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doppio calcolo

09/05/2021 17:50#73622 da franci98
Risposta da franci98 al topic doppio calcolo
Si , ho contributi in altre gestioni ma tutte INPS , CDCM, sono comunque validi per il raggiungimento dei 18 anni al 95 no su altre gestioni o casse. Sto cercando di capire se c'è qualche normativa o circolare INPS che determini il calcolo dell'MRS in queste situazioni e se si quali sono? , perché non sono riuscito a trovarne una . L'INPS non da spiegazioni precisa solo che la pensione è stata calcolata in base all'Art.1 comma 707 della legge 190/2014 ( legge sul doppio calcolo). Ma non c'è nulla che specifichi il criterio utilizzato per l'MRS. Insomma la domanda è : quali sono le norme ( legge o circolare , numero e riferimento) che determinano il calcolo dell'MRS quando i 18 anni vengono raggiunti con contributi autonomi sempre in ambito INPS? In Un'altra pensione , da me controllata , i 18 anni venivano raggiunti unendo CDCM e FPLD e l'MRS calcolata sugli ultimi 5 anni per la quota -A-_ e sugli ultimi 10 per la quota -B-.

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09/05/2021 08:18#73606 da giumerca
Risposta da giumerca al topic doppio calcolo
franci98 per caso lei ha contributi versati in gestioni diverse?

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04/05/2021 17:48#73574 da franci98
Risposta da franci98 al topic doppio calcolo
Grazie per la risposta, è lo stesso ragionamento che ho fatto io , pertanto avendo ben oltre 20 anni di contribuzione al 31/12/1992 mi aspettavo che la RMS fosse calcolata sugli ultimi 10 anni( dipendente non autonomo) ma l'INPS la calcola diversamente applicando il criterio del doppio calcolo . In pratica prende l'intera retribuzione dal 1993 fino al mese di pensionamento ( non gli ultimi 10 anni) , dopo di che divide l'importo ottenuto per il numero intero di settimane di contribuzione( sempre dal 93 in poi). In questo modo ottiene una RMS molto inferiore (perchè nei primi anni, per via delle diverse mansioni, la retribuzione era molto inferiore a quella dell'ultimo periodo. La RMS così ottenuta determina una quota di pensione più bassa . Ho fatto ricorso ma l'INPS risponde lapidariamente con una sola frase : ricorso respinto la pensione è stata liquidata nel modo giusto in base all'art.1 comma 7 della legge 23/12/2014 N°190. niente altro . la domanda è sempre quella anche per il doppio calcolo la quota -B- deve essere detterminata in base agli ultimi 10 anni di retribuzione?

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04/05/2021 13:27#73568 da gianni 50
Risposta da gianni 50 al topic doppio calcolo
Il periodo entro il quale ricercare la media della retribuzione pensionabile relativamente alla quota B è quello degli ultimi 10 anni di contribuzione ( 15 per gli autonomi ) per i soggetti che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al 31 /12/1992 . Per i soggetti che hanno meno di 15 anni di contributi al 31 /12/1992 il periodo è pari alla somma della lunghezza della quota A e dell' arco temporale che intercorre dal 1/1/1993 e la decorrenza della pensione .

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04/05/2021 02:27#73564 da franci98
doppio calcolo è stato creato da franci98
Buon giorno a tutti
in materia di calcolo pensionistico , l'art.-1 comma 707 della Legge 23/12/2014 n.190, stabilisce il criterio del doppio calcolo quando, per effetto della sommatoria delle quote retributive e contributive , l'importo dell'assegno risulta più alto rispetto a quello calcolato col vecchio sistema retributivo in vigore fino al 31/12/2011. In tal caso, dal confronto con i due sistemi di calcolo scatta l'automatismo della liquidazione con l'importo più basso . Fin qui c'è poco da discutere così stabilisce la legge e amen!
Il problema nasce dal criterio utilizzato dall'INPS per il calcolo vero e proprio.

L'art. 1 recita testualmente : l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La circolare INPS 74/2015 parte 1 , criteri applicativi sezione -b- ultimo paragrafo recita testualmente :
< Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.>

In sostanza la stessa INPS afferma che i criteri per la determinazione della " RETRIBUZIONE PENSIONABILE" restano inalterati .

Questa precisazione fa intendere tra l'altro che i criteri di calcolo " retribuzione pensionabile " quote A e B devono essere gli stessi utilizzati prima della riforma Fornero. cioè ultimi 5 anni per la quota a e ultimi 10 anni per la quota -B- .

Orbene nel mio caso specifico la quota -B- non è stata calcolata con questo criterio , ma si è tenuto conto dell'intera retribuzione originando un importo dell'assegno inferiore a quello originato dagli ultimi 10 anni di retribuzione. la domanda che pongo è la seguente:

con quale criterio va calcolata la quota -B- ? sugli ultimi 10 anni o sull'intera retribuzione -1993/2020?

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