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Indennizzo commercianti fine attività
- g.corallorg
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06/12/2022 11:22#76342
da g.corallorg
Risposta da g.corallorg al topic Indennizzo commercianti fine attività
Salve, la società di cui ero titolare ha subito un fallimento nel 2000 e ad oggi la procedura fallimentare è ancora attiva e alla Camera di Commercio la società risulta ancora ATTIVA. Il 05 Marzo del 2021 ho fatto domanda all'INPS dell'indennità e il 26/09/2022 mi hanno risposto " Reiezione domanda perchè l'attività non è cessata definitivamente". Posso fare ricorso a questa decisione e su quale presupposto? E' normale che mi rispondano dopo 19 mesi?
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- ENRICORI
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11/02/2021 19:16#72565
da ENRICORI
Risposta da ENRICORI al topic Indennizzo commercianti fine attività
Grazie, ho sicuramente frainteso con leggerezza la circolare, intendendo la decorrenza al momento del pagamento e non dalla domanda, pensando anche che l'INPS non avrebbe erogato, dato che l'indennizzo era sospeso da più di un anno, Grazie mille della risposta.
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- Nicola54
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11/02/2021 14:49#72552
da Nicola54
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Risposta da Nicola54 al topic Indennizzo commercianti fine attività
Deve far riferimento alla Circolare INPS n. 77/2019 che al par. 7 recita testualmente:
7. Cause di incompatibilità
L'indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.
_________________________________________________________
Per quanto riguarda invece la compatibilità tra indennizzo commercianti e trattamento pensionistico come quota 100 il par. 8 recita testualmente:
8. Durata dell’indennizzo
L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.
Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/ 2009, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.
_______________________________________________________
Per questo motivo se non avesse prestato attività lavorativa avrebbe percepito indennizzo fino al compimento dell'età pensionabile.
Per quota 100 questa era consentita nel limite di 5.000 euro per prestazioni occasionali.Per l'indennizzo no.
7. Cause di incompatibilità
L'indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.
_________________________________________________________
Per quanto riguarda invece la compatibilità tra indennizzo commercianti e trattamento pensionistico come quota 100 il par. 8 recita testualmente:
8. Durata dell’indennizzo
L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.
Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/ 2009, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.
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Per questo motivo se non avesse prestato attività lavorativa avrebbe percepito indennizzo fino al compimento dell'età pensionabile.
Per quota 100 questa era consentita nel limite di 5.000 euro per prestazioni occasionali.Per l'indennizzo no.
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10/02/2021 17:50#72531
da [email protected]
Risposta da [email protected] al topic Indennizzo commercianti fine attività
non deve fare nessun lavoro... pena la revoca dell'indennizo.
Ringraziano per il messaggio: ENRICORI
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- ENRICORI
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10/02/2021 16:08#72529
da ENRICORI
Indennizzo commercianti fine attività è stato creato da ENRICORI
Salve, sono un pensionato quota100 da Maggio 2020, in giugno ho fatto richiest indennizzo commercianti e in luglio mi hanno comunicato che non sarebbe stato erogato per mancanza di fondi da nov 2019. Ho quindi svolto delle prestazioni occasionali nel 2020 restando nei limiti di legge per quota 100, oggi mi accreditano l'indennizzo commercianti con tanto di arretrari.
Che fare? in cosa incorro? Grazie a tutti dell'attenzione......
Che fare? in cosa incorro? Grazie a tutti dell'attenzione......
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