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messaggio Inps 883 del 23/2/2022

06/03/2022 12:56#75379 da 7bobo7
Risposta da 7bobo7 al topic messaggio Inps 883 del 23/2/2022
augh grande Capo, puntuale nel chiarire. come tuo solito. grazie

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05/03/2022 19:52#75376 da cochise
Risposta da cochise al topic messaggio Inps 883 del 23/2/2022
Chiarisco alcuni punti:
1) la circolare si riferisce a retribuzioni ridotte nell'ultimo lustro (quello per io calcolo della quota A per i lavoratori dipendenti non fondi speciali) a seguito variazione occupazione son riduzione della retribuzione
2) la naspi è ormai neutralizzata d'ufficio per quanto attiene le quote retributive
3) le retribuzioni del periodo di mobilità non si neutralizzavano in quanto la retribuzione figurativa era agganciata alla retribuzione dell'ultimo mese comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntivi, ma senza considerare, ovviamente, le retribuzioni a carattere non continuativo tipo straordinari etc.
4) in ogni caso dopo 3 anni dalla liquidazione pensione decade il diritto di eventuale richiesta di ricostituzione

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: robyberto

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01/03/2022 21:14#75327 da 7bobo7
Risposta da 7bobo7 al topic messaggio Inps 883 del 23/2/2022
probabilmente hai ragione, motivo per cui ho chiesto consiglio, e di questo ti ringrazio.
resto comunque in allerta per capire meglio il proseguimento di questa faccenda, non fosse altro che per fornire ad amici (che hanno avuto Aspi/Naspi etc proprio nei 5 anni precedenti il trattamento pensionistico) quanto meno di visitare questo forum per essere informati. 

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01/03/2022 15:36#75326 da robyberto
Risposta da robyberto al topic messaggio Inps 883 del 23/2/2022
La mobilità era a importo contributivo pieno (anche se figurativo) quindi la neutralizzazione non avrebbe senso, no?

Aveva ragione Border

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01/03/2022 09:56#75325 da 7bobo7
messaggio Inps 883 del 23/2/2022 è stato creato da 7bobo7
 
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buongiorno a tutti,
l'altro giorno ho visitato il sito Inps ed ho trovato la comunicazione che allego.
in pratica Inps informa che sulla base di una

"Sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017. Calcolo della
retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi
contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione"

".....(omissis) nell’ipotesi di
lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la
pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane
antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal
computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime
duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità
contributiva minima”

....Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali in materia."

il riferimento esplicito per le forme di contribuzione per disoccupazione è esplicitamente per
"Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,
Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), mini-ASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI),
indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con
requisiti ridotti."

non viene menzionata la mobilità. quindi chi nei 5 anni antecetendi la pesnione usufruiva ancora della vecchia cara mobilità
è di facto escluso ?

chi ha già affrontato l'argomento oppure ha le idee più chiare in merito, può tradurre in forme non Inpsine cosa significa
questa comunicazione di ben 6 pagine ?

in attesa di segnali di fumo esplicativi saluto tutti cordialmente.

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