Per rispondere alla sua domanda estraggo da Circolare INPS n° 10 del 23 gennaio 2015:
1. Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.
La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
Per questo motivo la risposta è affermativa e si mantengono i diritti fino all'emissione del nuovo verbale che può confermare o modificare o respingere il precedente.