la circolare INPS 34/2022 entra nel dettaglio dei cosiddetti nuclei orfanili.
prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti (c.d. reversibilità) da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti oppure se è maggiorenne che si trovi, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
È considerato nucleo orfanile anche quello composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico.
Se invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF
Dall'inps mi rispondono invece che bisogna riconoscere l'ANF e non l'assegno unico al richiedente per cui sto procedendo, che tuttavia ha i seguenti requisiti.
-maggiorenne inabile orfano; titolare di assegno di reversibilità dei genitori; facente nucleo familiare a sè.
Qualcuno sa dirimere la questione? Grazie