È finalmente arrivata la risposta Inps al quesito, che posto in calce qualora possa essere utile ad altri:
I periodi di aspettativa per motivi personali possono essere riscatti se successivi al 31.12.1996 allegando l'attestazione rilasciata all'epoca dal datore di lavoro con precisazione che i periodi di interruzione o sospensione, previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, sono privi di retribuzione imponibile di previdenza.
I periodi per gravi motivi di famiglia possono essere riscatti solo se alla domanda viene allegata documentazione di data certa che dimostrino i gravi motivi di famiglia e che comprovino il periodo di fruizione dell'aspettativa.