Questo messaggio è per il signor Gianni.
Copio e incollo art. 9 comma 1 legge 222/1984:
I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa,successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
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L'art. 7 legge 155/1981 prevede che il supplemento venga erogato dopo 5 anni dalla pensione o dal precedente supplemento,ovvero dopo due se maturato il requisito età pensionabile.
La domanda è la seguente:
Un titolare di assegno ordinario d'invalidità dal 2015, poi confermato nel 2018, può nell'anno 2020 chiedere un supplemento di pensione o di AOI essendo in attività lavorativa?