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requisiti aggiuntivi per precoci - disoccupazione

11/11/2020 22:04#71153 da PreGio
Buonasera Nicola54.
Grazie.

Tuttavia evidenzio che il mio è un contratto a tempo indeterminato che si concluderà per licenziamento individuale nel 2021 dopo il preavviso.
Non mi pare quindi che si applichi la normativa che citi.

Se cosi è - confemato che i requisititi contributivi li maturerò nel 2021 - ritorniamo ai punti che mi servirebbe approfondire:

1- Naspi e DisRim si equivalgono ai fini della normativa per il diritto alla pensione anticipata precoci (la famosa circolare 99/2017)? se come dici (e come io penso sia) è così, rimane "solo" da trovare conferma alla effettiva durata della DisRim.

2- stante che ho maturato i requisiti per il massimo di giorni (180), i giorni di disoccupazione già fatti in Svizzera decurtano il massimale spettante?

Grazie in anticipo a chiunque potrà indicarmi riferimenti normativi e/o una conferma al riguardo.

giovanni

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11/11/2020 20:30#71151 da Nicola54
Gionvanni,
la risposta è da ritenersi negativa.Il comma 162b dell'art. 1 della legge n. 205/2017 modifica solo il comma 179, lettera a), dell’articolo 1 della legge 232/2016 e permette, alla scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato e successivamente alla percezione della disoccupazione, di usufruire dell'APE Social ma non del prepensionamento precoci con 41 anni di contributi.Da verificare se la disoccupazione per rimpatriati sia equiparabile alla NASPI,ma non credo ci siano motivi ostativi.
Ci comunichi la sua data di nascita,quanti anni di contributi ha maturato allestero, quanti in Italia per verificare in modo approfondito se può usufruire dell'agevolazione dell'APE Social.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Ringraziano per il messaggio: robyberto

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11/11/2020 18:51#71150 da robyberto

PreGio ha scritto: Grazie robyberto.

Si avevo letto la circolare e mi pare che il paragrafo che indichi riporta quanto dicevo nella mail cioè:
"essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante".

Quindi posso intendere che la risposta sia positiva secondo te?

Cioè non importa che sia NASPI, quanto che un dipendente (licenziato) abbia terminato il diritto spettante da almeno tre mesi, corretto?

Inoltre riesci a darmi conferma anche per il 2° punto?

Grazie ancora.
giovanni


Giovanni, penso ti convenga rivolgerti ad un patronato (assicurati prima che siano competenti in materia). Nella tua situazione ci sono due cose che potrebbero precluderti l'accesso alla pensione precoci:
1) Deve esserci un licenziamento (credo con la mediazione della direzione territoriale del lavoro).
2) La disoccupazione rimpatriati non sono sicuro che sia equiparata alla naspi.

Per il tuo punto 2, se la DisRim è equiparata alla disoccupazione ordinaria, il periodo (fino al massimo consentito) è dato (a grandi linee) dalla metà del periodo di occupazione precedente.

Aveva ragione Border

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11/11/2020 17:39#71148 da PreGio
Grazie robyberto.

Si avevo letto la circolare e mi pare che il paragrafo che indichi riporta quanto dicevo nella mail cioè:
"essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante".

Quindi posso intendere che la risposta sia positiva secondo te?

Cioè non importa che sia NASPI, quanto che un dipendente (licenziato) abbia terminato il diritto spettante da almeno tre mesi, corretto?

Inoltre riesci a darmi conferma anche per il 2° punto?

Grazie ancora.
giovanni

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11/11/2020 17:08#71145 da robyberto

PreGio ha scritto: Buongiorno.
Chiederei gentilmente una conferma, se qualcuno degli esperti del forum ha già avuto modo di approfondire, sul requisito del precoce "disoccupato".

Sono un lavoratore precoce che da alcuni anni lavora in azienda estera con sede all'estero, pur non avendo cambiato residenza (che è tuttora in Italia).
Nei primi mesi del prossimo anno, terminerò l'attività all'estero e, da quanto mi hanno anticipato allo sportello INPS, "rientrato" in Italia, avrò diritto a richiedere il trattamento di disoccupazione "rimpatriati" (DisRim) in Italia (che dura al massimo 180gg).

La conferma che chiedo è:
1- tale trattamento, in presenza degli altri requisiti contributivi, è parificato alla NASPI ai fini del diritto alla richiesta di pensione precoci? (i vari testi che ho trovato parlano di lavoratori dipendenti licenziati che "hanno terminato il periodo di disoccupazione spettante...").
Quindi, in sintesi, terminato il periodo di disoccupazione rimpatriati, dopo i tre mesi + tre mesi (e ovviamente in presenza dei requisititi contributivi del caso) ho diritto a richiedere la pensione precoci?
2- i gg di disoccupazione fruiti nel periodo di lavoro all'estero (ne ho fatto ricorso per circa tre mesi negli ultimi due anni), sono "detratti" dal n° massimo di gg spettanti come DisRim?

Grazie in anticipo per attenzione ed eventuali risposte.

giovanni


La circolare INPS 99/2017 (che è la "bibbia" dei precoci) al paragrafo 1.2 è chiara sul requisito soggettivo di disoccupazione... solo il caso descritto è valido, qualsiasi altro è escluso.

www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20num...del%2016-06-2017.pdf

Aveva ragione Border

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11/11/2020 12:08#71138 da PreGio
Buongiorno.
Chiederei gentilmente una conferma, se qualcuno degli esperti del forum ha già avuto modo di approfondire, sul requisito del precoce "disoccupato".

Sono un lavoratore precoce che da alcuni anni lavora in azienda estera con sede all'estero, pur non avendo cambiato residenza (che è tuttora in Italia).
Nei primi mesi del prossimo anno, terminerò l'attività all'estero e, da quanto mi hanno anticipato allo sportello INPS, "rientrato" in Italia, avrò diritto a richiedere il trattamento di disoccupazione "rimpatriati" (DisRim) in Italia (che dura al massimo 180gg).

La conferma che chiedo è:
1- tale trattamento, in presenza degli altri requisiti contributivi, è parificato alla NASPI ai fini del diritto alla richiesta di pensione precoci? (i vari testi che ho trovato parlano di lavoratori dipendenti licenziati che "hanno terminato il periodo di disoccupazione spettante...").
Quindi, in sintesi, terminato il periodo di disoccupazione rimpatriati, dopo i tre mesi + tre mesi (e ovviamente in presenza dei requisititi contributivi del caso) ho diritto a richiedere la pensione precoci?
2- i gg di disoccupazione fruiti nel periodo di lavoro all'estero (ne ho fatto ricorso per circa tre mesi negli ultimi due anni), sono "detratti" dal n° massimo di gg spettanti come DisRim?

Grazie in anticipo per attenzione ed eventuali risposte.

giovanni

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