolare 89 anche per la Svizzera...??

Gentilissimi per una risposta, salutoni.

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