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Invalidità pensione

02/12/2021 06:40#74828 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Invalidità pensione
Nella valutazione dei redditi si computano secondo il codice INPS C1:
Interessi bancari, postali, dei BOT dei CCT ed altri titoli di Stato.
Nella valutazione dei redditi si computano secondo il codice INPS B2:
Altri immobili, con esclusione della casa di abitazione, terreni e fabbricati.
Nella valutazione dei redditi si computano secondo il codice INPS D1:
Prestazioni assistenziali finalizzate al raggiungimento di un determinato livello di reddito, quindi eventuali incrementi.
In quest'ultimo caso i redditi rilevanti sono quelli dell'anno in corso in cui si usufruisce della prestazione, da sommare ai redditi di lavoro dell'anno precedente.
Non sono certo che questa sia, per quanto riguarda il suo caso, la risposta corretta.
Quanto riportato è estratto da manuale di previdenza CGIL.
Se non riescono a darle una spiegazione al patronato deve rivolgersi esclusivamente all'INPS e, in particolare, allo sportello per invalidi civili.



 

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01/12/2021 21:13#74827 da [email protected]
Buongiorno, sono invalida civile al 100%, con indennità di accompagnamento, che da qualche anno lavoro.  Ho ricevuto una lettera dall' Inps , dove le revocano la pensione di invalidità per aver superato la soglia direddito nel 2019 ( 730 presentato nel 2020). Io ho dato un'occhiata e il reddito soggetto a irpef da lavoro dipendente è 16.056 rigo C1, con ritenute fiscali per 1.711 €., rigo C9.

Per l'anno 2021come si legge dal vostro sito,  il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.982,49€   (per il 2019 era 16.814 € ). Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonchè i redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

Perché da questo trafiletto, se il reddito e' al netto delle ritenute anche fiscali e non si conta il reddito soggetto  ad imposta sostitutiva, dovrebbe essere nei limiti. 


Quindi il calcolo per tenere monitorata la soglia di reddito che dovrebbe seguire l’INPS è il rigo C1 del 730 a cui va sottratto l’importo del rigo C9 che sarebbero le RITENUTE IRPEF? 


Qualcuno sa dirmi qualcosa???  O una spiegazione, purtroppo a Caf e Patronati non sanno darmela. 

Grazie mille 

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