Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 222/1984 prevede che la conferma dell'assegno
abbia effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni
successivi alla scadenza suddetta.
Quindi sei mesi prima o 120 giorni dopo la scadenza.
Ma attenzione perché il comma 5 dell'art. 9 della legge indicata prevede che l'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione, consiglierei di far domanda circa 30/40 giorni prima della scadenza del triennio.
Nel caso si presenta sei mesi prima e la Commissione Medica respingesse la richiesta di rinnovo potrebbe perdere alcune mensilità.
La risposta non è certa, ma da verificare nelle competenti sedi.