Il comma 179a dell'art. 1 della legge n. 232/2016 stabilisce che abbiano diritto alla prestazione Ape Social i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (...) e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Per rispondere alla sua domanda una eventuale modifica,così come quella indicata con il comma 2 dell'art.3 del D.L. 20 luglio 2021 n.103 non fa venir meno il diritto alla prestazione Ape Social.